Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10612 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 04/06/2020), n.10612

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11506/2017 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO PETROCELLI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELECOM ITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ENZO MORRICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5214/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/11/2016 R.G.N. 1688/2014.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Corte di appello di Roma in parziale accoglimento del ricorso di Telecom Italia s.p.a. ha revocato il decreto con il quale T.M. aveva ingiunto alla società il pagamento della somma di Euro 28.630,83 oltre accessori per retribuzioni relative alle mensilità da settembre 2011 a settembre 2012 disponendo che dall’importo così determinato fossero detratte le somme percepite dalla T. nel medesimo periodo a titolo di cassa integrazione guadagni.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso T.M. affidato ad un solo motivo al quale ha opposto difese Telecom Italia s.p.a.. In prossimità dell’adunanza fissata per la decisione la ricorrente ha depositato memoria, alla quale ha allegato verbale di conciliazione della controversia in sede sindacale ed ha chiesto che fosse dichiarata cessata la materia del contendere.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Dal verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data 7 novembre 2017 si evince che le stesse hanno definito la controversia tra loro pendente anche con riguardo alle spese del giudizio davanti a questa Corte di legittimità che hanno inteso compensare integralmente.

4. Ne consegue che risulta venuta meno ogni ragione di controversia e

deve essere dichiarata cessata la materia del contendere nel presente

giudizio con compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione

delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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