Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10616 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
B.F. e A.L., residenti in (OMISSIS), in via
Renato Guttuso n. 8;
– ricorrenti –
contro
ricorso non notificato ad alcuno;
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Calabria n. 203/08/08, emessa in data 27 novembre 2008 e notificata
il 27 dicembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14 gennaio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Rilevato che il ricorso in epigrafe non risulta notificato e dunque depositato nei termini di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, tale omissione comportando la sanzione della improcedibilità, visto l’art. 375 c.p.c., propone declaratoria di improcedibilità del ricorso”;
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero;
che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto esposti nella relazione, mentre ritiene che il ricorso, sottoscritto personalmente dalla parte, e non notificato all’amministrazione, debba piuttosto essere dichiarato inammissibile;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il mancato svolgimento di attività difensiva dell’amministrazione, neppure evocata in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010