Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10606 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10606 Anno 2016
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: FALABELLA MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 15927-2011 proposto da:
PATELLI GIORGIO PTLGRG58R26A794X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo
studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO,
rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO
ABELA, ROSELLA GUERINI ROCCO;
– ricorrente –

2016
contro

573.

LABO’

ARMANDA LBARND48T59I048F,

CERAMINATI

ALBERTO CRMLRT86T20M109W, CERAMINATI ANDREA
CRMNDR86T20M109W,

COMOTTI

GIOVANNI

Data pubblicazione: 23/05/2016

MALINVERNI

CMTGNN29I13I048I,

SANTINA

MLNSTN38S68G388E, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo
studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CERAMINATI

MARIA

CMRMRA41S66F952J,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE
DELLE GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato
CAROLINA VALENSISE, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO
CARRERA, GIAMPIERO ROSSANIGO;
BRUNOLDI ANGELO BRNNGL49B25I048L,
SANTINO

ERNSTN4513051048L,

PROVERA

BRUNOLDI
BRUNA

PRVBRN35L47I048R, PROVERA MARIO
PRVMRA31S30I048C, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso lo
studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che li
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIANLUIGI PALLADINI, LAURA GATTI;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 235/2011 del TRIBUNALE
di VIGEVANO, depositata il 10/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 10/03/2016 dal Consigliere
Dott. MASSIMO FALABELLA;

UMBERTO SPARANO;

N
udito l’Avvocato GAETANO ABELA, difensore del
ricorrente, che ha chiesto raccoglimento del
ricorso;
udito l’Avvocato DONATELLA GEROMEL, con delega
dell’Avvocato CAROLINA VALENSISE difensore in
che ha

chiesto di riportarsi alle difese depositate;
udito il

P.M.

in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. CARMELO SGROI che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

tutti i controricorsi depositati,

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3 marzo 2010
Giorgio Patelli ha convenuto in giudizio, innanzi al

Brunoldi, Bruna Provera, Mario Provera, Armanda Labò,
Alberto Ceraminati, Andrea Ceraminati, Giovanni
Comotti, Santina Malinverni e Maria Ceraminati,
chiedendo che fosse pronunciata sentenza costitutiva di
trasferimento di alcuni immobili promessi in vendita
con due contratti preliminari.
Il Tribunale di Vigevano, nella resistenza dei
convenuti, con sentenza depositata il 10 maggio 2011,
dichiarava la propria incompetenza, ritenendo che la
controversia fosse devoluta ad arbitri.
Avverso la indicata sentenza del Tribunale di
Vigevano ha proposto ricorso per cassazione Giorgio
Patelli, articolandolo su un unico motivo, mentre le
altre parti hanno presentato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo il ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. e 38
c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia. In particolare, egli afferma che il
Tribunale di Vigevano avrebbe errato nel declinare la
4

Tribunale di Vigevano, Angelo Brunoldi, Santino

propria competenza per l’esistenza di una clausola
arbitrale, in quanto il contenuto delle clausole
arbitrali in questione sarebbe stato equivoco.

stregua della disciplina complessivamente ricavabile
dalla 1. n. 25/1994 e dal d.lgs. n. 40/2006, ha natura
giurisdizionale e sostitutiva della funzione del
giudice ordinario, sicché lo stabilire se una
controversia spetti alla cognizione dei primi o del
secondo si configura effettivamente come questione di
competenza (Cass. S.U. n. 24153/2013).
Deve osservarsi, poi, che le pronunce sulla sola
competenza sono impugnabili unicamente con il
regolamento necessario di competenza che si configura,
quindi, come mezzo di impugnazione tipico per ottenere
la statuizione definitiva su detta materia: ne consegue
che, in dette ipotesi, è inammissibile l’impugnazione
proposta nelle forme del ricorso ordinario per
cassazione, salva la possibilità di conversione di
quest’ultimo in istanza di regolamento di competenza,
qualora risulti osservato il termine perentorio
prescritto dall’art. 47, 2 ° co. c.p.c. (tra le tante:
Cass. 12 novembre 1999, n. 12586; Cass. 5 dicembre
2001, n. 15366; Cass. 11 settembre 2007, n. 19039).
Nella fattispecie la conversione è attuabile,
5

L’attività degli arbitri rituali, anche alla

essendo stata l’impugnazione proposta nel termine di
cui al cit. art. 47, 2 ° co..
Ciò posto, questa S.C. ha affermato, anche di

compromissoria, ai fini della risoluzione di una
questione di competenza, rientra nei poteri del giudice
di legittimità che, in tale materia, è anche giudice di
fatto (Cass. 30 settembre 2015, n. 19546; Cass. n. 2
febbraio 2001, n. 1496).
Nella specie,

il Tribunale di Vigevano ha

espressamente richiamato il tenore letterale “della
clausola arbitrale contenuta al punto 10 del contratto
preliminare ‘principale’ e al punto 7 del contratto
‘collegato'”, in base a cui tutte le controversie fra
le parti derivanti dai contratti oggetto di causa
devono essere rimesse alla determinazione di un
collegio di tre arbitri, evidenziando come l’attore
nulla abbia opposto con riguardo all’operatività delle
dette disposizioni negoziali.
In tal modo, il tribunale ha inteso correttamente
fondare la propria statuizione sull’univoco significato
delle clausole richiamate.
Né è concludente la considerazione del ricorrente,
secondo il quale gli stessi contratti sopra citati
stabilirebbero, rispettivamente all’art. 10 del primo

6

recente, che l’indagine sulla portata di una clausola

contratto e all’art. 8 del secondo contratto, “che ogni
eventuale procedimento giudiziario relativo a questo
contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di

Infatti, tali ultime previsioni operano “fermo
restando quanto sopra disposto” e, quindi, fanno salve
proprio le clausole compromissorie: le suddette
disposizioni chiariscono, quindi, quale sia il giudice
competente per territorio nell’ipotesi in cui la causa
debba essere decisa dall’autorità giurisdizionale (ciò
che accadrà, in ipotesi, ove le parti decidano
concordemente di derogare alla competenza arbitrale).
Ne consegue il rigetto.
Le spese vanno riversate sul ricorrente, siccome
soccombente.

P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese processuali, liquidandole nella
misura di C 2.700,00, di cui C 200,00 per esborsi si
per Ceraminati Maria sia per ciascuno dei due gruppi di
controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
della 2^ Sezione Civile, in data 10 marzo 2016.

Vigevano”.

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