Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10606 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3173-2019 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e

difeso dall’Avvocato GIUSEPPE CIMINO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1736/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 1736 pubblicata il 15.11.18 la Corte d’Appello di Milano ha respinto l’appello proposto da C.V. nei confronti dell’INAIL, confermando la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda del predetto, di indennizzo per la menomazione dell’integrità psicofisica da malattia professionale ricollegabile allo stress lavoro correlato;

2. la Corte territoriale, premesso che le malattie denunciate dal lavoratore erano non tabellate, ha ritenuto non assolto l’onere di prova, gravante sul medesimo, in ordine all’origine professionale delle stesse e alla nocività dell’ambiente di lavoro; ha rilevato come, a monte, mancassero le necessarie allegazioni sulle mansioni dequalificanti al medesimo assegnate e sui comportamenti mobbizzanti posti in essere dal datore di lavoro; i capitoli di prova testimoniale erano inammissibili, secondo i giudici di appello, per genericità e le contestazioni e sanzioni disciplinari irrogate non erano state impugnate dal dipendente, dovendosene pertanto desumere la legittimità;

3. avverso tale sentenza C.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’INAIL non ha svolto difese;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., per non avere la Corte di merito dato ingresso alle prove richieste, testimoniali e di consulenza medico legale;

6. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione contraddittoria e apparente nella parte in cui è stata esclusa totalmente l’assunzione delle prove testimoniali e di c.t.u.;

7. i motivi risultano entrambi inammissibili;

8. anzitutto, è inammissibile la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della disciplina di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, sulla c.d. doppia conforme; la parte ricorrente neanche ha allegato la diversità delle ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo e di secondo grado, ostativa all’operare della citata disposizione (Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014);

9. neppure è integrata la violazione dell’art. 115 c.p.c. che presuppone, come più volte precisato da questa Corte (cfr. Cass. n. 11892 del 2016; Cass. n. 25029 del 2015; Cass. n. 25216 del 2014), il mancato rispetto delle regole di formazione della prova ed è rinvenibile nelle ipotesi in cui il giudice utilizzi prove non acquisite in atti (art. 115 c.p.c.), circostanza neanche dedotta nella specie; analoghe considerazioni valgono per la violazione dell’art. 2697 c.c., che presuppone una inversione degli oneri probatori, non addebitata e non rinvenibile nella sentenza impugnata;

10. le censure investono l’esercizio del potere discrezionale del giudice nella ammissione e valutazione delle prove, anche in ordine alla rilevanza e specificità delle stesse, non censurabile in questa sede di legittimità, se non laddove abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento” (Cass. n. 11457 del 2007; Ord. n. 5654 del 2017; Ord. n. 27415 del 2018);

11. tali caratteristiche non possono in alcun modo attribuirsi alle istanze probatorie riportate nel ricorso in esame (pagg. 15 e 16);

12. le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

13. non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poichè l’INAIL non ha svolto difese;

14. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA