Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10615 del 28/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 23/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10615

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20744-2012 proposto da:

M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato PIETRO RINALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO CAMILLI;

– ricorrente –

contro

MO.MA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1453/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/01/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del primo e del

secondo motivo e per l’accoglimento del terzo e quarto motivo di

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 17 giugno 2011, ha rigettato l’appello principale e quello incidentale proposti, rispettivamente, da M.P. e da Mo.Ma. avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 2769 del 2004.

1.1. Nel 2002 Mo.Ma. aveva agito nei confronti del fratello P. per ottenere la divisione dei beni caduti in successione secondo le modalità previste nella scrittura privata in data (OMISSIS).

Il convenuto M.P. aveva aderito alla domanda di divisione, previa rettifica della stima del valore dei beni contenuta nella scrittura privata del (OMISSIS), che si era rivelata erronea, e in via riconvenzionale aveva proposto domanda di annullamento della scrittura privata del (OMISSIS) per errore sul valore degli immobili, di condanna dell’attore al rilascio degli immobili occupati, al pagamento dell’indennità di occupazione dei beni in comproprietà, e al rimborso pro quota delle spese funerarie.

1.2. Il Tribunale aveva rigettato le domande e dichiarato compensatele le spese di lite.

2. La Corte d’appello ha confermato la decisione sul rilievo che la scrittura privata del (OMISSIS) avesse efficacia reale, e che perciò non vi fosse comunione ereditaria da sciogliere. Quanto alle domande riconvenzionali, la Corte ha osservato che la divisione non poteva essere impugnata per errore, in mancanza di lesione oltre il quarto, e che era indeterminato il petitum della domanda di rimborso delle spese funerarie.

3. Per la cassazione della sentenza M.P. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. L’intimato Mo.Ma. non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2 e si contesta che la Corte d’appello abbia riconosciuto efficacia reale alla convenzione del (OMISSIS), confermando l’assunto del Tribunale.

Diversamente, secondo il ricorrente, dalla semplice lettura della convenzione – trascritta integralmente – emergerebbe la natura di dichiarazione di intenti, al più assimilabile al preliminare proprio con effetti obbligatori, che necessitava di successiva definizione. In ogni caso, risultava ostativa alla efficacia reale della convenzione la manifestazione dell’intento di rinunciare all’eredità espressa da M.U., sorella e coerede, che infatti aveva formalizzato solo successivamente tale intento, e ciò confermava l’intento programmatico delle parti, ovvero la volontà delle parti che non era stata considerata dai giudici, in violazione delle regole di ermeneutica.

Entrambe le parti avevano chiesto al Tribunale la divisione dei beni, e il richiamo alla convenzione del 1999 era finalizzato soltanto a mantenere le attribuzioni immobiliari come individuate dai fratelli, e cioè nel rispetto di una situazione di fatto consolidata, che nessuno aveva interesse a modificare, laddove il ricorrente aveva chiesto una nuova stima dei beni, che avrebbe comportato un conguaglio in suo favore.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia e ultrapetizione, nonchè violazione degli artt. 713, 785 e 789 c.c. e si contesta che il Tribunale non aveva pronunciato sulla domanda di divisione proposta dall’attore, sulla quale vi era stata adesione del convenuto, e, viceversa, in assenza di domanda, aveva accertato l’efficacia reale della scrittura privata del (OMISSIS), che non era stata azionata da nessuna delle parti. La Corte d’appello era caduta nello stesso errore, in quanto la domanda di divisione era stata riproposta in appello.

3. Con il terzo motivo è denunciata insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione al rigetto delle domande riconvenzionali riproposte in appello, corredate di istanze istruttorie, riguardanti lo sgombero degli immobili assegnandi a M.P., sulla base della convenzione del 1999, e occupati da Mo.Ma., nonchè il versamento dell’indennità di occupazione.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, artt. 164, 167, 183 e 184 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta indeterminatezza del petitum della domanda riconvenzionale di rimborso pro quota delle spese funerarie, a fronte della reiterazione della domanda e delle correlate istanze istruttorie.

5. Il primo motivo è fondato.

5.1. Nell’indagine finalizzata alla ricognizione della volontà delle parti, la Corte d’appello non ha tenuto conto delle regole di ermeneutica, che impongono sia l’esame testuale complessivo sia la verifica del significato del testo negoziale sulla base degli elementi extratestuali.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte Suprema, il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l’impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l’integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico. (ex plurimis, Cass. 03/06/2014, n. 12360).

5.2. Dall’esame testuale della convenzione stipulata in data (OMISSIS) dai fratelli M., riportato integralmente nel ricorso, emergono significativi indici rivelatori della natura programmatica dell’accordo. In particolare, a) la definizione ripetutamente citata dell’atto come “preliminare di divisione”; b) l’utilizzo diffuso di espressioni che rinviano alla successiva divisione; c) la rinuncia all’eredità della sorella coerede M.U., dichiaratamente “condizionata” alla bonaria divisione tra i fratelli degli immobili relitti, che assume valore di “premessa” dell’intero atto del (OMISSIS).

Si tratta di elementi che non sono stati considerati dalla Corte d’appello, così come totalmente pretermessa è la valutazione del comportamento assunto dalle parti successivamente alla sottoscrizione dell’accordo, con particolare riferimento al contenuto degli atti introduttivi del giudizio finalizzato allo scioglimento della comunione ereditaria. La Corte d’appello ha ricostruito la volontà delle parti sulla base di un esame soltanto parziale del testo contrattuale e senza tenere conto del comportamento successivo delle parti.

6. La rilevata violazione delle norme che disciplinano l’interpretazione dei contratti impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso, nel quale rimangono assorbite le questioni poste con i rimanenti motivi, in quanto in parte connesse (secondo motivo) ed in parte subordinate (terzo motivo e quarto motivo), e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che farà applicazione del richiamato principio di diritto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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