Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10611 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 30/04/2010), n.10611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19322/2006 proposto da:

F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIULIO CESARE CORDARA 36, presso lo studio dell’avvocato

MENNELLA MONICA, rappresentato e difeso dall’avvocato CIANCI Stefano

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Seconda Civile, emessa il 08/02/2006, depositata il

09/03/2006, R.G.N. 4304/2 004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/04/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.L. aveva concesso in locazione per uso abitativo a F.C. un suo appartamento sito in (OMISSIS).

Il rapporto, in mancanza di disdetta, si era rinnovato di quattro anni in quattro anni, sino a quando F.L. aveva intimato a F.C. sfratto per finita locazione convenendolo nel contempo per la convalida innanzi al Tribunale di Napoli.

L’intimato si costituiva e si opponeva alla convalida “impugnando” la data di scadenza del contratto per non essere stata indicata quella di inizio. Subordinatamente proponeva questione di legittimità costituzionale dell’art. 657 c.p.c. e L. n. 392 del 1978, art. 3.

Il Tribunale, con sentenza n. 12058 dell’1.12.2003, dichiarava cessata la locazione e condannava il F.C. a rilasciare l’immobile.

Avverso tale sentenza proponeva appello lo stesso F.C. che chiedeva fosse rigettata la domanda attrice.

La F.L. chiedeva il rigetto del gravame principale e proponeva appello incidentale.

La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto da F.C., accoglieva l’appello incidentale proposto da F.L.; in parziale riforma della suddetta sentenza dichiarava che la locazione ad uso abitativo dell’immobile era cessata alla data del (OMISSIS) e condannava lo stesso F.C. a rilasciare l’appartamento.

Proponeva ricorso per cassazione F.C..

Resisteva F.L..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata è stata pubblicata il 9.3.2006 e dunque dopo l’entrata in vigore dell’art. 366 bis c.p.c., inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6.

Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’illustrazione di ciascun motivo si sarebbe dovuta concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.

Con i motivi 1), 2) e 4) parte ricorrente rispettivamente denuncia:

1) “Violazione di legge ed omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, per non essere state rettamente valutate sia la condotta pregressa della resistente proprietaria F.L. e sia quella del locatore signor D. C. (in violazione tra l’altro, dell’art. 116 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e art. 360 c.p.c., n. 5)”: 2) “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto per non avere correttamente determinato la data di inizio del contratto di locazione e conseguentemente la sua scadenza (art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”; 4) “Violazione di legge (art. 92 c.p.c., correlato all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere ingiustamente condannato l’odierno ricorrente alla refusione delle spese processuali del grado di appello e finanche di quelle di primo grado”.

Nonostante la denuncia del vizio i cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, nessuno dei suddetti motivi si conclude con la formulazione di un quesito di diritto.

I suddetti motivi sono perciò inammissibili.

Con il terzo ed il quinto motivo si denuncia rispettivamente: 3) “Erronea motivazione in ordine al rigetto della eccezione di incostituzionalità della L. n. 392 del 1978, art. 3, in relazione all’art. 3 Cost.”; 5) “Erroneo diniego di ammissione dei mezzi istruttori richiesti”.

Anche questi motivi, seppure per diversa ragione, sono inammissibili.

Infatti, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Tanto l’uno quanto l’altro dei motivi appena riportati non si adegua alla suddetta disposizione e non risultano in essi chiaramente indicati nè il fatto controverso nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione.

Va peraltro rilevato che il terzo motivo denuncia, seppur implicitamente una violazione della L. n. 392 del 1978, art. 3, ove tale disposizione si interpreti in senso costituzionalmente orientato.

In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in complessivi Euro 1.500,00 di cui Euro 1.300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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