Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10612 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23495/2006 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

Roma, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata

e difesa dall’Avvocato PASCUCCI Lucia giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso io studio dell’avvocato

CONTALDI Mario, che lo rappresenta e difende unitamente all’Avvocato

RENATO MOTTOLA giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 960/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

Sezione Prima Civile, emessa il 1/12/2004, depositata il 07/11/2005

R.G.N. 998/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.M. intimava licenza per finita locazione, per il (OMISSIS), ad G.A. conduttrice, quale affittacamere, di un immobile di sua proprietà.

L’intimata si opponeva alla convalida contestando la data di scadenza del contratto.

Instauratosi l’ordinario giudizio di merito, il Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza del 18.2-21.4.2004, n. 133/04, dichiarava concluso il rapporto di locazione in data (OMISSIS) e condannava la conduttrice al rilascio dell’immobile.

Con ricorso alla Corte d’Appello di Genova dell’11.6.2004 la G. proponeva appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma.

Il locatore si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte distrettuale rigettava l’appello e confermava la sentenza di primo grado.

Proponeva ricorso per cassazione G.A..

Resisteva con controricorso G.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed unico motivo del ricorso G.A. denuncia “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione di legge per inosservanza degli artt. 1230 e 1235 cod. civ., sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Punto decisivo della controversia, sostiene la ricorrente, è la data di decorrenza del rapporto locatizio, avente ad oggetto l’immobile per cui è causa (interni 3 e 4) ed intercorrente fra la stessa ricorrente, in qualità di locatrice e la precedente proprietaria, M.A.: da tale data infatti dipende l’individuazione della scadenza contrattuale.

Si rileva in proposito che mentre il locatore riconduce la decorrenza all’1.7.1971, con conseguente scadenza al 30.6.1994, l’odierna ricorrente individua la decorrenza al 15.3.1982 e la scadenza, per effetto dei rinnovi di legge, al 30.6.2009.

La Corte d’Appello ha individuato la data dell’1.7.1971 in base a due documenti: 1) la richiesta di autorizzazione amministrativa di G.A. per l’esercizio dell’attività di affittacamere; 2) una comparsa di costituzione e risposta, datata 29.9.1989, redatta nell’interesse della G. ed avente ad oggetto una intimazione di sfratto per finita locazione.

Secondo la G., la Corte non ha tenuto conto delle diverse prove da lei stessa fornite nel corso del giudizio ed in specie di due lettere autografe di M.A.: una datata 13 e l’altra 24 settembre 1981, con la quale la stessa, in veste di proprietaria, comunicava disdetta dei contratti di locazione a R.P. P. ed a R.R., figli della odierna ricorrente.

Detti documenti, ad avviso della G., confermano l’assunto secondo cui i due interni 4 e 3 dell’immobile erano stati oggetto di diversi contratti e solo nel 1982 era invece insorto il contratto, oggetto del presente giudizio, tra M.A. e G. A. riferito all’immobile derivato dall’unione dei due interni.

In precedenza i rapporti di locazione erano quindi due: il primo riguardante l’int. 4, sorto nel 1966 ed intestato a R.P. P.; il secondo riguardante l’int. 3, sorto nel 1971 ed avente come conduttore il fratello R.; il primo era ad uso abitativo, il secondo ad uso commerciale.

Il motivo è infondato per due ragioni: a) perchè privo di autosufficienza in quanto non riporta il contenuto dei documenti richiamati, fra cui le due lettere autografe di M.A. (datate 13 e 24 settembre 1981); b) perchè il ricorrente si duole di una erronea ricostruzione della fattispecie concreta da parte del giudice a quo, senza censurare la regula iuris posta da quest’ultimo a fondamento della propria decisione (Cass., 24 maggio 2006, n. 12372).

La stessa parte ricorrente riconosce del resto che gli elementi soggettivi ed oggettivi di un contratto di locazione costituiscono elementi di fatto, così come elemento di fatto è l’assunto della ignoranza della M.. Ancora elemento di fatto è la rilevanza probatoria attribuita alla comparsa di costituzione e risposta datata 1989, afferente ad un diverso processo.

Sotto un diverso profilo parte ricorrente sostiene che quand’anche insorto nel 1971 tra le parti e con riguardo all’immobile int. 3, int. 4, il rapporto avrebbe subito tante e tali variazioni – nella titolarità, nell’entità del canone, nell’oggetto e nell’uso – da implicarne l’estinzione per intervenuta novazione.

Anche tale censura è inammissibile. Accertare se, in relazione al mutamento di taluni elementi del vecchio contratto, le parti abbiano voluto o no stipulare un nuovo contratto è compito del giudice di merito e la sua valutazione è insindacabile in cassazione se, come nella specie, logicamente e correttamente motivata (Cass., 28 ottobre 2004, n. 20906).

In conclusione nel ricorso non si segnalano tanto errori di diritto dell’impugnata sentenza ma si propone una diversa valutazione dei presupposti rilevanti ai fini della individuazione della data di inizio del rapporto contrattuale inter partes. La Corte di merito ha posto a fondamento della propria decisione il convincimento, in fatto, che il rapporto locativo decorre dal luglio 1971. Non emergono invece rilevanti elementi critici sul piano di stretta legittimità.

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, mentre le spese vanno poste a carico di parte soccombente e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 2300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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