Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10614 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.D. (OMISSIS), PA.SO.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BOSIO 34,

presso lo studio dell’avvocato PAGANO MARIA TERESA, rappresentati e

difesi dall’avvocato CIOTTI MARIA TERESA con delega a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato PALETTA ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORSINI ALESSANDRO con delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2937/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Quarta Sezione Civile, emessa il 28/06/2005, depositata il

09/09/2005; R.G.N. 1256/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato ANDREA MEDINI (per delega Avvocato MARIA TERESA

CIOTTI);

udito l’Avvocato ALESSANDRO ORSINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. P.D. e Pa.So. convenivano dinanzi al Pretore di Latina, Sezione Distaccata di Priverno, M.E., chiedendo la determinazione dell’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale relativamente ad un immobile ad uso commerciale in conseguenza della cessazione del contratto locativo precedentemente accertata dal Tribunale di Latina in altro giudizio.

Nella resistenza della M., che, per quanto ancora interessa in questa sede, contestava la sussistenza del presupposto dell’esercizio, nell’immobile a suo tempo condotto in locazione, di un’attività comportante contatti diretti con il pubblico, il giudizio veniva istruito con l’espletamento di una c.t.u. ed all’esito, il Tribunale di Latina, cui la causa era trasmigrata per la soppressione dell’ufficio pretorile, rigettava la domanda con compensazione delle spese del grado.

p. 2. La sentenza veniva appellata dal P. e dalla Pa. e, con sentenza del 9 settembre 2005, la Corte d’Appello di Roma, nella resistenza della M., rigettava l’appello.

p. 3. Avverso la sentenza hanno proposto congiunto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi il P. e la Pa..

Ha resistito con controricorso la M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5” e vi si lamenta che la Corte territoriale non avrebbe riconosciuto l’efficacia del giudicato nascente fra le parti per effetto di un giudicato interno formatosi nel giudizio in cui era stata accertata la finita locazione, per effetto della sentenza di primo grado colà resa dal Pretore di Priverno. Il detto giudicato avrebbe riguardato l’accertamento dell’intervenuta cessione in comodato al P. dell’azienda esercitata nell’immobile locato, da parte della Pa., originariamente conduttrice dell’immobile in forza del contratto stipulato con la M.. Accertamento che era stato richiesto nei giudizi riuniti introdotti da quest’ultima contro la Pa. e nei quali essa ed il P. erano intervenuti. Tale giudicato era stato reso sulla base del contratto di comodato con cui la Pa. aveva ceduto al P., suo figlio, l’autorizzazione amministrativa del Comune di Priverno al commercio al minuto delle merci comprese nella tabella merceologica 14^ categoria, articoli da regalo, undici vetrine in cristallo e specchi, un bancone ed un misuratore fiscale. Poichè l’oggetto della cessione riguardava elementi di un’azienda per la vendita al pubblico, il punto del contatto diretto con il pubblico doveva reputarsi accertato fra le parti. La Corte capitolina avrebbe considerato, invece, solo la sentenza resa in appello nel relativo giudizio dal Tribunale di Latina, che, sull’appello della Pa. e del P., aveva riformato la sentenza di primo grado quanto alla pronuncia di risoluzione per inadempimento del contratto ed aveva accolto la domanda di finita locazione.

Il presupposto del motivo è, ancorchè non espresso, che nel giudizio iniziato a suo tempo avanti al Pretore di Priverno la statuzione di accoglimento della domanda di accertamento della cessione della locazione fosse divenuta definitiva per mancata impugnazione.

p. 2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto (pur riproducendo i passi della sentenza pretorile su cui sarebbe fondato il giudicato esterno) non indica se e dove in questa sede la sentenza del Pretore di Priverno e la sentenza del Tribunale di Latina sarebbero esaminabili, non avendo i ricorrenti precisato se tali sentenze siano state prodotte in questo giudizio di legittimità, eventualmente tramite la produzione dei fascicoli di parte del giudizio di merito in cui fossero stati inseriti per effetto di produzione nelle fasi di merito. Va rilevato anzi che il ricorso nemmeno enuncia la produzione di tali fascicoli.

Al riguardo la produzione in questa sede delle due sentenze sarebbe stata consentita dall’ari. 372 c.p.c. e sarebbe stata necessaria anche, a pena di improcedibilità, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Inoltre, il motivo si presenta inammissibile perchè i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza dell’esposizione dei motivi di ricorso per cassazione omette di riprodurre l’esatto contenuto del motivo di appello proposto a suo tempo sul punto, onde evidenziare che si era fondato il giudicato sulla sentenza pretorile di primo grado nel precedente giudizio: alle pagine sei e seguenti del ricorso il primo motivo di appello è riferito attraverso espressioni indirette, fra le quali non ve n’è alcuna che alluda all’invocazione del giudicato sulla base della sentenza di primo grado. La sentenza qui impugnata, d’altro canto, non fa alcun riferimento, nel riferire del motivo di appello, alla sentenza di primo grado del Pretore.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “Con riferimento al regime processuale anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, ad integrare il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione concernente la violazione da parte della sentenza impugnato di un giudicato esterno, regolarmente invocato nelle fasi di merito, era necessaria, oltre alla trascrizione dei passi dai quali emergeva il giudicato ed all’indicazione del momento e delle circostanze processuali in cui gli atti evidenzianti detto giudicato erano stati prodotti nelle fasi di merito, anche della sede in cui in sede di legittimità tali produzioni sarebbero rinvenibili ed esaminabili dalla Corte di cassazione. L’esigenza di tale ultima indicazione, in funzione dell’autosufficienza, si giustificava al lume della previsione dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, che sanzionava (come, del resto, sanziona) con l’improcedibilità la mancata produzione dei documenti e degli atti processuali (ora anche dei contratti collettivi) fondanti il ricorso, producibili (in quanto prodotti nelle fasi di merito) ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 1” (in termini, a proposito dei documenti, fra i quali rientrano gli atti evidenzianti il giudicato esterno, Cass. n. 12239 del 2007, seguita da altre conformi; a proposito dell’indicazione del momento di produzione di tali atti nel giudizio di merito, si veda Cass. sez. un. n. 1416 del 2004).

p. 3. Con il secondo motivo ci si duole di “violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: non è scritto, ma per evidente mero errore materiale, come fa manifesto l’uso della successiva congiunzione “e” e 5 c.p.c. per omesso esame di documenti decisivi, regolarmente acquisiti al processo, degli allegati alla c.t.u., nonchè del riconoscimento del fatto contestato (contatti con il pubblico) da parte del procuratore del locatore resa a verbale e negli scritti difensivi”.

L’illustrazione del motivo censura la sentenza impugnata, là dove ha confermato la sentenza di primo grado sul punto relativo alla mancata prova da parte dei ricorrenti dell’esistenza dei contatti con il pubblico con la seguente motivazione: “orbene proprio una carenza di prova sul punto ha riscontrato correttamente e condivisibilmente il giudice di primo grado osservando che l’accertamento del c.t.u. sul punto è risultato del tutto inattendibile ai fini di cui sopra in quanto detto consulente registrava, al momento dell’espletamento dell’indagine affidatagli, l’assenza di strutture (arredi o mobili) atti alla vendita diretta al pubblico, precisando che il P. aveva trasferito la propria attività in altro luogo; che pertanto il suddetto punto va puntualmente provato dal conduttore trattandosi di circostanza integrante il fatto costitutivo del credito di cui si chiede l’accertamento. Sulla base delle prove raccolte, in assenza di una specifica destinazione contrattuale e, di fatture acquisti per il periodo in cui l’immobile è stato condotto in locazione o, comunque, di documentazione o testimonianza sul punto, non può essere provata dal conduttore la circostanza che l’immobile era utilizzato per il contatto diretto con il pubblico”.

Questa motivazione viene criticata adducendosi che, come del resto sollecitava il motivo di appello avverso la sentenza di primo grado richiamandoli, la prova del contatto diretto con il pubblico sarebbe emersa da tutta una serie di documenti allegati alla c.t.u. e prodotti “nel fascicolo di parte”, ai quali sarebbe da riconoscersi efficacia di decisività sul punto. Inoltre dal documento inerente la variazione fiscale del 30 marzo 1994.

Entrambi i motivi, là dove sollecitano una valutazione della motivazione della sentenza impugnata sulla base delle risultanze documentali de quibus, pur analiticamente indicate e riprodotte o indirettamente nel loro contenuto o, talvolta, direttamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, in quanto non si indica se i detti documenti siano pervenuti in questa sede di legittimità e dove sarebbero esaminabili dalla Corte, vendendo in rilievo sempre il principio di diritto sopra evocato a proposito del primo motivo.

Con specifico riferimento alle allegazioni alla c.t.u. si osserva quanto segue, riprendendo la motivazione della recente Cass. n. 4201 del 2010.

Il ricorso non indica innanzitutto dove la relazione del consulente e, quindi, i suoi allegati, sarebbero esaminabile in questa sede di legittimità ed in particolare se ad essa si sia inteso fare riferimento in quanto in ipotesi presente nel fascicolo d’ufficio del giudizio dinanzi alla Corte d’Appello oppure in quanto prodotta in copia con il ricorso.

Nel caso si fosse inteso fare leva sulla prima eventualità si sarebbe dovuto indicare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio la relazione risulterebbe inserita. Invero, a norma, dell’art. 168 c.p.c., comma 2, la relazione del consulente tecnico d’ufficio, quale atto di istruzione, una volta depositata ai sensi dell’art. 195 c.p.c., comma 3, nella cancelleria, dev’essere inserita dal cancelliere nel fascicolo d’ufficio e l’inserimento, ai sensi dell’art. 36 disp. att. c.p.c., comma 4 e 5, l’inserimento deve avvenire con il rispetto da parte del cancelliere delle formalità colà previste e particolarmente con l’indicazione nell’indice di cui si dice nel comma 4.

Ora, il ricorrente in cassazione che svolga un motivo di ricorso fondato sulle emergenze della consulenza tecnica d’ufficio ed intenda fare riferimento ad esse in quanto emergenti dalla relazione presente nel fascicolo d’ufficio del giudice a quo, in ossequio al principio di autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione – che è diretta espressione della logica del giudizio di cassazione, nel quale la domanda proposta con l’impugnazione dev’essere necessariamente articolata nel ricorso, non esistendo altri momenti successivi nei quali può essere integrata – deve indicare nel ricorso se la relazione è presente effettivamente nel fascicolo d’ufficio e, soprattutto, fornire gli estremi in base ai quali essa, se l’art. 36 citato è stato rispettato dal cancelliere del giudice a quo, può essere individuata dalla Corte di cassazione, oppure, se, in ipotesi, esso non sia stato rispettato, il diverso modo in cui la relazione può essere individuata. Deve escludersi che l’esposizione del motivo sia rispettosa del principio di autosufficienza quando tali indicazioni non siano fornite, perchè in tal modo, non solo si fa affidamento su un’attività di ricerca della relazione nel fascicolo da parte della Corte che si baserebbe su un’autonoma iniziativa della stessa, ma che inoltre sarebbe attività che la Corte svolgerebbe in sede decisoria senza garanzia del contraddittorio dell’altra parte e con inevitabile perdita di tempo, in contrasto con il principio di economia processuale (consacrato nell’art. 111 Cost., sotto la veste della durata ragionevole durata del processo) e con il rischio di inevitabili errori.

D’altro canto, l’esistenza della fonte del potere della Corte di supplire alle omissioni di indicazioni volte ad individuare la consulenza (come qualsiasi atto processuale su cui si fondi il ricorso) non solo vanamente si cercherebbe nel tessuto normativo della disciplina del ricorso per cassazione, pur integrato con le norme del libro primo del c.p.c., ma appare anche implicitamente negata dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, che onera la parte ricorrente in cassazione, a pena di improcedibilità, della produzione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda, così evidenziando la sussistenza del dovere del ricorrente di produrre anche tali atti, eventualmente in copia se gli originali siano atti del fascicolo d’ufficio del giudice a quo. E ciò, ancorchè sia previsto in via autonoma l’onere di richiedere la trasmissione di detto fascicolo, adempimento nel quale, evidentemente, il ricorrente non può fare affidamento quando il ricorso si fondi su atti processuali che dovrebbero essere inseriti nel fascicolo d’ufficio.

Il che si spiega sia con il fatto che tale fascicolo, pur richiesto, potrebbe non pervenire in tempo utile per la trattazione (ed un rinvio di essa per l’acquisizione mal si concilierebbe con il ricordato principio costituzionale), sia con il fatto che potrebbe non essere stato tenuto correttamente o potrebbe non contenere più l’atto processuale.

Nella specie, d’altro canto, essendo stata la relazione di c.t.u.

redatta in primo grado, si sarebbe anche dovuto precisare se essa era stata acquisita al giudizio di appello ed inserita nel relativo fascicolo per il tramite dell’acquisizione del fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado. All’uopo, si ricorda che tale acquisizione rientra nella discrezionalità del giudice d’appello (Cass. n. 24437 del 2007), onde, quando la parte in appello intenda argomentare sulla base della c.t.u. espletata in primo grado deve cautelativamente preoccuparsi di produrre copia della relazione, atteso che l’acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado, in cui l’originale si trovi, è meramente eventuale.

Ferma la decisività di quanto osservato, si rileva, comunque, che nel fascicolo d’ufficio di appello non solo non è presente il fascicolo di primo grado, nè si rinviene l’originale o copia della relazione del c.t.u., che, peraltro, non risulta inserita nemmeno nei fascicoli di parte dei ricorrenti e del resistente, che, pur non risultando rispettivamente indicati come prodotti nel ricorso e nel controricorso, risultano prodotti – senza rispetto del principio di autosufficienza – all’atto del loro deposito, come dalle note della cancelleria.

p. 4. Con il terzo motivo, illustrato congiuntamente, si deduce “vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per incompletezza, incoerenza ed illogicità della motivazione in relazione al documento ‘variazione fiscale del 30.03.94”.

Si censura la motivazione della sentenza impugnata, là dove ha considerato “non satisfattiva” ai fini della ricorrenza dei contatti diretti con il pubblico la variazione fiscale del 30 marzo 1994, cioè una dichiarazione di variazione dei dati relativi al soggetto di imposta, nella quale il P. aveva indicato come sede dell’attività di commercio al dettaglio di piante e fiori un locale diverso da quello oggetto di causa (sito in (OMISSIS) alla via (OMISSIS)) e aveva apposto fra le “altre comunicazioni” di cui al quadro H del modello l’annotazione che “dalla data di variazione esercita anche attività di posto fisso di articoli da regalo in via (OMISSIS)”.

Anche questa motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza alla stregua dei principi sopra richiamati (particolarmente di Cass. n. 12239 del 2007), in quanto non indica se e dove il documento su cui si fonda sarebbe esaminabile in questa sede.

p. 5. Il quarto motivo con cui si lamenta la mancata condanna alla corresponsione dell’indennità – è inammissibile, in quanto non formula una censura verso la sentenza impugnata, ma prospetta solo una conseguenza che si sarebbe potuta avere se il diritto all’indennità fosse stato riconosciuto e che, dunque, ove fossero stati accolti i primi due motivi e la sentenza cassata, con conseguente ridiscutibilità della debenza dell’indennità nel giudizio di rinvio, si sarebbe potuta prospettare a quel giudice.

p. 6. Il ricorso è, dunque, rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione possono compensarsi per giusti motivi, che si ravvisano nella (relativa) novità delle precisazioni formulate in precedenza sul requisito dell’autosufficienza a proposito della consulenza tecnica.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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