Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10609 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10609

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18853-2007 proposto da:

CONSORZIO ROSA MARINA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANASTASIO II n. 367,

presso lo studio dell’avvocato COLELLA FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato COLELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DEL

RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PELLEGRINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DELL’ANNA FRANCO, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 24/01/2007, R.G.N. 898/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato PATARNELLO FABIO per delega DELL’ANNA FRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 24 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Lecce accoglieva parzialmente il gravame svolto da P.A. contro la sentenza di primo grado che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con il Consorzio Rosa Marina fino al 31 marzo 1996 e la riconducibilità delle mansioni espletate (dal 1 aprile 1996) al 1^ livello del CCNL settore commercio.

2. La Corte territoriale riteneva:

– provata la subordinazione in considerazione del patto di prova stipulato dalle parti nel contratto del 31.3.1994, della fissazione di un compenso fisso mensile e dell’irrilevanza probatoria della dichiarazione sottoscritta il 31.3.1996 alla quale era estraneo il valore di quietanza o di rinunzia;

le differenze retributive reclamate, per straordinario festivo e feriale da epoca precedente al 1.4.1996, allegate con vaghezza nell’atto introduttivo;

– non fornita prova sufficiente per il mancato godimento delle ferie;

– infondata la pretesa di superiore inquadramento alla luce della descrizione contrattuale dei due livelli rispetto alle mansioni disimpegnate.

3. La Corte accertava, disponendo consulenza tecnica, le differenze retributive con riferimento al 2^ livello del CCNL di settore, oltre il TFR, e condannava il Consorzio al pagamento delle somme dovute a tali titoli, non detratto l’importo del rimborso spese percepito, nel quale ravvisava un compenso del disagio derivante dal raggiungimento quotidiano della sede di lavoro distante dalla sede di residenza e dell’uso protratto di strumentazione tecnica, di proprietà del P., nel corso dell’attività svolta per il Consorzio.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, il Consorzio Rosa Marina ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimato ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione degli artt. 2730 e 2732 c.c., artt. 116 e 232 c.p.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Il ricorrente contesta la natura del rapporto riconosciuto dal Giudice del merito, basandosi sulla natura confessori di una dichiarazione di rinuncia (datata 31 marzo 1996) al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato e di confessione in ordine alle modalità di svolgimento del rapporto medesimo, mai impugnata da P., con accettazione, dal 1 aprile 1996, della trasformazione del rapporto di lavoro da autonomo a subordinato. Con il quesito di diritto il Consorzio chiede alla Corte di dire se le espressioni contenute in una lettera formulata da un professionista in termini specifici, con indicazione precisa del suo oggetto, perfettamente determinato, di dimissioni da un rapporto di consulenza professionale tra un geometra ed un condominio, del tenore: “il sottoscritto (…) rassegna le sue dimissioni dal rapporto di collaborazione fino ad oggi intrattenuto e dichiara espressamente (…) per l’attività lavorativa prestata, che riconosce essere incompatibile con quella di lavoratore subordinato, stante la piena autonomia di cui egli usufruiva e la libertà di vincoli di orari e da direttive di sorta” , possano ritenersi dichiarazione confessoria resa stragiudizialmente alla parte contrapposta che fa piena prova contro colui che l’ha fatta, revocabile o invalidabile solo in conseguenza di errore di fatto o di violenza esercitata sul dichiarante.

6. Il motivo è inammissibile per la fondatezza degli elementi fattuali a sostegno della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il Consorzio e P., geometra addetto alla cura delle pratiche in sanatoria, al censimento delle unità abitative, alla congruità delle pratiche edili presentate dai consorziati, al rilascio dei passi per i veicoli di proprietà di soggetti diversi dai consorziati, quali fornitori o imprese appaltatrici dei lavori, infine, al controllo delle opere destinate al rifacimento degli impianti idrici, elettrici ed elettronici.

7. Ciò premesso, nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito:

le censure poste a fondamento del ricorso non possono, pertanto, risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito.

8. Peraltro, le censure illustrate nel motivo concernono l’interpretazione del negozio giuridico, abdicativo e confessorio, da parte del Giudice di merito, ma non sono dedotte le regole ermeneutiche disattese, nè il quesito soddisfa la prescrizione dell’art. 366-bis c.p.c..

9. Invero, alla stregua dell’art 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, perchè il quesito assolva la funzione prescritta a pena di inammissibilità del motivo proposto, la lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, dovrebbe far comprendere alla Corte di legittimità l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito ed indicare, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, investendo la ratto deciderteli della sentenza impugnata e proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis, Cass. 8463/2009, Cass. 4044/2009).

10. Col secondo motivo si denuncia violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del principio della domanda, violazione dell’art. 434 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Formula il seguente quesito: “Può il Giudice dell’Appello, contravvenendo al principio del tantum devolutum quantum appellatum ed andando ultra petita, escludere dalla retribuzione un compenso forfettario, che la stessa parte istante ha conteggiato come retribuzione vera e propria, tanto da escluderlo dalle differenze paga richieste, sia in primo che in secondo grado?”.

11. Anche il secondo motivo è inammissibile perchè il quesito di diritto non risulta riassuntivo delle censure illustrate nel mezzo di impugnazione sia riferimento ad un’interpretazione dei documenti (la relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio nominato nel giudizio di gravame) non consentita, in sede, di legittimità, e sia con riferimento alla natura di rimborso forfetario nonchè al suo contenuto e ciò al fine di dimostrare un assenta violazione dell’art. 112 c.p.c..

12. Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 91, 92 e 336 c.p.c. per omessa applicazione del criterio della soccombenza per aver il giudice liquidato, in ipotesi di soccombenza reciproca, per intero le spese dei gradi di merito in danno dell’altra parte risultata vittoriosa per oltre due terzi della domanda.

13. Osserva il Collegio che in tema di regolamento delle spese processuali è ius receptum che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l’esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all’esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole. Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi.

14. Nella specie, la compensazione parziale delle spese è risultata giustificata dal non integrale accoglimento della domanda giudiziaria.

Il motivo pertanto, è infondato.

15. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 17,00 oltre Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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