Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10605 del 23/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10605 Anno 2016
Presidente: PARZIALE IPPOLISTO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 21974-2011 proposto da:
MASTRORILLI PATRIZIA MSTPRZ51S70F839Y,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ANDREA VESALIO 22, presso lo
studio dell’avvocato NATALINO IRTI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato CARLO DE MAIO;
– ricorrente 2016
474

contro

PUNTA LUNGA SRL 00936810717, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio

dell’avvocato PAOLO CARBONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANPIERO BALENA;

Data pubblicazione: 23/05/2016

- controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 378/2010 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 09/09/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito

l’Avvocato

ARNfAUD

Francesco

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato IRTI Natalino,
difensore della ricorrente che ha insistito
nell’accoglimento delle difese depositate;
udito l’Avvocato BALENA Francesco, difensore del
resistente che ha chiesto l’accoglimento delle difese
in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale e per l’assorbimento
del ricorso incidentale condizionato.

udienza del 01/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO

,

Svolgimento del processo
Con scrittura privata del 29.11.1979, intitolata “opzione”, Giuseppina
Angelastro propose di vendere alla Punta Lunga s.r.l. per il prezzo
complessivo di lire 1.200.000.000, da corrispondersi in una unica soluzione al
momento dell’acquisto (previa rivalutazione relativamente

al periodo

intercorso tra la data di sottoscrizione della scrittura privata e quella della
stipulazione del contratto definitivo di compravendita), un terreno di sua
proprietà sito in Vieste, località Defensola, della superficie di ettari cinque ed
are sessanta, già concesso in locazione alla medesima Punta Lunga con atto in
pari data.
La Angelastro precisò che per una piccolissima porzione (la particella n. 69)
essa agiva, però, quale gestore di affari, essendo stata a ciò, comunque,
autorizzata dalla proprietaria.
Il termine per l’esercizio del diritto di opzione da parte della Punta Lunga s.r.l.
venne fissato al 31.5.1981_
Gli anni successivi furono caratterizzati da una serie di trattative tra le parti
per varie questioni tra loro insorte fino a quando, con citazione del 19 giugno
1989, la s.r.l. Punta Lunga convenne in giudizio davanti al Tribunale di
Foggia Patrizia Mastrorilli, quale erede della Angelastro, esponendo di aver
comunicato la propria accettazione della proposta di cui alla scrittura suddetta
mediante una lettera raccomandata spedita il giorno 22 maggio 1981 al
domicilio dell’altra parte in Roma, ma di aver ricevuto una missiva datata 19
giugno 1981, con cui la Angelastro aveva comunicato di non voler addivenire
p iù alla vendita, sostenendo — pretestuosamente, a dire della Punta Lunga k
che l’opzione era stata esercitata dopo la scadenza del termine del 31 maggio
_

i

,
•981.
Nel corso delle trattative che ne erano seguite le parti – a dire dell’attrice avevano concordato di rinviare il trasferimento, in attesa che la prominente
venditrice ottenesse la disponibilità della particella intestata a tale Ornella
Butini, oggetto anch’essa della proposta di alienazione (trattasi della particella

n. 69).
La Punta Lunga chiese, quindi, che fosse accertato e dichiarato che essa aveva
acquistato il fondo e che la convenuta era tenuta al trasferimento anche della
porzione appartenente alla Butini, con sua condanna, altrimenti, al
risarcimento dei danni.
La Mastrolilli, costituendosi in giudizio, contestò la fondatezza di tali
domande, argomentando che l’esercizio del diritto di opzione non era
avvenuto tempestivamente, tanto che la stessa attrice aveva riconosciuto la
sopravvenuta inefficacia del relativo patto.
Il Tribunale adito, con sentenza del 24 febbraio 1994, condivisa la tesi della
convenuta, respinse le domande attoree.
La Corte di Appello di Bari, invece, su ricorso della Punta Lunga s.r.I., con
sentenza del 21
trasferimento alla

gennaio 1998, in accoglimento del gravame, dispose il
società Punta

Lunga

del

terreno in contestazione,

subordinandolo al pagamento, entro otto mesi dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza, del prezzo del bene, pari a lire

1.200.000.000, da

rivalutare a tale data secondo gli indici lstat; ma dichiarò Patrizia Mastrolilli
obbligata anche a trasferire entro lo stesso termine alla s.r.l. Punta Lunga la
particella intestata a Ornella Butini, stabilendo, in mancanza, la sua condanna
al risarcimento dei danni.
2

k

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 22.2.2001, rigettò il ricorso
avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che passò così in giudicato.
Il 15 ottobre successivo, quindi, la società Punta Lunga provvide a notificare
alla Mastrolilli atto di comunicazione del fatto che il 18 ottobre il notaio
incaricato avrebbe proceduto ex artt. 1206 ss. c.c. alla offerta reale della

somma di lire 3.862.060.000, corrispondente – a dire della società – alla
somma da essa dovuta, ma il notaio, non avendo rinvenuto la Mastrolilli
presso la sua residenza di Perugia ed, avendo conseguentemente ritenuto
l’offerta non accettata, aveva redatto processo verbale e provveduto ai
successivi necessari

adempimenti,

depositando, infine, la somma presso

l’Agenzia di Vieste sul Gargano della Banca Apulia.
Successivamente, la Punta Lunga s.r.1., con citazione del 3.1.2002, conveniva
in giudizio la Mastrorilli dinanzi al Tribunale di Perugia, chiedendo che
venisse accertato che

essa

società

aveva adempiuto all’obbligazione

derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Bari e che la convenuta, in
mora credendi, venisse condannata al risarcimento dei danni.
Costituendosi in giudizio, la Mastrorilli contestava la domanda e ne chiedeva
la reiezìone. Dispiegava, a sua volta, domanda riconvenzionale per sentir
+LUCI-Barare nsolto, per rinactempunento

della l’unta Lunga, il rapporto

conseguente alla sentenza della Corte di Appello di Bari.
Assumeva la convenuta l’invalidità dell’offerta reale, in quanto tardiva ed
incompleta: tardiva, perché eseguita oltre il termine del 22 ottobre 2001;
insufficiente, in quanto l’importo
dovuto era stato incrementato della rivalutazione sulla base degli indici
ISTAT a decorrere dal maggio 1981 alla data di passaggio in giudicato della
,

3

1j1(

sentenza, anziché dalla data della scrittura privata del 29 novembre 1979, così
come aveva stabilito la Corte di Appello di Bari.
A fronte della domanda riconvenzionale formulata dalla Mastrorilli, la Punta
Lunga s.r.I., con memoria ex art. 183 c.p.c., eccepiva, a propria volta,
l’inadempimento della prima dal momento che non aveva provveduto a

procurarle l’acquisto della particella intestata a terzi, che pure era obbligata a
fare in base alla stessa sentenza della Corte di Appello di Bari; comunque
osservava che il valore della particella della quale la Mastrorilli non le aveva
procurato l’acquisto era tale (trattandosi di una particella determinante per lo
svolgimento dell’attività alla quale era destinato tutto il compendio oggetto del
contratto, dovendo essere utilizzata per accedere al mare) da giustificare la
riduzione del prezzo complessivamente da essa società dovuto.
Svolta l’istruttoria, il Tribunale di Perugia, con sentenza del 18.2.2006
(depositata il 14.3.2006), rigettava la domanda attrice e, in parziale
accoglimento delle domande riconvenzionali della convenuta, dichiarava
l’inefficacia del rapporto negoziale costituito tra le parti con la sentenza n.
63/1998 della Corte di Appello di Bari, per il mancato avveramento della
condizione sospensiva (il pagamento del prezzo) a cui era stato subordinato,
anche se rilevava che il venir meno dell’effetto traslativo della sentenza per
tale motivo rendeva priva di interesse per la convenuta la risoluzione del
rapporto per inadempimento.
Avverso questa sentenza, ha proposto appello la Punta Lunga s.r.1., la
Mastrolilli si é costituita in giudizio, proponendo, a propria volta, appello
incidentale.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza n. 378/2010 del 9.6.2010, ha, in
P/
4
,

accoglimento parziale dell’appello principale, dichiarato che la mancata
convalida dell’offerta reale non ha fatto venir meno la validità ed efficacia del
rapporto negoziale, sulla base delle seguenti considerazioni: era più corretto
operare secondo la disciplina propria della risoluzione per inadempimento,
piuttosto che della mancata verificazione di una condizione sospensiva, dal

momento che la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. rappresentava
l’attuazione di un rapporto che, comunque, all’origine era di natura
contrattuale; il dispositivo adottato dalla stessa corte nell’altro giudizio,
soltanto:5, se considerato nel suo complesso sarebbe stato idoneo a soddisfare
l’attuazione della scrittura privata del 29.11.1979, con la conseguenza che
sarebbe stato errato leggere i vari punti del dispositivo come pronunce del
tutto autonome tra di loro;
la Corte d’appello di Bari, aveva chiaramente ritenuto il trasferimento della
particella n. 69 indispensabile per la realizzazione “coattiva” dell’assetto di
interessi voluto e concordato dalle parti nella citata scrittura privata;
l’assegnazione del medesimo termine (otto mesi dal passaggio in giudicato
della sentenza) sia per il pagamento del prezzo da parte della punta Lunga sia
per il trasferimento della particella n. 69 confermava la reciproca integrazione
di tali punti del dispositivo (non incidendo in senso ostativo la previsione, per
il caso di mancato trasferimento nel termine assegnato della proprietà della
particella n. 69, della condanna al risarcimento del danno); a fronte
dell’inadempimento della predetta obbligazione di trasferimento, trovava
obiettiva giustificazione il mancato pagamento dell’intero prezzo da parte
della Punta Lunga, in virtù dell’eccezione di inadempimento tempestivamente
sollevata;
1
31/

_
5

l’offerta reale del prezzo era avvenuta con un minimo ritardo e la somma
versata non era trascurabile, discutendosi solo di pochi mesi di differenza di
rivalutazione.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Mastrorilli Patrizia, con

controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, per
un unico motivo.
Motivi della decisione
A.= Ricorso Principale
1.= Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4,
c.p.c., non avendo alcuna delle parti chiesto di accertarsi se il rapporto fosse
valido ed efficace, nonostante la mancata convalida dell’offerta reale.
1.1. La doglianza è palesemente infondata, se solo si considera che la stessa
Mastrorilli aveva chiesto in primo grado, in via riconvenzionale, la risoluzione
per inadempimento del rapporto venutosi a creare per effetto della sentenza ex
art. 2932 c.c. in altro giudizio emessa, e non anche l’accertamento della
sopravvenuta inefficacia del rapporto conseguente al mancato avveramento
della condizione (sospensiva) rappresentata dal pagamento del corrispettivo
dovuto.
Era inevitabile, quindi, che la Corte di merito, nel momento in cui si è
pronunciata sulla richiesta di convalida dell’offerta reale fatta dalla Punta
Lunga, accertasse, altresì, se il, a dire della Mastrorilli, tardivo ed incompleto
pagamento effettuato dalla prima avesse, in un’ottica comparativa degli
inadempimenti che le parti si erano reciprocamente contestate, ripercosso i
6

ricorso affidato a cinque motivi. La Punta Lunga s.r.l. ha resistito con

_
suoi effetti sulla validità ed efficacia del rapporto negoziale.
2.— Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt_ 1353 ss., 1362 ss., 1453, 1455, 1460, 2909 e 2932 c.c.,
in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte analizzato il
rapporto dal punto di vista della risoluzione per inadempimento, anziché della

mancata verificazione di una condizione sospensiva, e per aver il Tribunale
già accertato, con statuizione passata in giudicato, che l’offerta eseguita dalla
controparte era, oltre che incompleta, tardiva; per aver il mancato
avveramento della condizione determinato la definitiva inefficacia del
rapporto.
2.1. 11 primo rilievo è infondato.
Il contraente che chiede, a norma dell’art 2932 cod. civ., l’esecuzione specifica
di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo
carico o a fame offerta nei modi di legge, se tale prestazione sia già esigibile
al momento della domanda giudiziale, mentre non è tenuto a pagare il prezzo
quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento
dello stesso (o della parte residua) risulti dovuto all’atto della stipulazione del
contratto definitivo. In tale ipotesi, al rapporto originato dalla sentenza
costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, e
applicabile l’istituto della risoluzione per inadempimento, con la conseguenza
che il mancato pagamento del saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto
traslativo della proprietà, può portare alla risoluzione del rapporto (Cass. n.
8212 del 2006).
In tema di contratto preliminare, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 2932 cod.
civ. producono dal momento del passaggio in giudicato gli effetti del negozio,
hi

_

7

_
comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e
correlativamente l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo (o il suo
residuo) eventualmente ancora dovuto, obbligo sancito con una pronuncia di
accertamento o di condanna o di subordinazione dell’efficacia traslativa al
pagamento; si origina, così, un rapporto di natura negoziale e sinallagmatica

suscettibile di risoluzione nel casi di inadempimento che, ai sensi dell’art.
1455 cod. civ. sia di non scarsa importanza, il che può verificarsi, anche, nel
caso di ritardo (rispetto al termine eventualmente fissato nella sentenza o
altrimenti in relazione alla data del suo passaggio in giudicato) che risulti
eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all’entità della somma da pagare (in
assoluto e in riferimento all’importo in ipotesi già versato) e, ad ogni altra
circostanza, utile ai fini della valutazione dell’interesse dell’altra parte (Cass.
n. 690 del 2006).
Nell’ipotesi in cui la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. imponga
all’acquirente di versare il prezzo della compravendita , l’obbligo diviene
attuale al momento del passaggio in giudicato della sentenza che trasferisce il
bene o allo spirare del termine ulteriore da essa eventualmente stabilito, sicché
il ritardo nel pagamento, ove qualificabile come grave, può essere causa della
risoluzione del rapporto sorto con la sentenza sostitutiva del negozio non
concluso, non essendo a tal fine necessario che il creditore chieda al giudice la
fissazione, ex art. 1183 cod. civ., del termine per l’adempimento, oppure,
costituisca in mora il debitore (Cass. n. 690 del 2006).
Con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di
accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell’obbligo a concludere
una compravendita,
,

il pagamento del prezzo, cui è subordinato il
8

J
:)(

trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione
per il verificarsi dell’effetto traslativo, non perde, peraltro, la sua natura di
prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la
conseguenza che l’inadempimento della correlativa obbligazione, può – nel
concorso dei relativi presupposti – essere fatta valere dalla controparte, come

ragione di risoluzione del rapporto o “ipso iure” o “ope iudicis”, e, non già,
come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo, ai sensi dell’art.
1353 cod. civ. (Cass. n. 10827 del 2001; n. 25364 del 2006).
A ben vedere, le pronunce di questa Corte menzionate dalla ricorrente a
pagina 28 del ricorso non si pongono in antinomia con i principi in precedenza
riportati. Invero, tali pronunce si riferiscono al tenore della sentenza
costitutiva emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., nel senso di stabilire che il
pagamento del prezzo (o della parte residua) debba essere imposto dal giudice
quale condizione per il verificarsi del richiesto effetto traslativo della
proprietà del bene da essa derivante, ma non si occupano (e, dunque, sul punto
non rappresentano dei precedenti di segno contrario) delle conseguenze del
mancato adempimento dell’obbligo in tal guisa posto con la sentenza. Le
prestazioni

eventualmente

imposte

con

il

provvedimento

giudiziale

costituiscono, invece, il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente
negoziale, a prescindere dal fatto che siano stabilite in forma di accertamento,
di condanna o, come nel caso di specie, di condizione di efficacia.
L’isolato orientamento di segno contrario che funditus si è occupato della
questione risale ormai a circa venti anni orsono. Ne è un esempio Cass, n.
rt giuridico che si
11195 del 27/12/1994, a tenore della quale, nel rapporto
costituisce per effetto della sentenza di esecuzione specifica dell’obbligo di
_

9

é

concludere il contratto preliminare di compravendita, il pagamento del prezzo
ancora dovuto (dal promittente compratore), pur conservando la sua originaria
natura di prestazione essenziale del compratore, assume anche il valore e la
funzione di una condizione sospensiva dell’effetto traslativo, destinata ad
avverarsi, nel caso di adempimento, o a divenire irrealizzabile, precludendo

l’effetto condizionato, nel caso di omesso pagamento nel termine fissato dalla
sentenza, o, in mancanza, nel congruo lasso di tempo necessario perché la
mora del promittente compratore assuma i caratteri dell’inadempimento di non
scarsa importanza per il ereditare rendendo non più possibile l’adempimento
tardivo contro la volontà di quest’ultimo
2.2.= Quanto al rilievo, secondo cui il Tribunale avrebbe già accertato, con
statuizione passata in giudicato, che l’offerta eseguita dalla controparte era,
oltre che incompleta, tardiva, è evidente che, a fronte della precisa doglianza
sollevata in proposito dalla Punta Lunga (secondo motivo di gravame), la
Corte d’appello era abilitata a valutare nel suo complesso il comportamento
delle parti rispetto alle statuizioni adottate con la sentenza ex art. 2932 c.c..
E’ chiaro, invece, che, una volta inquadrato il pagamento del prezzo
nell’ambito della natura sinallagmatica del rapporto negoziale, anziché
qualificato lo stesso come condizione sospensiva, giammai il mancato
avveramento di quest’ultima avrebbe potuto determinare di per sè la definitiva
inefficacia del rapporto.
3.= Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione
degli ara_ 1375, 1453, 1455 e 1460 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3,
c.p.c., per aver la corte erroneamente reputato fondata l’eccezione di
inadempimento sollevata dall’attore, nonostante il pagamento del prezzo
lo

1(i

I

dovesse precedere il trasferimento della proprietà di un’altra particella di
terreno posto a suo carico.
3.1. Il motivo è infondato.
E’ vero che una parte inadempiente all’obbligazione a suo carico non può
fondatamente avvalersi dell’eccezione di inadempimento, in quanto l’art. 1460

cod. civ. esclude che nei contratti con prestazioni corrispettive, ove sia
pattiziamente prevista la diversità dei termini di adempimento, il contraente
tenuto per primo alla prestazione e, resosi inadempiente, possa giovarsi
dell'”exceptio inadimpleti contractus” (Cass. n. 12609 del 2002).
Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, la sentenza n. 83 emessa dalla
Corte d’appello di Bari il 21.1.1998 ha, nel trasferire coattivamente alla Punta
Lunga la proprietà del terreno in Vieste, ha, da un lato, subordinato tale
trasferimento al pagamento, entro il termine di sei mesi dal passaggio in
giudicato, da parte della Punta Lunga della somma di lire 1.200.000.000 (da
rivalutarsi) e, dall’altro lato, dichiarato la Mastrorilli obbligata a trasferire,
entro lo stesso identico termine, alla promissaria acquirente la ulteriore p.11a n.
69 di proprietà aliena.
Il principio “inadimplenti non est adimplendurn”, sancito dall’art. 1460 cod.
civ., trae fondamento dal nesso di interdipendenza tra le contrapposte
prestazioni nei contratti sinallagmatici e risponde alla esigenza della
simultaneità di esecuzione delle reciproche obbligazioni, per cui, quando in un
contratto di compravendita sia stata convenuta la contestualità del pagamento
del (residuo) prezzo con la consegna della merce, non può legittimamente
pretendersi dal venditore il preventivo adempimento o la preventiva offerta di
adempimento da parte dell’acquirente, bastando che quest’ultimo si

sia
11

ti
fj

dimostrato pronto ad eseguire la prestazione a proprio carico (Cass. n. 4531
del 1987).
Pertanto, non ha alcun fondamento logico e giuridico l’assunto della
ricorrente, secondo cui il pagamento del prezzo avrebbe dovuto precedere il
trasferimento procurato della ulteriore particella.

4.= Con il quarto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa
applicazione degli artt. 1453, 1455, 1460 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360,
co. 1, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver la Corte valorizzato il suo inadempimento nel
trasferimento dell’aliena particella, nonostante nella sentenza ex art. 2932 c.c.
fosse già previsto, in mancanza, il risarcimento del danno, da richiedere, se
del caso, in separato giudizio.
4.1.11 motivo è inammissibile.
In proposito, la Corte perugina ha affermato (pag.

17 della sentenza

impugnata) che la condanna al risarcimento del danno contemplata nella
predetta sentenza per l’eventualità del mancato trasferimento della particella
n. 69 non è incompatibile con la risoluzione del rapporto nel suo complesso,
una volta riconosciuto come indispensabile il trasferimento stesso.
In primo grado, la Punta Lunga, a fronte della domanda riconvenzionale di
risoluzione per inadempimento formulata dalla Mastrorilli, ha, con memoria
ex art. 183 c.p.c., evidenziato che il valore della particella della quale la
Mastrorilli non le aveva procurato l’acquisto era tale (trattandosi di una
particella determinante per lo svolgimento dell’attività alla quale era destinato
tutto il compendio oggetto del contratto, dovendo essere utilizzata per

accedere al mare) da giustificare la riduzione del prezzo complessivamente da
essa società dovuto.
_

12

P

Non pertinenti sono le norme di diritto nella cui violazione sarebbe incorsa la
corte di merito, atteso che, da un lato, non è rilevabile alcuna attinenza fra la
censura formulata e gli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove la presunta violazione
dell’art. 1460 c.c. è già stata analizzata in sede di scrutinio del terzo motivo;

contenute nella sentenza n. 83 emessa dalla Corte d’appello di Bari il
21.1.1998 siano, in mancanza di impugnazioni specifiche, passate in
giudicato.
Residuerebbe da valutare se, dal punto di vista della coerenza logico-formale e
della correttezza giuridica, la sentenza qui impugnata sia o meno immune da
censure.
Tuttavia, la Mastrorilli, pur avendo indicato nell’incipit del quarto motivo
anche il n. 5 dell’art. 360 e.p.c., non esplicita nè in quel punto, né nello
sviluppo del motivo se l’addebito mosso alle argomentazioni rese dalla Corte
perugina sia sul piano della insufficienza o della contraddittorietà.
D’altra parte, le censure riguardanti

la motivazione devono riguardare

l’obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui
si fonda l’interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare
esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l’equilibrio dei
vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi
perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per cassazione una
critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva
solamente nella contrapposizione di una diversa interpretazione ritenuta
corretta dalla parte (Cass. n. 13067 del 2005; n. 18377 del 2006).
Senza tralasciare che deve considerarsi inammissibile il ricorso per cassazione
_

13

dall’altro lato, nessuna delle parti ha posto in dubbio che le statuizioni

con il quale si censura come violazione di norma di diritto, e non come vizio
di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito
nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza
doveva pronunciarsi (Cass. n. 10385 del 2005; n. 9185 del 2011).
in materia di procedimento civile, il controllo di legittimità sulle pronunzie

dei giudici di merito demandato alla Corte Suprema di Cassazione non è
configurato come terzo grado di giudizio, nel quale possano essere
ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti
ovvero le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito, ma è
preordinato all’annullamento delle pronunzie viziate da violazione di norme
sulla giurisdizione o sulla competenza o processuali o sostanziali, ovvero
viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione, e che le parti
procedano a denunziare in modo espresso e specifico, con puntuale
riferimento ad una o più delle ipotesi previste dall’art. 360, primo comma, cod.
proc. civ., nelle forme e con i contenuti prescritti dall’art. 366, primo comma
n. 4, cod. proc. civ. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante
una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non
specificamente argomentate con riferimento ai medesimi, bensì volte
esclusivamente ad acriticamente contrapporre, senza sviluppare alcuna
argomentazione in diritto, soluzioni diverse da quelle desumibili dalla
sentenza impugnata (Cass. n. 1317 del 2004).
5. = Con il quinto motivo la ricorrente denunzia la omessa ed insufficiente
motivazione circa un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.,
per aver la corte omesso di considerare che il tribunale aveva accertato, con
statuizione passata in giudicato, che la somma offerta da controparte risultava
14

k

inferiore di lire 1.200.000.000 rispetto a quella dovuta.
5.1.11 motivo è infondato.
L’accertamento compiuto dal Tribunale (peraltro, in violazione del principio
di autosufficienza, non adeguatamente attestato attraverso la riproduzione del
relativo passaggio logico contenuto nella sentenza), con riferimento alla

differenza di 1.200.000 tra la somma offerta dalla Punta Lunga e quella
effettivamente dovuta, è stato inevitabilmente superato dalla valutazione
compiuta dalla Corte d’appello, una volta correttamente qualificata la
domanda riconvenzionale

della Mastrorilli

come

di risoluzione

per

inadempimento del rapporto derivante dalla sentenza ex art. 2932 c.c., in
ordine alla gravità dell’inadempimento ascritto alla promissaria acquirente, se
comparato con quello addebitato alla promittente venditrice.
In quest’ottica, nessuna censura può muoversi alla motivazione della Corte
territoriale, secondo cui, a fronte dell’inadempimento dell’obbligazione di
trasferimento gravante sulla Mastrorilli, era obiettivamente giustificato il
mancato pagamento dell’intero prezzo da parte della Punta Lunga, in virtù
dell’eccezione di inadempimento tempestivamente sollevata. D’altra parte, la
corte perugina ha, altresì, precisato che l’offerta reale del prezzo era avvenuta
con un minimo ritardo e la somma versata non era trascurabile, discutendosi
solo di pochi mesi di differenza di rivalutazione.
Per mera completezza, va soggiunto che il termine ultimo fissato nella
sentenza per il pagamento del prezzo di lire 1.200.000 o, in alternativa, per
l’offerta reale dello stesso, era quello del 22.10.2001 (tenuto conto che la
sentenza della Corte di cassazione che ha determinato il passaggio in
giudicato è stata depositata il 22.2.2001) e che la Punta Lunga provvide a
_

15

A

notificare alla Mastrorilli l’atto di messa in mora il 15.10.2001, laddove
l’accesso infruttuoso del notaio avvenne il successivo 18 ottobre. Da ciò
consegue che, poiché, ai sensi del terzo comma dell’art. 1207 c.c., gli effetti
della mora (per escludere la mora credendi) si verificano dal giorno

Nelle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro, quando il
pagamento mediante offerta reale deve avvenire entro un determinato termine,
è sufficiente che entro tale termine intervenga l’offerta, non essendo
necessario che entro il predetto termine intervengano anche gli adempimenti
previsti dall’art. 1212 cod. civ. (in particolare, la notifica al creditore del
giorno e dell’ora in cui la somma sarà depositata e, in caso di mancata
comparizione di quest’ultimo, la notifica del processo verbale di deposito),
atteso che le formalità relative al deposito sono solo eventuali e successive
alla mancata accettazione dell’offerta reale, ben potendo perciò il debitore
procedere alla suddetta offerta nell’ultimo giorno utile per effettuare il
pagamento (Sez. 3, Sentenza n. 3481 del 09/03/2001).
In secondo luogo, la censura concernente l’incongruità dell’offerta reale,
siccome determinata calcolando la rivalutazione secondo gli indici Istat con
decorrenza dal mese di maggio del 1981, anziché dal mese di dicembre del
1979, da un lato, sarebbe inammissibile (in quanto, in violazione del principio
di autosufficienza, la ricorrente non ha trascritto il tenore della scrittura
privata del 29.11.1979) e, dall’altro, si scontrerebbe con la circostanza
dell’avvenuto perfezionamento del contratto preliminare solo a seguito
dell’opzione esercitata dalla punta Lunga con lettera raccomandata spedita il
22.5.1981.
16
,

dell’offerta, nessun ritardo era in realtà imputabile alla Punta Lunga.

..
B. Ricorso incidentale
6.=

Con

l’unico

motivo

del

ricorso

incidentale

condizionato

la

controricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.,
in relazione all’art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c., per non avere l’impugnata

primo grado, per aver dichiarato l’inefficacia del rapporto per mancato
avveramento della condizione, nonostante la convenuta avesse formulato solo
una domanda di risoluzione dello stesso.
6.1. 11 rigetto del ricorso principale determina l’assorbimento di quello
incidentale proposto solo in via condizionata.
In definitiva, il ricorso non merita di essere accolto. Le spese anche del
presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale,
condanna Mastrorilli Patrizia a rimborsare alla società Punta Lunga srl le
spese del presente giudizio che liquida in €. 7.200,00 di cui C. 200,00 per
esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dell’assistente di
studio Dott. Andrea Penta.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 1 marzo 2016

sentenza rilevato il vizio di extrapetizione in cui era incorso il giudice di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA