Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10616 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10616

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17374-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA,

PATRIZIA CIACCI;

– ricorrente –

B.A.;

contro

– intimata –

avverso il decreto RG 666/2018 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato

il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Perugia, nei giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c., ha omologato l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico; ha compensato le spese di lite nella misura della metà e ha condannato l’INPS alla rifusione della restante metà, liquidata in Euro 800,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione;

in relazione alla statuizione sulle spese, l’INPS ha proposto ricorso straordinario, ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo;

è rimasta intimata B.A.;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso è dedotta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione alla L. n. 18 del 1980, art. 1, per avere il Giudice condannato l’Istituto, parte totalmente vittoriosa, alla rifusione delle spese processuali;

l’Istituto deduce, infatti, che l’odierna intimata aveva agito esclusivamente per il riconoscimento del requisito sanitario per l’indennità di accompagnamento, non accertato in sede giudiziale. Risultava quindi errata la condanna alle spese;

il motivo è fondato;

va premesso che “In tema di accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale ed assistenziale, la previsione della pronuncia sulle spese, di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, deve essere coordinata con il principio generale sulla soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., sicchè la parte totalmente vittoriosa non può essere in alcun caso condannata al pagamento delle spese in favore della controparte” (Cass. n. 12028 del 2016; Cass. n. 11781 del 2015; in motivaz., Cass., sez. VI Lav., ex plurimis, ordinanze nn. 408, 3328, 13704 del 2020);

nel caso di specie, il Tribunale ha omologato il requisito sanitario richiamando espressamente le risultanze della CTU e ha quindi accertato che B.A. è “portatrice di una condizione di invalidità del 100% dalla data di presentazione della domanda. Non ricorrono, tuttavia, le condizioni per il diritto all’indennità di accompagnamento”.

la valutazione del CTU esprime un accertamento sfavorevole alla originaria parte ricorrente; di conseguenza, nessuna soccombenza è riscontrabile a carico dell’Inps, tale da giustificare la condanna alle spese;

il ricorso deve, quindi, essere accolto e il decreto di omologa impugnato cassato in ordine alla statuizione sulle spese, con rinvio al Tribunale di Perugia, in persona di un diverso Giudice, perchè provveda nuovamente alla regolazione delle spese, conformandosi ai principi sopra esposti;

al giudice del rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia, in persona di un diverso Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA