Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10611 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10611 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

SENTENZA

sentenza con motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
PASSERO Francesco, rappresentato e difeso, in forza di procura
speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Luigi Beatrice, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Giovanni
Beatrice in Roma, via Nomentana, n. 91;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 07/05/2013

avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato in data 24 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto

che Francesco Passero ha chiesto alla Corte

d’appello di Catanzaro il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel dicembre
1993, svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Locri e
tuttora pendente dinanzi alla Corte d’appello di Reggio Calabria;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 24 marzo
2012, accertata in sei anni la durata ragionevole della procedura e detratto il periodo di quattro anni addebitabile alla
parte, ha, per l’eccedenza di otto anni circa, liquidato
l’importo di euro 7.250 a titolo di equa riparazione del danno
non patrimoniale (pari ad euro 750 per ogni anno del primo
triennio di ritardo e ad euro 1.000 per ogni anno successivo),
oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;

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Giusti;

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 settembre 2012, sulla base di un motivo;
che l’intimato ha resistito con controricorso.

motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che va respinta l’eccezione preliminare di inammissibilità,
giacché, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa del
controricorrente, dal contesto del ricorso si rinvengono gli
elementi indispensabili per una precisa cognizione
dell’origine e dell’oggetto della controversia, nonché dello
svolgimento del processo dinanzi alla Corte territoriale e
delle posizioni che vi hanno assunto le parti;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 1173 cod. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si sostiene che la
Corte d’appello avrebbe dovuto, in accoglimento dell’eccezione
sollevata dall’Amministrazione, riconoscere la parziale estinzione del diritto all’equa riparazione per prescrizione decennale, stante il maturarsi della prescrizione del diritto azionato con il cumularsi di periodi di eccessiva durata nella
pendenza del procedimento presupposto;
che la doglianza è infondata;
che, infatti, in tema di equa riparazione per violazione
del termine di ragionevole durata del processo, la previsione

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Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una

della sola decadenza dall’azione giudiziale per ottenere
l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4
della legge n. 89 del 2001, con riferimento al mancato eserci-

della decisione che ha definito il procedimento presupposto,
esclude la decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione,
in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richiamato, norma che ha evidente natura di legge speciale e che
prevede testualmente che il termine per proporre domanda di
equa riparazione, quando il processo è esaurito, è termine di
decadenza, mentre per proporla in corso di processo non è previsto alcun termine, ma anche una lettura dell’art. 2967 cod.
civ. coerente con la rubrica dell’art.2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché
il compimento dell’atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza (Cass.,
Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16783);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giustificati motivi per la compensazione
delle spese del giudizio di cassazione, essendo stato questo
proposto prima dell’intervento delle Sezioni Unite a composizione del contrasto di giurisprudenza.

zio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato

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P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

2013.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile

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