Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10612 del 28/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20101-2012 proposto da:

P.A.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCA LIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SEBASTIANO PAPOTTO;

– ricorrente –

contro

LABOCOS SRL, P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo

studio dell’avvocato MAURIZIO CORAIN, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO ROSSOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 520/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 22/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

udito l’Avvocato Papotto Sebastiano difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte in atti;

udito l’avv. Corain Maurizio difensore della controricorrente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per l’improcedibilità e/o per

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il signor P.A. ricorre contro la società Labocos s.r.L., già Labocos s.p.a., per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Catania, riformando la sentenza di primo grado, ha rigettato, per quanto qui ancora interessa, la sua domanda di risoluzione del contratto inter partes del 28/3/03 per inadempimento della Labocos, relativo alla fornitura di arredi per il salone di parrucchiere del ricorrente, ritenendo prescritta, ai sensi dell’art. 1495 c.c., l’azione di garanzia esercita dall’attore.

Il ricorso si articola in quattro motivi.

La Labocos si è costituita con controricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso in quanto non notificato all’architetto M.R., litisconsorte nel giudizio di merito.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 19.1.17, per la quale non sono state depositate memorie illustrative e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica del medesimo all’arch. M., giacchè la mancata notifica dell’impugnazione ad un litisconsorte non incide sulla ammissibilità della stessa, ma impone al giudice di procedere ai sensi degli artt. 331 o 332, a seconda che si versi in ipotesi di cause inscindibili o scindibili.

Nella specie non ricorre una ipotesi di inscindibilità di cause e, d’altra parte, per l’arch. M. l’impugnazione della sentenza della corte catanese si è preclusa con lo spirare del termine lungo dal deposito della stessa (avvenuto il 22.3.12), cosicchè non ricorrono i presupposti per disporre la notificazione dell’impugnazione nei suoi confronti ex art. 332 c.p.c..

Vanno altresì disattese le eccezioni di improcedibilità e tardìvità del ricorso per cassazione sollevate dal Procuratore Generale, non emergendo dal ricorso che la sentenza gravata fosse stata notificata al procuratore dell’odierno ricorrente ai fini della decorrenza del termine breve dì impugnazione; al contrario, nel ricorso si afferma che la sentenza era stata “notificata il 29.5.2012 in una all’atto di precetto”, il che lascia intendere tale notifica venne effettuata alla parte di persona, così risultando inidonea a far decorrere il termine breve. Passando all’esame dei mezzi di ricorso, si osserva quanto segue.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. in cui la corte distrettuale sarebbe incorsa ritenendo applicabile tale disposizione al contratto inter partes, sul presupposto che il medesimo fosse una compravendita di beni mobili. Ad avviso della ricorrente, poichè il contratto inter partes era un contratto misto di appalto e vendita, la disciplina applicabile sarebbe stata quella dettata dall’art. 1667 c.c.

Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.

In primo luogo, per una ragione intrinseca, legata alla formulazione stessa del motivo. Questo, infatti, non individua alcun”affermazione di diritto della sentenza gravata che contrasti con il disposto dell’art. 1495 c.c., ma attinge la qualificazione del contratto dedotto in giudizio operata dalla corte distrettuale, laddove, come ancora di recente ribadito da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (sent. n. 2465/15).

In secondo luogo il motivo va giudicato inammissibile perchè la qualificazione del contratto concluso tra il P. e la Labocos come contratto di compravendita risulta effettuata già nella sentenza di primo grado (si veda l’ultimo capoverso di pag. 5 della sentenza impugnata, dove si dà atto che il Tribunale aveva dichiarato risolto il “contratto di compravendita”) e tale qualificazione, non essendo stata contestata dal P. con appello incidentale, risulta coperta dal giudicato interno.

Con il secondo motivo si deduce nuovamente la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. “in riferimento all’art. 1360 c.p.c., n. 5 (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”. Secondo il ricorrente la corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle risultanze delle prove documentali, delle prove testimoniali e dell’esito della c.t.u. Il motivo è inammissibile perchè non individua vizi logici o lacune argomentative del ragionamento decisorio del giudice territoriale ma chiede un’inammissibile rivalutazione delle risultanze istruttorie in sede di legittimità. Al riguardo, va qui ribadito che, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. sent. n. 7972/07), nel giudizio di cassazione la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si contesta l’affermazione della sentenza gravata che ha escluso la responsabilità della Labocos per il fatto colposo dall’architetto M..

In particolare, con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1228 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa trascurando che la Labocos si era avvalsa dell’opera dell’architetto M. per la ristrutturazione dei locali destinati ad essere arredati con i mobili per cui è causa e con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 1341 c.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando la nullità della clausola del contratto tra le parti che escludeva la responsabilità del fornitore per i lavori di ristrutturazione “anche se i lavori sono stati concordati con i nostri architetti e/o agenti” (pagina 13 del ricorso).

Entrambi tali motivi sono inammissibili perchè non risultano pertinenti alle argomentazioni della sentenza gravata. Essi infatti, non attingono la ratio decidendi secondo cui ristrutturazione dei locali destinati non formava oggetto del contratto concluso tra il P. e la Labocos dedotto nel presente giudizio; si veda, sul punto, pag. 10 della sentenza, penultimo capoverso: “la fattispecie esula dalla richiamata previsione normativa (dell’art. 1228 c.c., n.d.r.), giacchè la ristrutturazione dei locali non costituiva (per riconoscimento dello stesso compratore, che ha affermato di aver stipulato per quest’opera distinto contratto di appalto con un terzo soggetto) obbligazione assunta della Labocos con il contratto de quo”.

Il ricorso va quindi in definitiva rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA