Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10616 del 28/04/2017
Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 24/01/2017, dep.28/04/2017), n. 10616
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9966-2012 proposto da:
B.G., (OMISSIS), Z.A. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA F. CESI 30, presso lo studio dell’avvocato
PIERLUIGI MANCUSO, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCO
POLITA;
– ricorrenti –
contro
M.D., (OMISSIS), S.S. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DEI SANTI PIETRO E PAOLO 25, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI VALENSISE, rappresentati e difesi
dall’avvocato VINICIO BERTONI;
O.C., (OMISSIS) quale erede unico degli originari
proprietari O.S. (deceduto) e Mo.Ma. (deceduta),
F.S. (OMISSIS), P.G. (OMISSIS) e
BU.BA. (OMISSIS) in proprio e quali eredi (moglie e figlia) in pari
quota di Bu.Gi. (deceduto), D.T.C. (OMISSIS) e
PI.DO. (OMISSIS), E.E. (OMISSIS) e
D.C.M. (OMISSIS), C.A. (OMISSIS) e L.L.
(OMISSIS), MA.MA. (OMISSIS) e SE.MA.TE.
(OMISSIS), tutti in qualità di parte degli originari soci della
chiusa e cessata Indipendente Soc. Coo. Edilizia a.r.l. c.f.
(OMISSIS) elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO, 25,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA FASAN, rappresentati e
difesi dall’avvocato MARIAGIOIA SQUADRONI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 183/2012 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,
depositata il 03/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;
udito l’Avvocato MAURIZIO PAGANI, con delega dell’Avvocato MARCO
POLITA difensore dei ricorrenti, che chiesto l’accoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato LUIGI VALENSISE, con delega dell’Avvocato VINICIO
BERTONI difensore dei controricorrenti che ha depositato un avviso
di ricevimento e si è riportato al controricorso;
udito l’Avvocato ALESSANDRA FASAN, con delega dell’Avvocato
MARIAGIOIA SQUADRONI difensore dei controricorrenti, che si è
riportata al controricorso ed alla memoria successiva depositata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
I signori B.G. e S.A. ricorrono contro i signori M.D. e S.S. e nei confronti nei confronti della Cooperativa Indipendente s.c.ar.l. e dei soci di tale cooperativa, in epigrafe nominati, per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza del tribunale di Macerata che, per quanto qui ancora interessa, aveva accolto l’azione negatoria di servitù proposta nei loro confronti dagli signori M. e S. (conseguentemente dichiarando che essi B. e S. non avevano il diritto di far defluire le acque di scarico provenienti dalla loro autorimessa nel tombino situato all’interno del garage dei signori M. e S. e disponendo la disattivazione di detto scarico mediante la totale occlusione, a monte e a valle, delle relative tubazioni) e aveva rigettato la domanda da loro proposte nei confronti della Cooperativa chiamata in causa.
Il ricorso si fonda su due motivi, relativi:
– il primo, al vizio di violazione di legge (art. 1062 c.c.) in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando che la servitù per cui è causa fosse caratterizzata dal requisito dell’apparenza e, conseguentemente, disattendendo la domanda degli odierni ricorrenti di accertamento del loro acquisto di tale servitù per destinazione del padre di famiglia;
– il secondo, alla violazione dell’art. 269 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di argomentare compiutamente la statuizione di rigetto della domanda di manleva operata dagli odierni ricorrenti nei confronti della Cooperativa Indipendente.
Tanto i signori M. e S. quanto la Cooperativa Indipendente – e per essa, a seguito della relativa cessazione, i suoi soci – hanno depositato controricorso.
La causa è stata discussa alla pubblica udienza del 24.1.17, per la quale non sono state depositate memorie e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso va disatteso perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza gravata; esso, infatti, denuncia un vizio di violazione di legge, riferito all’art. 1062 c.c., per attingere una statuizione che si fonda su un accertamento di fatto, vale adire l’insussistenza del requisito dell’apparenza; senza, per contro, censurare specificamente tale accertamento di fatto con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5.
Il secondo motivo del ricorso è inammissibile perchè risulta formulato in termini del tutto generici e non sviluppa specifiche censure nei confronti della sentenza gravata, limitandosi a contestare, senza nemmeno indicare le ragioni della contestazione, il giudizio di inattendibilità del teste Pesci motivatamente pronunciato dalla corte distrettuale.
In definitiva il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i motivi in cui si articola e le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, per i controricorrenti M. e S. ed in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge per gli altri contro ricorrenti.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017