Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10613 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10613

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24119/2006 proposto da:

G.P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA

Enrico, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BENDINELLI PAOLO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASNIGO (OMISSIS), in persona del suo Sindaco pro

tempore sig. R.L., elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE A. DE BRESCIA K.9, presso lo studio dell’avvocato LEONE

Arturo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MONTAGNOSI TINO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 472/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 10/05/2006, depositata il

07/06/2006 R.G.N. 1056/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato ENRICO IVELLA;

udite il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida notificata il 12 aprile 2003 il Comune di Casnigo, locatore di un immobile destinato a bar con contratto del 1 gennaio 1979, della durata di sei anni e poi rinnovato tacitamente, esponeva di avere inviato al conduttore G.P.P., succeduto al padre mortis causa, formale disdetta per la scadenza del 31 dicembre 2002 con lettera del 20 dicembre 1999.

Si opponeva il G. deducendo l’inefficacia di tale disdetta, al pari, delle precedenti, con conseguente rinnovo del contratto per altri sei anni e, in via subordinata, la novazione del rapporto in data 2 marzo 1982, con rinnovazione fino al 1 marzo 2006; chiedeva in via riconvenzionale la condanna del Comune di Casnigo al rimborso di Euro 2.005,81 in valuta attuale spesi nel 1986 per opere di manutenzione straordinaria sull’immobile.

Il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di elusone, negata l’ordinanza provvisoria di rilascio e ordinato il mutamento di rito, assunte prove orali, con sentenza del 16 luglio 2004/24 gennaio 2005 accertava che “nessuna disdetta utile” era pervenuta prima dell’intimazione per la convalida, fissando cosi la scadenza del contratto al 31 dicembre 2008; accoglieva poi la domanda riconvenzionale e condannava il Comune di Casnigo al rimborso della somma indicata dal G..

Osservava il Tribunale come nè la disdetta del 30 aprile 1984 nè quella del 27 febbraio 1987 avevano avuto un contenuto formale idoneo ad impedire il rinnovo del rapporto.

Avverso la sentenza, non notificata, proponeva tempestivo appello il Comune di Casnigo con due motivi.

Resisteva al gravame G.P.P..

La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza 24 gennaio 2005 del Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di elusone, accoglieva la domanda di sfratto per finita locazione alla data del 31 dicembre 2002 proposta dal Comune di Casnigo nei confronti di G.P.P.; fissava per il rilascio dell’immobile il giorno 30 settembre 2006; confermava la condanna del locatore al pagamento di Euro 2005,79.

Proponeva ricorso per cassazione G.P.P..

Resisteva con controricorso il Comune di Casnigo.

Diritto

MOTIVI DEL RICORSO

Con i due mezzi d’impugnazione si denuncia rispettivamente: 1) “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia – la disdetta del 31 dicembre 1999”; 2) “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia – la concessione del termine massimo per il rilascio – L. n. 392 del 1978, art. 56 e L. n. 269 del 2004”.

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 7.6.2006 e dunque dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis, inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6.

Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’illustrazione di ciascun motivo si sarebbe dovuta concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve poi contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Tanto il primo quanto il secondo motivo non si adeguano alla suddetta disposizione in quanto non risultano in essi chiaramente indicati nè il fatto controverso nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione.

Va peraltro rilevato che il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 392 del 1978, art. 56 e della L. n. 269 del 2004.

In assenza dei quesiti di diritto, che per le ragioni sopra dette sarebbe stato necessario formulare, il ricorso deve essere in conclusione dichiarato inammissibile. Le spese vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA