Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10614 del 07/05/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10614 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO
SENTENZA
sentenza con motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
TANCREDI Concetta;
– intimata avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato in data 20 marzo 2012.
Data pubblicazione: 07/05/2013
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto
che Concetta Tancredi ha chiesto alla Corte
d’appello di Catanzaro il
riconoscimento dell’equa riparazio-
ne, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio civile di divisione ereditaria
svoltosi dinanzi al Tribunale di Potenza dall’ottobre 1993 al
maggio 2011;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 20 marzo
2012, accertata in cinque anni la durata ragionevole del giudizio e detratto il periodo dei rinvii richiesti dalle parti,
ha, per l’eccedenza di dieci anni circa, liquidato l’importo
di euro 10.000 a titolo di equa riparazione del danno
non pa-
trimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 settembre 2012, sulla base di un motivo;
che l’intimata non ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
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curatore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 1173 cod. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si sostiene che la
Corte d’appello avrebbe dovuto, in accoglimento dell’eccezione
zione del diritto all’equa riparazione per prescrizione decennale, stante il maturarsi della prescrizione del diritto azionato con il cumularsi di periodi di eccessiva durata nella
pendenza del procedimento presupposto;
che la doglianza è infondata;
che, infatti, in tema di equa riparazione per violazione
del termine di ragionevole durata del processo, la previsione
della sola decadenza dall’azione giudiziale per ottenere
l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4
della legge n. 89 del 2001, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato
della decisione che ha definito il procedimento presupposto,
esclude la decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione,
in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale e che
prevede testualmente che il termine per proporre domanda di
equa riparazione, quando il processo è esaurito, è termine di
decadenza, mentre per proporla in corso di processo non è previsto alcun termine, ma anche una lettura dell’art. 2967 cod.
sollevata dall’Amministrazione, riconoscere la parziale estin-
civ. coerente con la rubrica dell’art.2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché
il compimento dell’atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza (Cass.,
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo
l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile
2013.
Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16783);