Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10609 del 28/04/2017

Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 16/12/2016, dep.28/04/2017),  n. 10609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24910-2012 proposto da:

C.A., (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FOTI;

– ricorrente –

contro

VIGO DI GALLIDORO VITTORIA, quale procuratrice generale di COCO INES;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1066/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 27/7/2001, in accoglimento della domanda proposta da C.A., dispose il trasferimento, ai sensi dell’art. 2932 c.c., della proprietà di un garage, previo pagamento del residuo prezzo pattuito, promesso in vendita all’attore da Coco Ines.

La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 28/6/2012, accolta l’impugnazione avanzata da Vigo di Gallidoro Vittoria, procuratore generale della C., in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò la nullità del contratto per contrasto con norma imperativa, in quanto il C., con sentenza penale divenuta irrevocabile era stato giudicato colpevole del delitto di circonvenzione d’incapace in relazione al contratto qui al vaglio.

Avverso la decisione d’appello propone ricorso per cassazione il C., il quale ha anche depositato memorie illustrative. La controparte non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 345 c.p.c., assumendo l’inammissibilità della proposizione di domanda nuova in appello e, comunque, l’inadeguatezza della motivazione resa sul punto dalla Corte catanese.

Trattasi di doglianza destituita di giuridico fondamento.

Il contratto stipulato per effetto diretto della consumazione di un Reato, ed in ispecie di quello di circonvenzione d’incapace, deve essere dichiarato nullo d’ufficio ai sensi dell’art. 1418, cod. civ., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizione di ordine pubblico, in ragione delle esigenze d’interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti, perseguite dalla disciplina sull’annullabilità del contratto (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, n. 2860, 7/2/2008, Rv. 601820). Avendo il C. richiesto l’adempimento del contratto il giudice era tenuto, in ogni stato e grado, a rilevare d’ufficio la nullità, dovendo verificare l’esistenza delle condizioni dell’azione e a rilevare d’ufficio le eccezioni che, senza ampliare l’oggetto della controversia, tendono al rigetto della domanda e possono configurarsi come mere difese del convenuto (Cass., Sez. 1, n. 9395, 27/4/2011, Rv. 617956).

Ciò posto non sussiste la paventata violazione dell’art. 345 c.p.c..

Con il secondo motivo il C. allega violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., in quanto, a dire del ricorrente, gli atti avrebbero dovuto essere rimessi al Tribunale a causa del difetto di contraddittorio, derivante dal fatto che sussisteva litisconsorzio necessario tra la C. e la sua procuratrice.

Il motivo è radicalmente infondato.

La prospettata lesione del contraddittorio presuppone doversi accogliere la tesi secondo la quale ove un soggetto si sia avvalso per un grado successivo di un procuratore generale alle liti debba affermarsi che per i gradi precedenti non avrebbe potuto stare in giudizio personalmente. All’evidenza trattasi di una prospettazione priva di qualsivoglia rispondenza con la normativa invocata e financo priva di ragionevolezza.

Con il terzo motivo il ricorso lamenta vizio motivazionale a riguardo della legittimazione attiva della V., poichè la “acclarata dedotta incapacità avrebbe determinato la sopravvenuta inefficacia della procura generale azionata da V.d.G.V.”.

Anche il descritto motivo non coglie piuttosto macroscopicamente nel segno. La circostanza che taluno, venutosi a trovare (anche per ragioni transitorie) in condizioni di debolezza e comunque di difficoltà a percepire l’altrui circuizione, sapendovi resistere, non importa affatto che per tutti gli atti della vita debba considerarsi legalmente incapace d’intendere e di volere. Pertanto C. Ines ebbe validamente a rilasciare la procura generale di cui s’è detto, la quale, avendo piena efficacia, consente alla medesima di stare regolarmente in giudizio.

Con il quarto motivo viene prospettato ulteriore vizio motivazionale in ordine alla seminfermità della C.. La Corte etnea si era adagiata sulla pronuncia penale, omettendo di prendere in considerazione le effettive condizioni psichiche della C., la quale non era totalmente incapace d’intendere e di volere al momento della stipula del contratto.

Il motivo non ha pregio.

La nullità, come chiaramente spiega il Giudice dell’appello, non deriva da una condizione di conclamata incapacità mentale della resistente, bensì dalla conclamata (con sentenza passata in giudicato) violazione della legge penale da parte del ricorrente.

L’epilogo impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali di questo giudizio di legittimità in favore della resistente, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la rimborso delle spese legali in favore della resistente, liquidate nella complessiva somma di Euro 2.200, di cui Euro 200 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA