Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10606 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 29/09/2016, dep.28/04/2017),  n. 10606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11013/14) proposto da:

S.O., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv.to Valerio Freda del foro di Avellino

ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. Nicola Pennella in Roma,

piazza Venezia n. 11;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentate e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale

dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in

Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3179

depositata l’8 agosto 2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Valerio Freda, per parte ricorrente, e Fabio

Tortora, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’estinzione

del ricorso per intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, S.O. proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione n. 75469, notificata il 10 febbraio 2010, con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 4.508,00 per avere effettuato con la Cassa Arianese di Mutualità, di cui era socio, transazioni finanziarie in contanti senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1 conv. in L. n. 197 del 1991.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Ariano Irpino con la sentenza n. 79 del 12 febbraio 2011, disattese le preliminari eccezioni di carattere procedurale e quella di prescrizione, accoglieva l’opposizione nel merito, ritenendo insussistente l’elemento oggettivo, per essere la Cassa Arianese di Mutualità soc. coop. soggetto abilitato, in forza della L. n. 197 del 1991, art. 6, comma 4 bis. Il Tribunale riteneva, in ogni caso, discriminato dalla buona fede l’agire dell’opponente.

In virtù di rituale appello interposto dal Ministero dell’economia e delle finanze, con il quale chiedeva l’integrale riforma della pronuncia impugnata, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellato S. che insisteva per la conferma della sentenza appellata, proponendo a sua volta appello incidentale con cui tra l’altro reiterava l’eccezione di prescrizione e deduceva altre violazioni di carattere formale, con la sentenza n. 3179 dell’8 agosto 2013 accoglieva l’appello, rigettando l’opposizione proposta dal S., respinta anche l’impugnazione incidentale, con condanna dell’appellato al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il S., sulla base di sei motivi, cui ha replicato il Ministero dell’economia e delle finanze con controricorso.

La causa è stata fissata per la discussione alla pubblica udienza del 29 settembre 2016.

In prossimità dell’udienza è stato depositato nella cancelleria di questa Corte, in data 28 settembre 2016, per conto del S. un atto di rinuncia al ricorso, per avere transatto la controversia con l’Amministrazione attraverso la pattuizione del pagamento totale della sanzione come determinata dalla Corte d’appello e la compensazione integrale delle spese di lite, firmato dal ricorrente di persona, dal suo procuratore, avvocato Valerio Freda, nonchè, per adesione, dal procuratore del controricorrente, avvocato dello Stato Fabio Tortora.

Il giudizio va conseguentemente dichiarato estinto per sopravvenuta rinuncia al ricorso, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale e poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’udienza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. n. 19051 del 2010 e Cass. n. 1878 del 2011).

Non vi è luogo a regolazione delle spese, in ragione dell’adesione alla rinuncia manifestata dalla difesa erariale.

PQM

La Corte, dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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