Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1061 del 21/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2010, (ud. 01/12/2009, dep. 21/01/2010), n.1061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente-

contro

B.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 39/36/06 depositata il 23 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 1 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. ZANICHELLI

Vittorio.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Amministrazione ricorre per Cassazione nei confronti della sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale che, riformando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IRAP anno 2000.

L’intimato non ha svolto difese.

La causa e’ stata assegnata alla Camera di consiglio, essendosi ravvisati i presupposti di cui al l’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce carenza di motivazione in ordine al fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dall’autonoma organizzazione la cui sussistenza e’ stata negata dal giudice d’appello.

Premesso che la Corte ha enunciato il principio secondo cui “L’esercizio delle attivita’ di lavoro autonomo e’ escluso dall’applicazione dell’imposta sulle attivita’ produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al Giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Pertanto, non e’ soggetto passivo IRAP il ragioniere commercialista che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori di altro genere ma soltanto di beni strumentali di modesta entita’” (Cassazione civile, sez. trib., 16 febbraio 2007, n. 3677), il motivo e’ manifestamente fondato nella parte in cui lamenta che non sia stata data adeguata motivazione alla ritenuta irrilevanza, ai fini della sussistenza del presupposto in questione, dell’utilizzo di prestazioni di collaborazione continuata e continuativa, elemento invece valorizzato, in linea generale, dalla richiamata giurisprudenza.

Il motivo non e’ invece fondato nella parte in cui censura l’omessa valutazione del dato costituito dall’affitto dello studio professionale in quanto si tratta di elemento normalmente sempre presente tra gli strumenti dell’attivita’ professionale e non e’ stata indicata alcuna ragione per la quale nella fattispecie il peso dello stesso dovrebbe assumere un particolare rilievo.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti indicati e cassata la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra sezione della stessa Commissione Tributaria Regionale.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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