Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10607 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 05/12/2016, dep.28/04/2017),  n. 10607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27969-2012 proposto da:

B.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CARLO PONZANO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ORMA DI S.A. E SC.RO.AD. SNC,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RUBICONE 42, presso lo studio

dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NICOLA PIAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1336/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato PETRUZZO Maria Luisa, con delega depositata in

udienza dell’Avvocato PONZANO Carlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ROTILI CARLO Alfredo, difensore del resistente che

ha chiesto l’inammissibilità o, in subordine, rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso perchè

infondato e per la condanna alle spese.

Fatto

CONSIDERATO in FATTO

B.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala – Sezione Distaccata di Castelvetrano la società Orma di S. e Sc. s.n.c..

L’attore chiedeva la condanna della società al pagamento – a titolo di risarcimento danni – della somma di Euro 13.271,11, oltre Euro 1.497,73 per spese di consulenza: tanto in dipendenza della emersa difettosità di una partita di pali vignaioli e capotesta acquistati proprio dalla convenuta.

Quest’ultima, costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza dal diritto di garanzia per tardività della denuncia dei pretesi vizi ed instava, comunque, per il rigetto dell’avversa domanda attorea. Il Tribunale di prima istanza, con sentenza n. 24/2008 rigettava l’eccezione di decadenza, dichiarava la responsabilità della società convenuta che condannava al pagamento, per risarcimento, della somma di Euro 15.036,50, oltre interessi dalla domanda al saldo.

La società interponeva appello chiedendo la riforma della gravata decisione e reiterando l’eccezione già formulata nel primo grado del giudizio.

L’appellante, costituitosi, instava per il rigetto dell’interposto gravame con consequenziale conferma dell’appellata sentenza.

L’adita Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1336/2011, accoglieva l’appello e, in riforma dell’impugnata decisione, rigettava la domanda del B., condannato alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il B. con atto affidato ad un unico complesso motivo resistito con controricorso dalla società intimata. Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la società intimata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il complesso motivo del ricorso si deducono il vizio di violazione ed errata interpretazione dell’art. 1495 c.c., commi 1 e 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

La questione posta col motivo è, nella sostanza, quella della tempestività della denuncia dei vizi e, quindi, della conseguente intervenuta decadenza che ha condotto l’impugnata sentenza al rigetto della domanda proposta dal B.G..

Lo stesso ricorrente, nella parte espositiva del motivo, riconosce che è onere precipuo del compratore controdedurre rispetto alla avversa eccezione di decadenza, nonchè di fornire adeguata prova della tempestività della denuncia.

Nel motivo, per di più, si riconosce che Corte territoriale ha applicato, citandolo, il “conforme orientamento (giurisprudenziale) di legittimità in tale senso”.

Non si comprende, a questo punto (ed in assenza di allegato diverso e contrario principio) ove l’impugnata sentenza sarebbe, in punti, errata per violazione di legge.

La questione riproposta col motivo finisce, pertanto, con il riandare alla valutazione della tempestività della denuncia.

Senonchè la gravata decisione, con corretta e logica argomentazione, ha evidenziato il carattere di incertezza della prova orale in tema di tempestività, nella fattispecie, della denuncia dei vizi.

Peraltro l’ulteriore profilo sollevato in ricorso ovvero il preteso riconoscimento dei vizi con valore ripristinatorio della possibilità di denuncia neppure può ritenersi fondato.

Infatti la questione sollevata in ordine al detto profilo non risulta (nè è adeguatamente allegata) come questione già prima sollevata in giudizio e, quindi, non nuova.

E, peraltro ancora, deve evidenziarsi che l’eventuale riconoscimento dei vizi poteva rinvenirsi solo nel concreto rinvenimento (non accertato dalla Corte del merito) di un comportamento inequivoco.

– 2.- In conclusione il motivo non è fondato e va respinto ed il ricorso deve essere rigettato.

3.- Le spese seguono la soccombenza e, per l’effetto, si determinano così come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della società contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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