Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1061 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, (ud. 20/07/2018, dep. 17/01/2019), n.1061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7408/2015 proposto da:

B.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

G. ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che

li rappresenta e difende giuste procure speciali notarili;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA, (OMISSIS), MINISTERO SALUTE LAVORO, MINISTERO

ECONOMIA FINANZE 80415740580, domiciliati ex lege in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

rappresentati e difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5163/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

L.C. e altri medici, convenivano in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze, esponendo di essersi laureati in medicina e di aver frequentato nel periodo 1982-1995 diversi corsi di specializzazione infine ottenuta, per i quali chiedevano, per quanto qui ancora rileva, la giusta retribuzione o il risarcimento dovuti in ragione del tardivo recepimento delle direttive CEE n. 75/362, 75/363, 82/76, avvenuto solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257;

il tribunale accoglieva l’eccezione di prescrizione, con pronuncia riformata dalla corte di appello che liquidava il risarcimento nella misura prevista dal citato decreto legislativo;

quest’ultima sentenza, su ricorso della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri convenuti, era cassata in ordine alla determinazione del danno, che questa Corte, con arresto 11 febbraio 2013 n. 3217, indicava dover essere parametrato alla L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, con interessi dalla mora al saldo;

in sede di rinvio la corte di appello riliquidava il danno accordando gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza stessa al saldo;

avverso quest’ultima decisione ricorrono per cassazione gli originari attori formulando due motivi;

resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze.

Rilevato che:

con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,384 c.p.c., poichè la corte di appello, sebbene avesse indicato L.C. nell’epigrafe e nelle conclusioni, avrebbe omesso di pronunciare la condanna in suo favore per la somma a lei spettante, nella misura stabilita e accordata agli altri nelle sue stesse condizioni, di 26.855,76 Euro;

con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione degli artt. 1224,1282,1284 c.c., poichè la corte di appello avrebbe errato nell’accordare gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza e non dalla notifica della citazione;

Rilevato che:

il primo motivo di ricorso è fondato;

la corte di appello, in ottemperanza alla sentenza di questa Corte in sede di rinvio menzionata in parte narrativa, ha nuovamente determinato il danno spettante a “ciascuno degli odierni appellanti in riassunzione” (pag. 10, penultimo capoverso);

nel prosieguo della motivazione (pag. 12, primo capoverso) e nel dispositivo, ha però omesso di pronunciare condanna in favore di uno di essi;

ne deriva che la sentenza andrà cassata con pronuncia nel merito, non essendo necessari altri accertamenti, posto che al vincolo del giudicato interno accede la condanna delle amministrazioni resistenti, in favore dell’attrice in parola, alla somma di Euro 6.713,94 per i quattro anni di frequenza del corso di specializzazione allegati, per un totale di 26.855,76 Euro;

il secondo motivo di ricorso è fondato;

la già citata sentenza di questa Corte n. 3217 del 2013, richiamando la giurisprudenza (tutt’ora) consolidata (sin da Cass., 09/02/2012, n. 1917) aveva statuito (pag. 5), con conseguente vincolo ex art. 384 c.p.c., la spettanza degli interessi dalla messa in mora, e quindi, in difetto, dalla notifica della domanda giudiziale;

questa pronuncia supera quindi quella cassata, della corte di appello di Roma del 2011, invocata in chiave di opposto giudicato dalla difesa erariale;

anche in tal caso, non essendo necessari ulteriori accertamenti, possono accordarsi gli interessi legali, come richiesto, dalla notifica della originaria citazione, indicata in ricorso come avvenuta il 23 giugno 2003, al saldo;

le spese seguono soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa per quanto di ragione la decisione impugnata e, decidendo nel merito, condanna le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento della somma di 26.855,76 Euro in favore di L.C. e le stesse amministrazioni, in solido, al pagamento in favore di tutti i ricorrenti degli interessi legali sul capitale riconosciuto, dal 23 giugno 2003 al saldo. Condanna altresì le amministrazioni resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali dei ricorrenti liquidate come da sentenza n. 5163 del 2014 della Corte di appello di Roma per le pregresse fasi, e in Euro 3.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie oltre accessori legali, per la presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

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