Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10612 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17208-2007 proposto da:

ARKEMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 342-B, presso lo

studio dell’avvocato GUIDO MARIO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCORNAJENGHI LUIGI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA – CARLO POMA

2, presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1151/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 20/06/2006 r.g.n. 677/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO FILABOZZI;

udito l’Avvocato MARIO GUIDO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE SANTE ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 20.6.2006 la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Alessandri a con la quale è stato riconosciuto il diritto di C.U. all’inquadramento nella categoria D3 del c.c.n.l. industria chimica – avendogli invece il suo datore di lavoro, la società Arkema srl, riconosciuto solo una qualifica corrispondente al livello E1 – ritenendo che le mansioni svolte dal lavoratore, secondo quanto riferito dai testimoni, fossero riconducibili al profilo professionale di operatore parco serbatoi, che compare nella categoria D3, e che non assumesse rilievo il fatto che il C. in alcuni casi dovesse fare riferimento al proprio superiore, non essendo richiesto nel profilo professionale che il lavoratore dovesse assumere iniziative proprie.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la società Arkema srl affidandosi a due motivi cui resiste con controricorso C. U..

La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c.c.n.l. industria chimica e farmaceutica in relazione agli artt. 1363, 1365 e 1367 c.c., nonchè omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sull’assunto che la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in considerazione, ai fini dell’accertamento del diritto alla qualifica superiore, la declaratoria della categoria D3, nella quale era compreso il profilo professionale di operatore parco serbatoi, nonostante che il contratto collettivo avesse previsto che l’inquadramento dei lavoratori nelle categorie doveva essere effettuato “sulla base delle declaratorie e dei profili” e che “la declaratoria determina, per ciascuna categoria, le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nella categoria stessa”. La motivazione sarebbe, altresì, contraddittoria perchè, dopo aver dato atto che il lavoratore inquadrato nella categoria D3 deve agire “secondo procedure solo parzialmente definitè – e quindi con autonomia e facoltà di iniziativa – afferma che non sarebbe richiesto nel profilo di operatore parco serbatoi “che il lavoratore assuma iniziative proprie”.

2.- Con il secondo motivo si lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 4 c.c.n.l. industria chimica e farmaceutica in relazione agli artt. 1363, 1365 e 1367 c.c., art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo che la Corte territoriale avrebbe dichiarato il diritto del lavoratore alla qualifica superiore sulla base di una serie di deposizioni testimoniali che, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza, non avrebbero affatto confermato che il C. aveva svolto mansioni corrispondenti alla qualifica rivendicata.

3.- Entrambi i motivi devono ritenersi inammissibili. Giova premettere che, secondo il costante insegnamento della S.C. l’attribuzione al lavoratore della qualifica corrispondente alle mansioni svolte deve avvenire seguendo un procedimento logico articolato in tre fasi successive, occorrendo accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva, e verificare infine che le prime corrispondano a queste ultime (cfr. ex plurimis Cass. 5128/2007, Cass. 18214/2006, Cass. 3069/2005, 17561/2004, Cass. 5942/2004). A tal proposito, si è precisato che, ai fini della determinazione dell’inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui all’art. 1362 ss. c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto dal lavoratore.

Di queste, mentre la prima operazione logica può essere censurata in sede di legittimità anche per violazione dei canoni ermeneutici anzidetti, le altre due operazioni logiche, che attengono ad apprezzamenti di fatto, sono censurabili solo per vizi di motivazione, escluso peraltro che entrambe le censure possano fondarsi sulla mera deduzione da parte del ricorrente di un convincimento opposto a quello del giudice di merito (Cass. 26234/2008, Cass. 26233/2008, Cass. 17896/2007, Cass. 11037/2006, Cass. 2174/99, Cass. 9874/98, Cass. 5899/91). L’accertamento del giudice del merito in ordine alla corrispondenza delle mansioni svolte dal lavoratore a quelle proprie della qualifica riconosciutagli si risolve, invero, in una valutazione di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (cfr. ex plurimis Cass. 18214/2006, Cass. 1093/2003, Cass. 11461/2000, Cass. 8652/99, Cass. 3528/99, Cass. 3195/99, Cass. 12219/98, Cass. 6344/98, Cass. 5684/98, Cass. 4380/97, Cass. 1027/97). 4.- Nella specie, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, il giudice d’appello, nel riconoscere il diritto del C. all’inquadramento nella categoria D3, si è rigorosamente attenuto ai principi sopra indicati, accertando le mansioni svolte in concreto dal lavoratore e confrontandole con le categorie e i profili professionali previsti dal contratto collettivo, e specificamente con quelli di cui alla categoria D3, nella quale rinviene la qualifica alla quale possono essere ricondotte le attività concretamente svolte dal lavoratore. D’altra parte, a fronte di una sentenza così motivata, la società ricorrente ha formulato due motivi con i quali denuncia la violazione di diverse regole di ermeneutica contrattuale indicate nel loro complesso, senza che vengano specificati il canone o i canoni in concreto violati, nonchè lo specifico punto e il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, finendo così per proporre una critica della interpretazione operata dalla Corte territoriale che investe il merito della valutazione della stessa Corte ed è perciò inammissibile in sede di legittimità. A tal proposito, va rimarcato che le censure concernenti la motivazione devono avere ad oggetto l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l’equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, sicchè non può ritenersi idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta corretta dalla parte (Cass. 5359/2004); e tutto ciò a prescindere dalla pur di per sè assorbente considerazione che il contratto collettivo oggetto dell’esame del giudice d’appello non risulta essere stato ritualmente allegato, nel suo testo integrale, al ricorso per cassazione (sull’onere di produzione del testo integrale dei contratti collettivi sui quali il ricorso si fonda, cfr. ex multis Cass. 4373/2010, Cass. 219/2010, Cass. 27876/2009, Cass. 2855/2009, Cass. 21080/2008, Cass. 6432/2008).

5.- Le argomentazioni sopra espresse riguardano le censure che sono state svolte dalla società ricorrente sia con il primo che con il secondo motivo di ricorso. Deve aggiungersi, per completezza, che il secondo motivo risulta inammissibile anche perchè formulato in maniera tale da risolversi (come risulta anche dalla formulazione del quesito di diritto) sostanzialmente nella richiesta di una revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice del merito, e così in una istanza tendente, in definitiva, all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione;

dovendo ribadirsi, al riguardo, che il controllo sulla motivazione non può risolversi in una duplicazione del giudizio di merito e che alla cassazione della sentenza impugnata può giungersi non per un semplice dissenso dalle conclusioni del giudice di merito, ma solo in caso di motivazione contraddittoria o talmente lacunosa da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto alla base della decisione (cfr. ex plurimis Cass. 10657/2010, Cass. 9908/2010, Cass. 27162/2009, Cass. 13157/2009, Cass. 6694/2009, Cass. 18885/2008, Cass. 6064/2008). Con riferimento sempre al secondo motivo, deve richiamarsi poi il costante indirizzo di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. In conseguenza, il ricorrente che denuncia, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione di alcune risultanze istruttorie (documenti, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parte, accertamenti del consulente tecnico) ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, anche mediante integrale trascrizione delle medesime nel ricorso, e di indicare le ragioni del carattere decisivo delle stesse (cfr. ex plurimis, Cass. 4205/2010, Cass. 15952/2007, Cass. 6679/2006, Cass. 4840/2006, Cass. 10598/2005, Cass. 17369/2004, Cass. 9711/2004, Cass. 1170/2004, Cass. 3004/2004); onere che, nella specie, non è stato assolto, non essendo stato riprodotto l’intero contenuto delle deposizioni testimoniali richiamate nel secondo motivo e non essendo stata offerta, quindi, la possibilità di un riscontro effettivo della decisività dei punti controversi e della rilevanza dei fatti in relazione ai quali la motivazione si assume erronea o contraddittoria.

6.- Di qui l’inammissibilità del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 10,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione a favore dell’avv. G. Sante Assennato, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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