Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10618 del 03/05/2010
Cassazione civile sez. un., 03/05/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 03/05/2010), n.10618
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –
Dott. DE LUCA Michele – Presidente di sezione –
Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in Roma, Corso
Rinascimento 11, presso lo studio dell’avv. Giovanni Pellegrino,
rappresentato e difeso per mandato in atti dall’avv. FINOCCHITO
Mauro;
– ricorrente –
contro
Comune di Gallipoli;
– intimato –
per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione creatosi
fra la sentenza n. 1559/06, depositata dalla Corte di appello di
Lecce il 5/10/2006 e la sentenza n. 1190/08, depositata dal TAR della
Puglia in data 28/4/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
27/4/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;
Udita la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per la dichiarazione
della giurisdizione del giudice amministrativo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che C.G., in servizio come sottufficiale della polizia municipale del Comune di Gallipoli, si è rivolto al giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, assumendo di essere stato adibito, con atti formali, all’espletamento di mansioni superiori a quelle proprie della categoria (OMISSIS) in cui era inquadrato;
che partendo da tale presupposto, il C. ha chiesto di essere passato nella categoria (OMISSIS) ai sensi dell’art. 29 del CCNL per il Comparto Enti Locali, approvato il 14 settembre 2000;
che il giudice adito ha, però, rigettato la domanda con sentenza poi riformata dalla Corte di appello di Lecce, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO in quanto trattavasi di controversia per il passaggio ad un’area superiore a quella di provenienza; che il C. ha riproposto allora le sue richieste al TAR della Puglia, il quale ha innanzitutto rilevato che l’art. 29 invocato dal ricorrente prevedeva tre distinte ipotesi, di cui quelle alle lettere a) e b) riconoscevano al dipendente il diritto di accedere alla fascia superiore per il solo fatto di trovarsi nella condizione contemplata dall’accordo sindacale, mentre quella disciplinata dalla lettera c) subordinava l’inquadramento nella categoria (OMISSIS) al superamento di una procedura selettiva che non risultava essere stata ancora attivata dal Comune di Gallipoli;
che in considerazione di quanto sopra, il TAR della Puglia ha pertanto declinato la giurisdizione con riferimento alle prime due ipotesi, rigettando la domanda nel merito per quel che riguardava la terza;
che il C. ha presentato a questo punto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 2, chiedendo alla Suprema Corte di voler indicare il giudice davanti al quale incardinare la causa;
che il Comune di Gallipoli non ha svolto attività difensiva;
che tanto premesso, occorre preliminarmente sottolineare che il conflitto negativo di giurisdizione si è verificato soltanto con riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 29, perchè in relazione a quella di cui alla lett. c) il TAR della Puglia ha, come si è visto, provveduto nel merito respingendo la richiesta del C.;
che così delimitato il thema decidendum, osserva il Collegio che in base al comma 5 dell’art. 29 sopra indicato, “il passaggio alla categoria D del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. a) e b) avviene previa verifica selettiva dei requisiti richiesti”, mentre secondo il comma 6 “il passaggio alla categoria (OMISSIS) del personale individuato ai sensi del comma 1, lett. c) avviene sulla base di selezioni mediante valutazioni di titoli culturali, professionali e di servizio”; che soprattutto se valutato alla luce del diverso meccanismo descritto al comma 6, il tenore letterale delle parole usate al comma 5 dimostra chiaramente che per le prime due ipotesi non è prevista nessuna valutazione comparativa di più candidati fra cui scegliere, ma soltanto un mero controllo del possesso o meno dei requisiti richiesti, alla presenza dei quali scatta il diritto del dipendente all’inquadramento nella categoria (OMISSIS);
che va pertanto affermata la giurisdizione del giudice ordinario, non valendo in contrario replicare che trattasi di controversia riguardante comunque la progressione ad un’area superiore, perchè tale circostanza non è da sola sufficiente a comportare la devoluzione della causa al giudice amministrativo, occorrendo a tal fine che l’accesso costituisca la conseguenza di una procedura concorsuale, intesa come successione di una prima fase concernente l’individuazione degli aspiranti in possesso dei titoli di ammissione e di una seconda relativa allo svolgimento delle prove ed alla valutazione delle capacità, mirata ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità non soltanto tecnica, ma anche amministrativa (C. Cass. 2006/23075, 2007/12348 e 2009/5453);
che la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce va di conseguenza cassata con riferimento alle sole ipotesi di cui alle lettere a) e b), con rimessione delle parti davanti ad essa anche per quanto riguarda le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza della Corte di appello di Lecce e rimette le parti davanti ad essa anche per quanto riguarda le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010