Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1061 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28880-2018 proposto da:

CET COSTRUZIONI ELETTRICHE E TELEFONICHE SPA IN LIQUIDAZIONE, in

persona del Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell’avvocato PIERO ENRICO

TURETTA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIAMPIERO SANTONI,

SARA FIORILLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE CATERINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSANDRO NOTARI;

– controricorrente –

contro

G.B., G.W.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SIENA, depositato il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore, Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Siena ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il reclamo ex art. 26 L.fall., proposto in data 16/10/2013 da G.B., G.W. e CET – Costruzioni Elettriche e Telefoniche S.p.a. in liquidazione, avverso il provvedimento del 18/07/2013 con cui il Giudice delegato al Fallimento della predetta (OMISSIS) aveva respinto, ex art. 125 L.fall., comma 2, la proposta di concordato fallimentare presentata da G.W. e G.B.;

1.2. il Tribunale, dopo aver dato atto che “il provvedimento reclamato è stato comunicato alle parti proponenti il concordato, dalla cancelleria, in data 22 luglio 2013 (…) ed è pervenuto nella sfera di conoscenza degli odierni reclamanti in data 7 agosto 2013”, ha rilevato il superamento del termine perentorio di 10 giorni per il reclamo proponibile “dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse”, ex art. 26 L.fall., comma 2 e 3, in uno all’inapplicabilità del “termine lungo” di 90 giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria, ai sensi del successivo comma 4, in quanto asseritamente riservato ai soli “soggetti estranei alla procedura”;

1.3. la CET ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, cui il fallimento (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione ha resistito con controricorso;

1.4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2. la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 L.fall. nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., poichè il decreto del 18/07/2013, con cui il G.D. aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato fallimentare presentata da G.W. e G.B., non era stato comunicato alla società fallita, sicchè la declaratoria di tardività del reclamo, per inapplicabilità del termine di novanta giorni ex art. 26 L.fall., comma 4, violerebbe anche il principio di difesa e quello del contraddittorio;

3. il ricorso è inammissibile, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui il provvedimento del tribunale che, in sede di reclamo, confermi il decreto con cui il giudice delegato ha dichiarato l’inammissibilità di un’istanza di concordato, manca dei caratteri della decisorietà e della definitività, non essendo immodificabile nè precludendo la riproponibilità della proposta medesima (o di altra emendata) e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (v. Cass. 17198/2014, 6688/2012, 11178/2011, 7006/2006, 11317/2004);

4. alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo;

5. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

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