Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10606 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2020, (ud. 07/05/2019, dep. 04/06/2020), n.10606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5472/2016 proposto da:

G.F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DARIO PICCIONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRA COLOMBO;

– ricorrente –

contro

VILLA SERENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 7,

presso lo studio dell’avvocato LUCIA ZACCAGNINI, rappresentata e

difeso dall’avvocato FRANCESCA ROTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 918/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/12/2015 r.g.n. 1633/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano, con sentenza pubblicata in data 10.12.2015, ha respinto il gravame interposto da G.F.A., nei confronti di Villa Serena S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 68/2011, depositata il 9.6.2011, che aveva rigettato il ricorso del lavoratore, diretto ad ottenere l’accertamento della illegittimità della negazione della trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, nonchè (l’accertamento) dell’inadempimento contrattuale della società datrice, con riferimento agli obblighi assunti con il verbale di conciliazione del 7.6.2006; ed altresì, la condanna della medesima alla trasformazione del detto rapporto a tempo pieno, con l’accertamento del danno conseguito all’inadempimento verificatosi dall’1.1.2007, da quantificarsi sulla base delle differenza tra quanto percepito e quanto sarebbe spettato se lo stesso avesse lavorato con un orario full time, anche con riferimento alla contribuzione pensionistica ed assicurativa; che per la cassazione della sentenza ricorre il G. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Villa Serena S.p.A.;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione”, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che la domanda proposta dal lavoratore fosse coincidente con la richiesta formulata nel giudizio conclusosi con un verbale di conciliazione “e, quindi, non più discutibile o possibile oggetto di gravame”, senza considerare che “ciò che è stato contestato a Villa Serena S.p.A. avanti il Tribunale di Lecco e, poi, avanti la Corte d’Appello, è l’inadempimento di un accordo conciliativo, mai ottemperato dalla società”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la “nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea lettura delle dichiarazioni dei testi. Omessa valutazione di prova decisiva”, per errata valutazione degli elementi probatori da parte dei giudici di seconda istanza, che, a parere del ricorrente, avrebbero “disatteso le risultanze testimoniali che, se considerate, avrebbero dovuti condurre a conclusioni diverse”;

che il primo motivo è inammissibile, in quanto, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 13459/2017; 476/2017) che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 10.12.2015, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare, posto che il G. lamenta che i giudici di merito sarebbero incorsi in una erronea lettura delle domande formulate: doglianza che esula dal paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che attribuisce rilievo, come sottolineato, all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione” (cfr. Cass. n. 13459/2017, cit.) E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale dei giudici di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015), che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue, anche con riferimento alle risultanze probatorie poste a fondamento della decisione impugnata;

che il secondo motivo è inammissibile per tutte le considerazioni svolte relativamente al primo mezzo di impugnazione, dovendosi, altresì, precisare che “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (v. Cass., S.U., n. 8053/2014, cit.); inoltre, il motivo appare, all’evidenza, teso ad ottenere un nuovo esame del merito attraverso una nuova valutazione degli elementi delibatori, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa, “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale, come innanzi precisato, è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione dei mezzi istruttori addotti dalle parti;

che, per le considerazioni innanzi svolte, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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