Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10611 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10611

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30707-2019 proposto da:

L.B., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MICHELE REGA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato PATRIZIA CIACCI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI NORD, depositata il

22/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli Nord, con decreto del 26.6.2019, pronunciando in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., su ricorso di L.B., ha omologato l’accertamento del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, con decorrenza dalla domanda amministrativa, ed ha compensato le spese di lite “in ragione del riconoscimento solo di una delle prestazioni richieste”;

2. contro la statuizione sulle spese L.B. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’INPS ha resistito con controricorso;

3. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92,113 e 116 c.p.c., per avere il tribunale errato nel compensare integralmente le spese di lite;

5. si sostiene che il ricorrente, col procedimento per accertamento tecnico preventivo, aveva richiesto l’accertamento della invalidità in misura uguale o superiore al 74%, cioè l’accertamento dell’invalidità civile utile a percepire il solo assegno mensile e non anche la pensione; sicchè l’intera domanda proposta doveva considerarsi accolta;

6. il motivo non può trovare accoglimento;

7. dalla trascrizione del ricorso per accertamento tecnico preventivo, contenuta nel controricorso (pag. 3), si evince che la domanda era stata formulata nei seguenti termini: “..a causa delle condizioni di salute in cui versa il sig. L.B. ha diritto al riconoscimento della invalidità civile nella misura idonea alla concessione dell’indennità di pensione o assegno…tanto premesso… chiede che sia disposto, ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c., accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto del sig… al riconoscimento della invalidità in misura uguale o superiore al 74%…”;

8. il Tribunale ha interpretato il contenuto della domanda in base al significato complessivo dell’atto, quindi la richiesta alla luce delle premesse formulate e riferite sia alla pensione e sia all’assegno;

9. va osservato che, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su una domanda non proposta, dall’ipotesi in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un “error in procedendo”, in relazione al quale la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini delle pronuncia richiestale; nel caso in cui venga invece in considerazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, insindacabile in cassazione se non nei limiti dell’attuale art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass. n. 20373 del 2008; n. 7932 del 2012; 21421 del 2014);

10. nel caso di specie, l’interpretazione data dal Tribunale al contenuto della domanda non è censurabile in questa sede di legittimità; nè può dirsi integrata la dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., atteso che la compensazione delle spese di lite è stata legittimamente motivata in ragione della ritenuta parziale soccombenza del ricorrente;

11. per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto;

12. non si fa luogo a condanna della parte soccombente alle spese ricorrendo i requisiti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

13. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA