Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10608 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10608 Anno 2016
Presidente: MIGLIUCCI EMILIO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 16315-2011 proposto da:
TRENTINO SVILUPPO S.p.a. (già AGENZIA PER LO SVILUPPO
S.p.a.) p.iva 00123240228,

in persona del Consigliere

Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA COSSERIA 5,

presso lo studio dell’avvocato

GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, rappresentato e difeso
2016

dall’avvocato FLAVIO MARIA BONAZZA;
– ricorrente –

654
contro

BATTISTI GUIDO S.n.c. di BATTISTI GIAMPAOLO & C. c.f.
00419850227 in persona del socio-legale rappresentante

Data pubblicazione: 23/05/2016

pro tempore, CARON FRANCESCO CRNENC42P23G5600, BOSIO
ELSA in CARON BSOLSE44T68A703C, DALCASTAGNE’ GUIDO
DLCGDU50C15L821Q anche quale titolare della omonima
Ditta individuale p.iva 002546202222, ELETTRO D.P.D.
S.n.c. di MAURIZIO e ALESSANDRO DIETRE (già ELETTRO

persona del socio-legale rappresentante pro tempore,
MENEGHINI MARCO & C. S.n.c. c.f. 01090800226 in
persona del socio-legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FILIPPO NICOLAI
16/A, presso lo studio dell’avvocato PIERO CONTI, che
li rappresenta e difende;
– controricorrenti

avverso la sentenza n. 138/2010 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 04/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/03/2016 dal Consigliere Doti_ VINCENZO
CORRENTI;
udito

l’Avvocato

FRANZIN

LUDOVICA,

con delega

dell’Avvocato FLAVIO MARIA BONAZZA difensore della
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PIERO CONTI, difensore dei
controricorrenti, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il

D.P.D. di DIETRE BRUNO & C. snc) p.iva 00208310227 in

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 7.10.2005 Battisti Guido sne di Battisti Giampaolo & C., Caron
Francesco, Bosio Elsa in Caron, Delcastagnè Guido anche quale titolare
dell’omonima ditta individuale, Elettro D.P.D. di Dietre Bruno snc e Meneghini
Marco & C.snc convenivano davanti al Tribunale di Trento, sezione di Borgo

realità immobiliari e relative pertinenze con capannoni e piazzali e che nel corso
degli armi 2001 e 2002 la convenuta aveva intrapreso l’edificazione del c.d.
complesso BIC che aveva modificato lo stato dei luoghi creando un nuovo piano
artificiale sul quale erano stati eretti due blocchi di palazzine con “terre armate”
lungo il confine con innalzamento del piano di campagna e realizzazione di un
manufatto assimilabile ad un terrapieno costituente costruzione.
Chiedevano la rimozione ed arretramento del terrapieno, con rimessione in pristino
ed i danni.
La convenuta contestava la domanda.
Il Tribunale condannava la convenuta all’arretramento alla distanza di m. 5 ed ai
danni in curo 15.000, decisione confermata dalla Corte di appello di Trento con
sentenza 4.5.2010 che statuiva non essere oggetto di contestazione le caratteristiche
del manufatto come emergenti dalla ctu per cui non poteva mettersi in discussione
la qualificazione come costruzione in base a consolidata giurisprudenza ed era
incontroverso dovesse rispettarsi la distanza di m. 5 dal confine.
Non rilevava il richiamo alla deliberazione della giunta provinciale n. 2879 del
31.10. 2008 tenuto conto che ad essa non risultava seguito alcun adeguamento degli
strumenti urbanistici come richiamati che, quindi, continuavano a trovare
applicazione come previsto nella delibera.

Valsugana, Agenzia per lo sviluppo spa esponendo che erano proprietari di alcune

Ricorre Trentino Sviluppo spa già Agenzia per lo sviluppo spa con due motivi,
illustrati da memortia, resistono le controparti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si lamentano, col primo motivo, violazione dell’art. 41 del R.E. del Comune ,
dell’art. 31 delle norme di attuazione del PRG, dell’art. 41 quinquies della 1.

giudici ritenuto che il mero intervento di movimento terra integrasse una costruzione
e vizi di motivazione; col secondo motivo omessa applicazione degli artt. 41, 31, 69
punto due delle norme di attuazione del PRG per essere entrato in vigore il
15.6.2011 il provvedimento deliberativo n. 2879 con il quale erano stati individuati
nuovi limiti di distanza.
Ciò premesso si osserva:
La Corte di appello ha statuito non essere oggetto di contestazione le caratteristiche
del manufatto come emergenti dalla ctu per cui non poteva mettersi in discussione
la qualificazione come costruzione in base a consolidata giurisprudenza ed era
incontroverso dovesse rispettarsi la distanza di m. 5 dal confine.
Non rilevava il richiamo alla deliberazione della giunta provinciale n. 2879 del
31.10. 2008 tenuto conto che ad essa non risultava seguito alcun adeguamento degli
strumenti urbanistici come richiamati che quindi continuavano a trovare
applicazione come previsto nella delibera.
Il primo motivo va respinto perché un terrapieno è equiparabile ad una costruzione
(Cass. 13.5.2013n. 11388).
La sentenza ha statuito che l’intervento è consistito nel generalizzato rialzo della
porzione a valle della proprietà convenuta e un conseguente raccordo con il confine
a mezzo rampa. A propria volta la rampa è stata oggetto di ricarica oltre che di
incremento di pendenza con realizzazione di un terrapieno costituito da strati

1150/1942, dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e degli artt. 872 e 873 per avere i

sovrapposti di materiale sciolto avvolto in una geogriglia con paramento esterno in
rete metallica elettrosaldata, il tutto a configurare un’opera finalizzata alla creazione
di una rampa con inclinazione superiore a quanto ottenibile con la sola modellazione
di terreno sciolto.
Quanto al secondo le prescrizioni dei PRG e degli annessi regolamenti edilizi che

integrative del cc ed hanno valore di norme giuridiche, anche se di natura
secondaria, sicché il giudice in virtù del principio iura novit curia deve acquisirne
diretta conoscenza quando la violazione sia dedotta dalla parte ( Cass. 15.6.2010 n.
14446, Cass. 2.12.2014 n.15501); la questione è stata oggetto di esame già in
sentenza con la motivazione sopra riportata per cui si eccepisce dal controricorso il
giudicato interno ma la norma di cui si invoca l’applicazione è entrata in vigore in
epoca successiva alla pubblicazione della sentenza posto che i giudici si erano
limitati a verificare che non erano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi.
L’odierna censura va , pertanto, accolta, con cassazione e rinvio per un nuovo
accertamento in fatto.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza e rinvia alla
corte di appello di Trento, altra sezione anche per le spese.
Roma 23 marzo 2016.
Il consigliere estensore

il Presidente

(A)
F

Giudiziario
NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

2 3 MAG. 2016

disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini sono

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