Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10618 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 04/06/2020), n.10618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10615-2018 proposto da:

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI C.G.T. SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELO D’ADDESIO;

– ricorrente –

contro

B.A., in proprio e nella qualità di titolare dell’AZIENDA

AGRICOLA MASO GENNARA DI B.A., elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI RAMBALDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5229/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Compagnia Generale Trattori S.p.A.- C.G.T. ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Milano, riformando integralmente la decisione del tribunale di Monza, ha accolto la domanda del sig. B.A., titolare dell’Azienda Agricola Maso Gennara di B.A., di annullamento per dolo, ai sensi dell’art. 1439 c.c., del contratto di compravendita di un’escavatrice da costui comprata dalla stessa Compagnia Generale Trattori, condannando altresì la Compagnia alla restituzione del prezzo versato dall’acquirente ed al risarcimento del danno.

La corte d’appello, premesso che risultava ammesso dalla venditrice e comprovato dalle prove testimoniali che il tempo di lavoro dell’escavatrice era superiore a quello indicato nel contatore al momento in cui il sig. B. visionò la macchina, ha giudicato dirimente la comunicazione scritta della C.G.T. con cui si garantiva che l’escavatrice non era stata oggetto di modifiche tali da mutarne la destinazione d’uso e le caratteristiche tecniche originali: comunicazione idonea, ad avviso della corte milanese, per escludere che il compratore fosse stato debitamente informato del cambio del contatore e della maggiore usura del mezzo conseguente alla differenza tra il tempo di lavoro effettivo e quello risultate dal contatore. La corte ha dunque giudicato sussistente il dolo omissivo della C.G.T. su una qualità essenziale dell’oggetto compravenduto ed ha escluso, per contro, che il fatto che il sig. B. avesse omesso di consultare il sito internet della venditrice (su cui era stato pubblicato l’annuncio di vendita dal quale risultava il cambio del contatore) configurasse una negligenza. Secondo la corte territoriale le modalità dirette e immediate del sopralluogo e dell’ispezione personale del mezzo configuravano una condotta diligente e prudente per qualunque tipo di acquirente, operatore qualificato o consumatore che fosse, in ogni caso.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la C.G.T. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte milanese fondato il proprio convincimento sulla dichiarazione del teste Biada, tenendone però conto solo parzialmente. Il ricorrente lamenta che il suddetto teste sia stato ritenuto attendibile per la parte della sua deposizione in cui dichiarava che il contatore era stato sostituito e che, al momento di tale sostituzione, la macchina aveva almeno seimila ore di lavoro ed era poi stato ritenuto, contraddittoriamente, inattendibile laddove, nel corpo della stessa dichiarazione, affermava di aver riferito tale circostanza all’acquirente.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la C.G.T. deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, comma 1, lett. a) e c) (codice del consumo, di seguito cod. cons.), nonchè degli artt. 1338 e 1439 c.c., per avere la corte territoriale introdotto un tertium genus di soggetti contraenti, il semplice agricoltore (diverso dalle due categorie, professionisti e consumatori, previste dal cod. cons., art. 3) che non sarebbe operatore esperto. Nel mezzo di ricorso si argomenta che il mero agricoltore inesperto del settore meccanico è una categoria che l’ordinamento non prevede e che la C.G.T. commercia macchine industriali rivolgendosi ad una clientela di soli professionisti; ai sensi dell’art. 1338 c.c. andrebbe, dunque, considerato in colpa il contraente professionista che, nell’acquistare un escavatore usato per impiegarlo nella sua attività, confidi sulla validità del contratto senza consultare il sito internet del venditore. Secondo la ricorrente, in sostanza, la colpa dell’acquirente (il quale, ai sensi dell’art. 1338 c.c., doveva conoscere la circostanza che ora invoca come causa di invalidità del contratto) escluderebbe la rilevanza del dolo omissivo del venditore che, come nel caso di specie, non abbia dichiarato la circostanza al compratore in sede di trattativa.

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 116 c.p.c. e agli artt. 1441 e 1445 c.c., per avere la corte ambrosiana, dopo l’annullamento del contratto, condannato l’odierna ricorrente al risarcimento del danno per i costi sostenuti dall’acquirente per la riparazione e per il noleggio di un mezzo sostitutivo. Secondo la ricorrente il nesso di causalità tra l’annullamento del contratto e i costi sostenuti non sarebbe stato provato, non essendovi alcuna motivazione sul punto e considerando, altresì, che il contratto inter partes escludeva qualunque forma di garanzia del venditore, trattandosi di macchina usata.

Il sig. B.A., in proprio e nella sua qualità di titolare dell’Azienda Agricola Maso Gennara di B.A., ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 13 dicembre 2019, per la quale la C.G.T. ha depositato una memoria.

I tre motivi appaiono tutti da rigettare.

Il primo motivo non risulta pertinente alle argomentazioni spese nella sentenza impugnata: la corte d’appello, infatti, ha accertato che il contatore delle ore di lavoro installato sull’escavatore era stato sostituito non sulla base della deposizione Bi., ma sul rilievo che tale sostituzione, prima ancora che confermata dai testi (non solo dal teste Bi.), era pacifica per le parti (“pacificamente ammessa dalla controparte” pag. 6 della sentenza impugnata).

Per contro, la valutazione di inattendibilità della dichiarazione del teste Bi., secondo la quale detta sostituzione era stata comunicata all’acquirente, si fonda non su considerazioni legate al profilo attendibilità soggettiva del teste, bensì sul contrasto tra tale dichiarazione e quella del teste F. e sul rilievo che la deposizione Bi. risultava confliggente con l’evidenza documentale rappresentata dalla comunicazione scritta con cui la C.G.T. aveva garantito che “l’escavatrice non è stata oggetto di modifiche che ne hanno cambiato la destinazione d’uso e le caratteristiche tecniche originali”. E’ appena il caso di ricordare, d’altra parte, che nel procedimento civile sono riservate al giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (tra le tante, Cass. 21187/19).

Il secondo motivo non coglie, neppure esso, la ratio decidendi della sentenza impugnata. La notazione di tale sentenza che il B. non sarebbe stato un “operatore esperto” è priva di portata decisoria, in quanto si riferisce, ad abundantiam, ad un motivo di appello che nella stessa sentenza viene dichiarato assorbito dal rilievo – costituente l’effettiva ratio decidendi, non adeguatamente censurata nel motivo in esame – che il comportamento posto in essere dal sig. B. in sede di acquisto poteva considerarsi una condotta “diligente, prudente, perita di qualunque tipo di acquirente, operatore qualificato o consumatore che sia” (pag.8 della sentenza impugnata, righi 1 e ss.).

Il terzo motivo, infine, va giudicato inammissibile per carenza di specificità. Esso, infatti, propone doglianze di puro merito, contestando l’apprezzamento della corte territoriale sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta del venditore e i danni lamentati dall’acquirente senza, tuttavia, indicare quale regula iuris espressamente enunciata o implicitamente applicata dalla corte territoriale si porrebbe in contrasto con le disposizioni di cui si lamenta la violazione.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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