Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10608 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/05/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 13/05/2011), n.10608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25004-2009 proposto da:

PORRA’ SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo

studio dell’avvocato ANTONINI GIORGIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CORRIAS PIERGIORGIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.P., rappresentato e difeso dall’Avvocato ORRU’

Antonio, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 324/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 13/11/2008, R.G.N. 324-325/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

è presente l’Avvocato ANTONINO GIORGIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/7 – 13/11/08 la Corte d’Appello di Cagliari rigettò gli appelli proposti il 13/6/06 dalla Porrà s.n.c. e dalla I.C.S. S.r.l. in liquidazione avverso la sentenza del 20/12/05 – 3/5/06 del Tribunale di Lanusei, che aveva accertato la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1/8/98 tra S.P. e la Porrà s.n.c., oltre che l’illegittimità del licenziamento intimatogli il 15/3/96 dalla ICS s.r.l., con conseguente condanna della prima alla reintegra ed al risarcimento del danno e di entrambe alle differenze retributive. La Corte accolse, inoltre, l’appello incidentale, proposto con memoria del 9/6/07 dal lavoratore nei confronti della Porrà s.n.c., e riformò parzialmente la sentenza impugnata, aggiungendo la condanna di quest’ultima società al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del licenziamento dello S. alla sua effettiva reintegra. Infine, la stessa Corte respinse l’appello incidentale proposto con memoria del 9/6/07 dallo S. nei confronti della I.C.S. S.r.l. in liquidazione e condannò entrambe le società al pagamento delle spese del grado.

La Corte cagliaritana addivenne a tale decisione dopo aver rilevato che alla luce degli elementi acquisiti in causa doveva ritenersi acdarata l’esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto lavorativo in esame in capo alla Porrà s.n.c. e, pertanto, la simulazione del rapporto con la I.C.S. S.r.l., che aveva solo formalmente disposto il licenziamento dello S., mentre l’effettiva parte datoriale era la prima società, per cui il licenziamento intimato dalla seconda, priva della titolarità del rapporto di lavoro, doveva ritenersi giuridicamente inesistente. La Corte aggiunse che anche nell’ipotesi in cui un tale licenziamento fosse stato ratificato dalla Porrà s.n.c. non si sarebbe raggiunto, egualmente, lo scopo risolutivo del rapporto lavorativo, attesa la mancanza di prova circa l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo; inoltre, le risultanze istruttorie avevano consentito di ritenere fondata sia la domanda per differenze retributive, dovute all’errata applicazione del c.c.n.l. delle imprese edili in luogo di quello del commercio ed al diverso inquadramento, sia la domanda per il compenso spettante per l’espletamento del lavoro straordinario.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Porrà s.n.c., affidando l’impugnazione a quattro motivi di censura.

Resiste con controricorso lo S..

La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la società Porrà s.n.c. deduce il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ponendo l’accento sul particolare che le circostanze sulle quali il giudice d’appello ha fondato il proprio convincimento sulla ritenuta sussistenza di un unitario centro di imputazione del rapporto lavorativo dello S. in capo ad essa ricorrente, vale a dire l’avere quest’ultimo lavorato sempre per la medesima compagine e l’aver svolto per essa le stesse mansioni di consegna e di vendita, rispettivamente presso il magazzino ed il negozio, non possono considerarsi sufficienti a giustificare le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale a causa della non univocità degli esiti della prova testimoniale. In ogni caso, secondo la ricorrente si era trattato di un fenomeno di legittimo collegamento societario, per cui anche sotto tale aspetto afferma di non condividere le argomentazioni adoperate in sentenza per la configurazione dell’unitarietà del centro di imputazione dei rapporti lavorativi in esame. Egualmente non appaiono condivisibili per la Porrà le argomentazioni con le quali si è sostenuto che la società ICS s.r.l. non ha mai rappresentato una realtà economica, non avendo operato secondo i suoi scopi sociali, in quanto le risultanze istruttorie, in assenza di alcun elemento atto a comprovare la sussistenza di una frode, escludono, invece, che possa negarsi la sussistenza di quest’ultima compagine societaria quale autonomo soggetto imprenditoriale; in ogni caso, la ritenuta inidoneità del recesso operato dalla I.C.S. s.r.l. non poteva avere efficacia retroattiva sul rapporto lavorativo inizialmente costituito tra lo S. e la Porrà; infine, non poteva ritenersi che il licenziamento fosse da considerare inesistente per la ritenuta provenienza dello stesso da persona non titolare del rapporto lavorativo, posto che l’amministratore della ICS, sottoscrittore dell’atto di recesso, era il sig. P.A., vale a dire colui che era anche socio amministratore della Porrà s.n.c..

Il motivo è infondato.

Invero, attraverso le suddette argomentazioni, sinteticamente riassunte, il ricorrente tenta di porre in essere una inammissibile rivisitazione del materiale istruttorio già vagliato dalla Corte d’appello con motivazioni assolutamente congrue ed immuni da vizi di natura logico-giuridica, come tali sottratte a qualsiasi rilievo di legittimità.

Infatti, la Corte territoriale ha chiaramente spiegato che, pur non condividendosi la decisione del primo giudice di ricondurre la fattispecie nell’ambito dell’interposizione di mano d’opera, gli esiti dell’istruttoria avevano consentito, comunque, di appurare in maniera soddisfacente che lo S. aveva lavorato sempre per la medesima compagine, che aveva ricevuto le istruzioni per l’espletamento dell’attività lavorativa sempre dalle stesse persone, che aveva svolto sempre le stesse mansioni di consegna presso il magazzino della Porrà s.n.c. e di vendita nel negozio della medesima società, che non aveva mai svolto mansioni edili, cioè l’attività che avrebbe dovuto esercitare la I.C.S. s.r.l., che era l’unico dipendente al momento del licenziamento, che il recesso era stato esercitato da quest’ultima impresa, laddove l’effettiva parte datoriale era la Porrà s.n.c..

Inoltre, con argomentazioni giuridiche altrettanto logiche e supportate dai riscontri probatori, la stessa Corte territoriale ha rilevato che non erano emersi gli indici rivelatori del fenomeno del presunto collegamento societario come suggeriti dalla giurisprudenza, vale a dire l’unicità della struttura organizzativa e produttiva, l’integrazione tra le attività esercitate dai vari soggetti ed il correlativo interesse comune, il coordinamento tecnico-amministrativo- finanziario tra le società, l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa; invero, la società Porrà s.n.c., con la quale soltanto lo S. aveva sempre avuto a che fare, era una società esercente l’attività di commercio di elettrodomestici, mobili, attrezzature varie, materiali elettrici, mentre la I.C.S. srl non aveva mai operato secondo i suoi scopi sociali, tanto che l’unico lavoro edile emerso era quello svolto dal teste P.P.P. ed i diversi lavoratori sentiti in qualità di testi non avevano mai riferito di differenti modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da parte dello S. nel periodo in cui essi avevano lavorato alle dipendenze della I.C.S. s.r.l., rispetto al periodo in cui avevano lavorato per conto della Porrà s.n.c..

Appare, quindi, logica la conclusione cui perviene la Corte d’appello di ritenere l’inesistenza del licenziamento intimato da un soggetto che non poteva affatto essere considerato il datore di lavoro dello S. e di considerare, nel contempo, l’inidoneità anche di una eventuale ratifica del recesso da parte della Porrà s.n.c. in mancanza di un giustificato motivo oggettivo per addivenire, direttamente da parte di quest’ultima, alla risoluzione del rapporto.

Tra l’altro, come è stato già statuito da questa Corte (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007), “il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”. Orbene, nella fattispecie in esame può tranquillamente affermarsi che, nel loro complesso, le valutazioni del materiale probatorio operate dal giudice d’appello appaiono sorrette da argomentazioni logiche e perfettamente coerenti tra di loro, oltre che aderenti ai risultati fatti registrare dall’esito delle prove orali su punti qualificanti della controversia, per cui le stesse non meritano affatto le censure di omessa o insufficiente disamina mosse col presente motivo di doglianza.

2. Col secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1399 e 1324 c.c., sostenendosi la tesi che la resistenza in giudizio della Porrà s.n.c. poteva acquisire valenza di fatto concludente equiparabile alla ratifica del licenziamento disposto dal I.C.S. s.r.l. con efficacia retroattiva.

Il motivo è assolutamente infondato: anzitutto, per la ragione che si pretende di attribuire in maniera inammissibile ad un comportamento processuale difensivo improntato alla prevedibile resistenza all’altrui pretesa, rientrante nel generale diritto di difesa garantito dall’ordinamento, un valore negoziale, che per sua natura non potrebbe mai avere, di comportamento concludente paragonabile ad un atto unilaterale destinato ad incidere con effetti retroattivi sul rapporto lavorativo, inoltre, perchè non scalfisce minimamente la decisione impugnata che sul punto ha correttamente evidenziato che neanche una espressa ratifica del licenziamento da parte del vero datore di lavoro avrebbe potuto esplicare effetti di mantenimento del recesso, in totale mancanza di un giustificato motivo atto a sostenerlo.

3. Col terzo motivo viene denunziata la violazione e la falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5 sostenendosi che la legittimità dell’intimato licenziamento discendeva direttamente dalla comprovata cessazione dell’attività aziendale della I.C.S. s.r.l. e dalla dimostrata impraticabilità di soluzioni alternative allo stesso recesso, nonostante il lavoratore non avesse neanche allegato quest’ultima circostanza.

Osserva la Corte che il presente motivo è assolutamente inconferente al tema decisionale che, come si è visto, è incentrato sulla ritenuta inesistenza giuridica dell’atto di recesso in quanto proveniente da soggetto risultato non titolare della posizione datoriale, per cui a nulla rileva che la ricorrente adombri la sussistenza di presunti motivi oggettivi del recesso riconducibili alla cessata attività della I.C.S. s.r.l., cioè della società non riconosciuta legittimata ad esercitare il relativo potere di recedere dal rapporto lavorata intercorso, invece, solo con la Porrà s.n.c., reale datrice di lavoro. Ne consegue che sono inammissibili i quesiti relativi al presente motivo in quanto gli stessi, ricalcando la inconferente impostazione dello stesso motivo, non consentono di superare il fulcro del summenzionato tema decisionale posto a base della soluzione adottata dai giudice d’appello.

4. Con l’ultimo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto si sostiene che nessuno degli elementi raccolti in istruttoria risulta idoneo a comprovare adeguatamente gli assunti dello S. e si chiede, col quesito finale, di accertare che grava interamente sul lavoratore l’onere di provare l’effettivo svolgimento del lavoro straordinario indicato a fondamento della domanda di condanna del relativo compenso.

Osserva, anzitutto, la Corte che il quesito, così come posto, non è funzionale al “thema decidendum”, posto che dalla lettura della sentenza impugnata non emerge alcuna problematica sul governo degli oneri probatori, essendo, tra l’altro, certo che l’onere della prova dello straordinario non poteva che ricadere sul lavoratore che ne chiedeva la remunerazione; invece, il punto centrale della decisione è rappresentato dal fatto che la Corte territoriale ha motivato l’accoglimento di tale domanda sulla base dei riscontri probatori emersi all’esito dell’audizione di ben cinque testimoni. Al riguardo la ricorrente si limita semplicemente ad affermare in maniera apodittica che nessuno degli elementi raccolti in istruttoria risulta idoneo a comprovare l’assunto attoreo, per cui la congruità della motivazione del giudicante sul punto, fondata sul riscontro di cinque testimonianze, finisce per non essere minimamente scalfita da tali generiche censure. Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3000,00 per onorario, oltre Euro 28,00 per esborsi, nonchè spese generali, IVA e C.P.A. ai sensi di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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