Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10611 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26024-2012 proposto da:

L.G.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FILIPPO MARCHETTI 2, presso lo studio dell’avvocato PIETRO

NICOTERA, rappresentata e difesa dall’avvocato VELIO DI REZZE;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN SABA

7, presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato GENNARO LETTIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 886/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MAGLIO Sergio, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 3.2.1995 L.G. conveniva davanti al Tribunale di Teramo P.C. col quale aveva contratto matrimonio il (OMISSIS) e, premesso che il convenuto aveva approfittato del suo stato di incapacità di intendere e di volere che l’aveva colpita per una forte depressione nel (OMISSIS) per indurla a compiere atti di cessione della propria quota della Autocori srl e dei diritti di comproprietà sulla villa di (OMISSIS) e l’appartamento in (OMISSIS), chiedeva dichiararsi la nullità dell’atto (OMISSIS) con il quale aveva ceduto per Lire 20.000 l’1% del capitale della società nonchè dei due atti in pari data con i quali aveva alienato la metà degli immobili, in subordine la simulazione.

Il convenuto resisteva adducendo trattarsi di reazione alla domanda di annullamento del matrimonio proposta davanti al Tribunale ecclesiastico.

Il Tribunale di Teramo rigettava le domande per difetto di prova dell’incapacità di intendere e di volere e della simulazione. sentenza confermata dalla Corte di appello dell’Aquila, con sentenza 19.6.2012 che richiamava la ctu circa l’esclusione di una patologia, anche transitoria, tale da dar luogo ad incapacità di intendere e volere all’epoca della stipulazione degli atti e statuiva che in primo grado, subordinatamente alla domanda di incapacità naturale, era stata proposta domanda di simulazione mentre in appello era stata introdotta domanda nuova di rescissione per lesione inammissibile perchè nuova. comunque infondata per difetto di prova -nella natura divisoria e non traslativa degli atti impugnati”.

Ricorre L. con tre motivi, resiste con controricorso P. che ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si denunziano violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3 per la mancata ammissione della prova per testi e della ctu sul valore dei beni e la mancata ammissione di chiarimenti del ctu dr. Po. e violazione dell’art. 244 c.p.c., artt. 1417 e 428 c.c..

Col secondo motivo si denunziano violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per il rigetto del secondo motivo di appello, degli artt. 428 c.c. e art. 643 c.p. e vizi di motivazione in relazione alla ctu Po..

Col terzo motivo si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibile la lesione ultra dimidium.

Le censure non meritano accoglimento.

Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito e la stessa impostazione del ricorso ribadisce in parte i motivi di appello richiedendo un inammissibile riesame del merito e manifestando mero dissenso rispetto alla congrua, logica e sufficiente sentenza.

Il ricorso difetta anche di autosufficienza non trascrivendo i documenti in questione e non supera l’accertamento in fatto compiuto dalla sentenza che ha richiamato la ctu circa l’esclusione di una patologia, anche transitoria, tale da dar luogo ad incapacità di intendere e volere all’epoca della stipulazione degli atti e statuito che in primo grado, subordinatamente alla domanda di incapacità naturale, era stata proposta domanda di simulazione mentre in appello era stata introdotta domanda nuova di rescissione per lesione inammissibile perchè nuova, comunque infondata per difetto di prova “nella natura divisoria e non traslativa degli atti impugnati”, statuizione non compiutamente censurata.

In particolare il primo motivo riporta un capitolo di prova circa lo stato patologico accertato dall’ULSS di Giulianova ed un certificato del dott. S. circa lo stato depressivo, inidonei a superare le risultanze della ctu e non fornisce elementi utili per valutare la lamentata mancata ammissione della ctu sul valore dei beni, non indicando nè quello pattuito nè quello assuntivamente superiore.

Il secondo motivo parte dal presupposto non dimostrato di uno stato di incapacità di intendere e di volere.

Il terzo motivo non supera il rilievo della novità della domanda ed è generico.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese liquidate in Euro 3200 di cui 3000 per compensi, oltre accessori e spese forfetizzate nel 15%.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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