Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10610 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10610 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GIUSTI ALBERTO

sentenza con motivazione semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

pro tempo-

re, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato;
– ricorrente contro
TRAPANI LOMBARDO Antonio, in proprio e quale procuratore generale di TRAPANI LOMBARDO Maria Concetta, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
dall’Avv. Pietro Giovine, elettivamente domiciliati presso lo
studio dell’Avv. Matilde Abignente in Roma, via Cavour, n.
325;

Data pubblicazione: 07/05/2013

- controri correnti avverso il decreto della Corte d’appello di Catanzaro depositato in data 27 marzo 2012.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udien-

Giusti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sergio Del Core, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che Antonio Trapani Lombardo e Maria Concetta Trapani Lombardo, in proprio e quali eredi di Blandina Sarlo, con
ricorso in data 18 ottobre 2011, hanno chiesto alla Corte
d’appello di Catanzaro il riconoscimento dell’equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi dinanzi al Tribunale e alla Corte d’appello di Reggio Calabria, iniziato nel
gennaio 1990 e definito nel febbraio 2011;
che l’adita Corte d’appello, con decreto in data 27 marzo
2012, determinato in cinque anni il periodo di durata ragionevole nei due gradi di merito, ha, per l’eccedenza, liquidato
ai Trapani Lombardo, in qualità di eredi della Sarlo,
l’importo di euro 8.416 a titolo di equa riparazione del danno
non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al
saldo, ed ai medesimi in proprio l’importo di euro 15.333,30,
oltre accessori;

2

za del 18 aprile 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto

che per la cassazione di questo decreto il Ministero della
giustizia ha proposto ricorso, con atto notificato il 14 settembre 2012, sulla base di un motivo;
che gli intimati hanno resistito con controricorso, illu-

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una
motivazione semplificata nella redazione della sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 1173 cod. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.) si sostiene che la
Corte d’appello avrebbe dovuto, in accoglimento dell’eccezione
sollevata dall’Amministrazione, riconoscere la parziale estinzione del diritto all’equa riparazione per prescrizione decennale, stante il maturarsi della prescrizione del diritto azionato con il cumularsi di periodi di eccessiva durata nella
pendenza del procedimento presupposto;
che la doglianza – scrutinabile nel merito, non essendo il
ricorso che la veicola mancante della necessaria indicazione
degli elementi del fatto sostanziale e processuale – è infondata;
che, infatti, in tema di equa riparazione per violazione
del termine di ragionevole durata del processo, la previsione
della sola decadenza dall’azione giudiziale per ottenere
l’equo indennizzo a ristoro dei danni subiti a causa
dell’irragionevole durata del processo, contenuta nell’art. 4

strato con memoria.

della legge n. 89 del 2001, con riferimento al mancato esercizio di essa nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato
della decisione che ha definito il procedimento presupposto,
esclude la decorrenza dell’ordinario termine di prescrizione,

mato, norma che ha evidente natura di legge speciale e che
prevede testualmente che il termine per proporre domanda di
equa riparazione, quando il processo è esaurito, è termine di
decadenza, mentre per proporla in corso di processo non è previsto alcun termine, ma anche una lettura dell’art. 2967 cod.
civ. coerente con la rubrica dell’art. 2964 cod. civ., che postula la decorrenza del termine di prescrizione solo allorché
il compimento dell’atto o il riconoscimento del diritto disponibile abbia impedito il maturarsi della decadenza (Cass.,
Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16783);
che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
che sussistono giustificati motivi per la compensazione
delle spese del giudizio di cassazione, essendo stato questo
proposto prima dell’intervento delle Sezioni Unite a composizione di contrasto di giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

in tal senso deponendo non solo la lettera dell’art. 4 richia-

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 aprile

2013.

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