Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10612 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10612 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro

pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
MURATORE Maria Concetta;
– intimata avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato in data 9 giugno 2012.

)

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Data pubblicazione: 07/05/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto
Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Pro-

per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che Maria Concetta Muratore, con ricorso in data
26 ottobre 2011, ha chiesto alla Corte d’appello di Catanzaro
il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della

legge

24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio svoltosi dinanzi al TAR Calabria dal 26 gennaio 1994
all’il agosto 2011;
che l’adita Corte d’appello, con decretò in data 9 giugno
2012, accertata in tre anni la durata ragionevole del giudizio, ha, per l’eccedenza di quattordici anni circa, liquidato
l’importo di euro 13.250 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda
al saldo;
che per la cassazione di questo decreto il Ministero
dell’economia e delle finanze ha proposto ricorso, con atto
avviato alla notifica il 17 settembre 2012, sulla base di due
motivi;
che l’intimata non ha resistito con controricorso.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

2

curatore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso

che con il primo motivo (violazione dell’art. 112 cod.
proc. civ.) e con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ. e 4 della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

dovuto, in accoglimento dell’eccezione sollevata
dall’Amministrazione, riconoscere la parziale estinzione del
diritto all’equa riparazione per prescrizione decennale, stante il maturarsi della prescrizione del diritto azionato con il
cumularsi dei periodi di eccessiva durata nella pendenza del
procedimento presupposto;
che il ricorso è inammissibile;
che, infatti, esso è stato avviato alla notifica a mezzo
del servizio postale ma, in difetto di attività difensiva
dell’intimata, l’Amministrazione non ha depositato l’avviso di
ricevimento;
che va fatta, al riguardo, applicazione del principio secondo cui la produzione dell’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione
spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai
sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. è richiesta dalla legge in
funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione
del contraddittorio; sicché in caso di mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensi-

3, cod. proc. civ.) si sostiene che la Corte d’appello avrebbe

va da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine
per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc.

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo
l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile
2013.

civ. (Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627);

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