Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10609 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO CARLA – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25423-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, ricorrente che non ha depositato

il ricorso nei termini previsti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

R.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SUSA 1, presso

lo studio dell’avvocato IDA DI DOMENICA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI LANCIOTTI;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 452/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 452 pubblicata l’8.1.2019, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha dichiarato il diritto di R.S. di essere assegnata, all’esito della procedura di mobilità dei docenti per l’anno scolastico 2016/2017, ad uno degli ambiti territoriali di cui alle preferenze indicate, secondo il criterio prioritario del rispetto dell’ordine di graduatoria determinato, per ciascuna preferenza, dal punteggio acquisito in forza dei titoli di cui al CCNI 8 aprile 2016, tabella A allegata;

2. avverso tale sentenza il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto ricorso per cassazione notificato in data 8.7.19; R.S. ha notificato controricorso in data 12.8.19 ed ha provveduto all’iscrizione a ruolo;

3. la Cancelleria di questa Corte, con nota del 10.9.19, ha dato atto del mancato deposito del ricorso in cassazione nel periodo compreso tra l’8.7.19 e il 10.9.19;

4. in data 22.7.2020 il Ministero ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte e da quest’ultima accettato, per il tramite del difensore munito di procura speciale, come da atto di adesione depositato il 14.8.2020;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. in via preliminare, deve essere esaminata la questione di omesso deposito del ricorso per cassazione;

7. il ricorso va dichiarato improcedibile, in quanto, come certificato dalla Cancelleria di questa Corte i110.9.19, non è stato depositato fino alla data della certificazione, con conseguente superamento del limite di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c.;

8. secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, attesa la perentorietà del termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., “il deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso: detta improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall’art. 156 c.p.c., di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme” (Cass. n. 24686 del 2014; cfr. anche Cass. n. 22092 del 2019; n. 15544 del 2012; n. 4919 del 2009);

9. ciò posto, deve ritenersi che anche l’omesso deposito del ricorso, ipotesi ben più grave del deposito tardivo, debba essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità (Cass. n. 25453 del 2017);

10. va pertanto dichiarata l’improcedibilità del ricorso, con compensazione delle spese di lite come dalle medesime parti concordato negli atti di rinuncia al ricorso e successiva accettazione.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Compensa le spese di lite del grado.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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