Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1061 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 1061 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 23113-2016 proposto da:
D’ERRICO CLAUDIA, FORTE ANTONIO FERNANDO,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIBERIANA N 17, presso lo
studio dell’avvocato VITA LUCREZIA VACCARELLA, rappresentati
e difesi dagli avvocati MICHELANGELO CAPOBI ANCO,
PASQUALE FORTE;

– ricorrenti contro
SARA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROM, VIA MONTE
ZEBIO, 28, presso lo studio dell’avvocato ROSARIO LIVIO
ALESSI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GAETANO ALESSI;

– controrícorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso la sentenza n. 808/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA,
depositata il 14/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/12/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO
1\iIARIA CIRILLO.

1. Antonio Fernando Forte e Claudia D’Errico convennero in giudizio
la Sara Assicurazioni s.p.a., davanti al Giudice di pace di Lucera,
chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni conseguenti
al sinistro stradale nel quale gli attori viaggiavano come trasportati a
bordo di una vettura assicurata dalla convenuta società di
assicurazione.
Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto
della domanda.
Espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u., il Giudice di pace
rigettò la domanda e compensò le spese di giudizio.
2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dagli attori
soccombenti ed in via incidentale dalla società di assicurazione e il
Tribunale di Foggia, con sentenza del 14 marzo 2016, ha rigettato
l’appello principale, ha accolto quello incidentale e, in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha condannato gli appellanti principali
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Il Tribunale ha ritenuto che gli appellanti non avessero dimostrato in
modo adeguato la loro effettiva presenza a bordo della vettura
protagonista dell’incidente.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Foggia ricorrono Antonio
Fernando Forte e Claudia D’Errico con unico atto affidato a tre
motivi.
Resiste la Sara Assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Ric. 2016 n. 23113 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-2-

FATTI DI CAUSA

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,
sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc.
civ., ed i ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si censura, in riferimento all’art. 360,

dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 5
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26
febbraio 1977, n. 39 e dell’art. 143 del codice delle assicurazioni; con il
secondo motivo si censura, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.
3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
civ., dell’art. 246 cod. proc. civ. e dell’art. 141 del codice delle
assicurazioni; con il terzo motivo si censura, in riferimento all’art. 360,
primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio.
Sostengono i ricorrenti che la Corte d’appello avrebbe errato nel
ritenere incapace di testimoniare la teste Sandra Marino in quanto
trasportata a bordo della vettura antagonista e non avrebbe dato il
dovuto valore al modello CAI firmato congiuntamente da entrambi gli
automobilisti in occasione del sinistro.
2. Osserva il Collegio che i tre motivi, da trattare congiuntamente
siccome tra loro strettamente connessi, sono privi di fondamento,
quando non inammissibili.
Va innanzitutto rilevato che il ricorso è formulato in modo non
rispettoso dell’art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., in quanto
fa riferimento alla deposizione della teste Marino senza indicarne il
contenuto e richiama il modello CAI senza riportarne il contenuto né
dare conto del se e del come esso sia stato messo a disposizione di
questa Corte.
Ric. 2016 n. 23113 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-3-

primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione

Tanto premesso, si osserva Ui il Tiibuuale ha iiienuto inutpím, di
testimoniare la teste Marino in base all’esatto rilievo per cui ella era
comunque portatrice di un interesse, sebbene solo potenziale, all’esito
del giudizio, trattandosi di domanda relativa ad un incidente stradale
nel quale la teste era stata coinvolta di persona come trasportata. Si

giurisprudenza di questa Corte (sentenze 21 luglio 2004, n. 13585, 28
settembre 2012, n. 16541, e 29 settembre 2015, n. 19258), senza che il
quadro venga a mutare per il fatto che gli odierni ricorrenti abbiano
agito con la procedura di cui all’art. 141 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209.
Quanto al modello CAI, tralasciando il rilievo di inammissibilità di cui
sopra, va detto che esso contiene una presunzione iuris tantum (come
tale superabile) relativa alle modalità dell’incidente, non certo rilevante
ai fini all’identificazione delle persone che sono rimaste coinvolte nello
stesso.
Inammissibile è poi la censura del terzo motivo, nella quale si lamenta
una mancata valutazione della deposizione del teste D’Angelico senza
considerare che il Tribunale, avvalendosi di un potere spettante al
giudice di merito, ha illustrato le ragioni della ritenuta non attendibilità
dello stesso, né la doglianza offre alcuno spunto per superare tale
valutazione.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti, in solido fra loro, al
pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del
d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei

Ric. 2016 n. 23113 sez. M3 – ud. 04-12-2017
-4-

tratta di valutazione giuridicamente corretta e conforme alla

ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro

legge.
sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione
Civile — 3, il 4 dicembre 2017.
11 Presidente

1.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA