Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10612 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16382-2019 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERNARDO

MINOZZI 133, presso lo studio dell’avvocato LORENA RAIMONDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO BALLESI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO, SERGIO PREDEN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 327/2018 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata

il 11/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Macerata, decidendo in sede di cd. “opposizione ad ATP” ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, ha rigettato la domanda di accertamento del diritto all’assegno mensile di assistenza (rette: di accertamento del requisito sanitario utile ai fini dell’assegno mensile di assistenza) richiesto da G.M. e condannato quest’ultimo al pagamento delle spese processuali;

a fondamento del decisum, il Tribunale ha posto gli esiti della consulenza tecnica espletata;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.M., con un motivo;

ha resistito l’INPS con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c., per avere il Tribunale condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite e di CTU nonostante la rituale dichiarazione di esenzione;

il motivo è fondato;

nelle conclusioni degli atti introduttivi di entrambe le fasi (cc.dd. “ATP” e “Opposizione”), riprodotte in ricorso nel rispetto degli oneri di specificazione, risulta la dichiarazione resa dalla parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

la dichiarazione è idonea allo scopo in quanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale che si è consolidato, ai fini dell’esenzione in oggetto non è prescritta l’adozione di una formula rigida e predeterminata e neppure la specifica indicazione del reddito percepito (Cass. n. 16132/2016 con i richiami agli ulteriori precedenti di questa Corte; in motivaz., tra le più recenti, Cass. n. 1647 del 2020);

la sentenza impugnata, che non ha tenuto conto di tali principi nell’esame della dichiarazione resa dal ricorrente, deve essere pertanto cassata in relazione alla statuizione sulle spese;

non essendo, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito; vanno, di conseguenza, dichiarate non dovute, dal ricorrente, le spese del procedimento davanti al Tribunale di Macerata; la parte ricorrente va, altresì, esonerata dal pagamento delle spese di C.T.U., che vanno poste definitivamente a carico dell’Inps.;

le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza e vanno distratte in favore del difensore in virtù della dichiarata anticipazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese processuali del giudizio dinanzi al Tribunale e pone a carico dell’Inps le spese di c.t.u..

Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Giorgio Ballesi.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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