Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10614 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10614

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17122-2019 proposto da:

D.L.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

82, presso lo studio dell’avvocato LEONIDA CARNEVALE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato MANUELA MASSA,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA

CIACCI, CLEMENTINA PULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 414/2018 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA,

depositata il 27/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza resa in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., ha dichiarato la non sussistenza del requisito sanitario utile ai fini dell’indennità di accompagnamento;

il Tribunale, all’esito di nuova consulenza, in adesione alle conclusioni del consulente tecnico, ha escluso la sussistenza delle condizioni sanitarie perchè D.L.L. fosse riconosciuta persona invalida con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o con impossibilità di autonoma deambulazione;

avverso tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui ha resistito l’Inps, con controricorso;

la proposta, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti;

parte ricorrente imputa alla sentenza vizi derivanti dalla consulenza tecnica; contesta la scelta dell’ausiliario da parte del Tribunale e assume la carenza, sia sotto un profilo scientifico che motivazionale, della relazione svolta dall’ausiliario;

il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità, per difetto di specificità;

la consulenza tecnica, posta a fondamento delle censure, non è nè trascritta, nè ritualmente localizzata in atti;

tali omissioni violano, in modo evidente, gli oneri di deduzione e documentazione imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, e precludono la valutazione, nel merito, dei rilievi mossi;

è, infatti, principio di questa Corte che ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali, la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n., di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo”, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

in particolare, in relazione alla consulenza tecnica, la Corte afferma, in coerenza con l’indicato principio di carattere generale, che la parte che addebiti alla stessa (id est: alla relazione tecnica d’ufficio) lacune di accertamento o errori di valutazione oppure critichi gli apprezzamenti contenuti in essa (o nella sentenza che l’ha recepita) ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla (v., tra le altre, Cass. n. 16368 del 2014, n. 13845 del 20 Cass. n. 2594 del 2017);

in definitiva, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (v., tra le altre, Cass. n. 16368 del 2014). Ciò che, invece, resta precluso nel caso di specie;

in ultimo, è il caso di precisare che la scelta del consulente tecnico è riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito (ex plurimis, Cass. n. 6050 del 2010) sicchè la decisione di affidare l’incarico ad un professionista piuttosto che ad un altro non è profilo censurabile, ex se, in sede di legittimità;

sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari all’importo del contributo unificato, ove versato (dovendosi peraltro rilevare che risulta in atti richiesta di ammissione al gratuito patrocinio).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA