Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10607 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11229-2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE

16, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BONAIUTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO BONAIUTI;

– ricorrente –

contro

INAIL, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona dal Dirigente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato LUCIANA ROMEO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIA PUGLISI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3451/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 3451 pubblicata il 3.10.18 la Corte d’Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.M., ha dichiarato che nulla era dovuto dal predetto per le spese di lite del primo grado di giudizio; ha confermato la decisione del tribunale nella parte in cui aveva respinto la domanda del S. di riconoscimento dell’indennizzo correlato ad una menomazione della integrità psicofisica, conseguente all’infortunio occorso il 22.7.08, di percentuale maggiore rispetto a quella già riconosciuta dall’Inali come pari al 6%;

2. la Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. e in base all’esito della stessa, ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra l’infortunio suddetto e l’intervento di protesizzazione dell’anca a cui l’appellato era stato sottoposto nel 2010;

3. avverso tale sentenza S.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da successiva memoria; l’INAIL ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4;

6. si censura la sentenza d’appello laddove, aderendo alle valutazioni e conclusioni del consulente medico legale d’ufficio, ha affermato che “l’intervento di artroprotesi si sarebbe comunque reso necessario nei medesimi termini cronologici”, risultando irrilevanti rispetto ad esso gli esiti dell’infortunio occorso nel 2008; si sostiene come manchino nella sentenza le argomentazioni scientifiche e medico legali atte a supportare tale conclusione;

7. il motivo di ricorso è infondato;

8. sul denunciato difetto di motivazione, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenze nn. 8053, 8054 del 2014) hanno precisato che, a seguito della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e, cioè, dell’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, secondo quello che è stato definito il “minimo costituzionale” della motivazione;

9. nel caso di specie, non si è in presenza di un vizio così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la “giustificazione del decisum”;

10. con riferimento alla sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il vizio, denunciabile in sede di legittimità, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che sì traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile (v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652); un mero dissenso diagnostico è quello che costituisce oggetto delle censure in esame;

11. nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha allegato di aver ricevuto la notifica, a mezzo p.e.c., del controricorso INAIL incompleto, costituito esclusivamente dalla prima facciata, ed ha chiesto, data l’impossibilità di contraddire agli argomenti avversari, la compensazione delle spese di lite;

12. gli atti allegati alla memoria di parte ricorrente non valgono a dimostrare l’irregolarità della notifica del controricorso, depositato dall’Istituto in versione integrale, unitamente alle rituali ricevute di accettazione e consegna;

13. per le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto;

14. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

15. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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