Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10610 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 11/01/2017, dep.28/04/2017),  n. 10610

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27380-2012 proposto da:

R.R., (OMISSIS), B.N. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 6, presso lo studio

dell’avvocato LAURA POLIMENO, rappresentati e difesi dagli avvocati

FRANCESCO MIREDI, AMERIGO GALLO;

– ricorrenti –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO’ V 10,

presso lo studio dell’avvocato MARINA FOLLIERO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARISA PANSERA;

– controricorrente –

e contro

MO.WA.SA., BROKER E SERVICE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2918/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 04/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato POLIMENO Laura, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato GALLO Amerigo, difensore dei ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

R.R. e B.N., quali promittenti acquirenti di un immobile in (OMISSIS), convenivano innanzi al Tribunale di Milano i promittenti venditori M.A.M., Mo.Wa.Sa., nonchè la Società Broker e Service s.r.l. già Metalservice Import Export S.r.l. rappresentata dal predetto Mo..

Gli attori chiedevano la condanna delle parti avverse alla stipula dell’atto di compravendita inter partes avente ad oggetto il trasferimento in loro favore detto immobile (gravato da ipoteche) con la condizione di non dover corrispondere altro ai convenuti ovvero sentenza ex art. 2932 c.c. che, alla stesse condizioni, tenesse luogo del contratto definitivo.

Tutto ciò in quanto la promittente venditrice non si era mai attivata per precisare formalmente l’ammontare dei debiti sulla stessa gravanti al fine di consentire ai promittenti acquirenti il versamento del saldo del prezzo e, quindi, il perfezionamento del contratto ai sensi dell’art. 3 del negozio preliminare.

La domanda era resistita dalla sola M..

Nella contumacia delle altre parti convenute l’adito Tribunale rigettava la domanda attorea in quanto riteneva che la messa a disposizione di idonea documentazione comprovante l’ammontare del debito non costituiva obbligazione principale del preliminare inter partes del 24 ottobre 1998, ma adempimento accessorio per il pagamento del saldo del prezzo, per il quale ultimo non era mai seguito un apposito formale invito all’esecuzione del contratto.

Avverso la suddetta decisione del Tribunale di prima istanza, di cui veniva richiesta la riforma, le originarie parti attrici interponevano appello resistito dalla M. ed anche dal Mo.. Con sentenza n. 2918/2012 l’adita Corte di Appello di Milano rigettava l’appello con condanna degli appellanti alla refusione delle spese in favore della M. e compensazione delle stesse rispetto al secondo appellato.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorrono il R. e la B. con atto affidato a tre ordini di motivi e resistito dalla sola M..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- La Corte rileva, innanzitutto, che – allo stato – non risulta compiutamente integrata e perfezionata la notifica del ricorso nei confronti delle parti intimate (in particolare quanto alla società già appellata e contumace).

La Corte, atteso il tipo di decisione di seguito adottata alla stregua dei seguenti motivi, ritiene di dover procedere – evitando ritardi che allungherebbero la ragionevole durata del processo – senza disporre un’inutile e defatigatoria rinnovazione della notifica del ricorso in esame.

2.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 2932 c.c. in ordine alla domanda di trasferimento dell’immobile promesso in vendita.

Si postula, nel ricorso, che non vi erano difformità fra le previste modalità di pagamento contrattualmente pattuite e la domanda di esecuzione in forma specifica, la quale, quindi, andava doveva essere accolta.

L’assunto è infondato.

Con la gravata decisione la Corte distrettuale ha fatto buon governo e corretta applicazione delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

In particolare è corretto il principio affermato con l’impugnata sentenza ed enunciato laddove si è ritenuto che con una decisione ex art. 2932 c.c. non si possono prevedere condizioni differenti da quelle contenute nel contratto preliminare di cui si chiede l’esecuzione in forma specifica.

Nella fattispecie, come esattamente rilevato dalla sentenza gravata, la pretesa degli appellanti di ottenere il trasferimento della proprietà del bene “mantenendo sull’immobile le iscrizioni già annotate, senza che gli attori null’altro debbano corrispondere a favore del promittente venditore, a titolo di corrispettivo” comportava una modifica unilaterale dell’assetto contrattuale fissato nel preliminare e delle condizioni di pagamento (previste dalle parti con l’art. 3 del preliminare e trascritte a pag. 8 della sentenza impugnata), modifica quindi ostativa all’accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c..

Non sussiste, pertanto, nell’ipotesi la lamentata violazione di legge.

Per di più l’affermazione, pure svolta dai ricorrenti, secondo cui la domanda non si discostava dagli accordi contrattuali implica valutazioni di merito in ordine all’interpretazione della domanda stessa, in relazione alla quale – peraltro – non sono stati denunziati vizi motivazionali o carenze ermeneutiche.

Il motivo va, dunque, respinto.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 2932 c.c. “in relazione alla circostanza che la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta”.

Viene, nella sostanza, censurata l’affermazione della sentenza oggetto di impugnazione nella parte in cui si è applicato il principio per cui chi agisce per ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata deve eseguire la propria prestazione o farne offerta nei modi di legge.

L’affermazione appena riportata è corretta e concretizza l’applicazione del noto relativo principio con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile l’emissione di sentenza costitutiva se la parte che la richiede non solo non abbia eseguito o offerto di eseguire la prestazione dovuta, ma ritenga – addirittura, così come nella concreta ipotesi in esame – di non esservi nemmeno tenuta. Infatti, nella fattispecie in esame e secondo quanto accertato dalla Corte territoriale con congruo apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, i ricorrenti non hanno offerto di eseguire la prestazione posta contrattualmente a loro carico, ma hanno dedotto – come già accennato innanzi – di non dover corrispondere nulla, a titolo di corrispettivo, a favore del promittente venditore. Il motivo, in quanto infondato, va – quindi – respinto.

4.- Con il terzo motivo del ricorso si prospetta il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ovvero richiesta di condanna della M. ex art. 2043 c.c..

Il motivo è del tutto inammissibile in quanto la censura, se eventualmente fondata, andava svolta ai sensi dell’art. 360 c.c., n. 4 non vertendosi in tema di mera carenza motivazionale, ma – più propriamente – di omessa pronuncia.

5.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso deve essere rigettato.

6.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti, in solido, al pagamento in favore della contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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