Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10605 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1951-2019 proposto da:

T.C.R., elettivamente domiciliata presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e

difesa dall’Avvocato FIORELLO TATONE;

– ricorrente –

contro

INAIL, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Dirigente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato TERESA OTTOLINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 676/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 676 pubblicata il 25.10.18 la Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello di T.C.R. in quanto tardivamente proposto;

2. la Corte territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata notificata alla predetta, tramite l’indirizzo p.e.c. del difensore, il 3.7.17 e che il ricorso in appello risultava depositato il 31.12.17, ben oltre il termine breve di trenta giorni di cui all’art. 325 c.p.c.;

3. avverso tale sentenza T.C.R. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’INAIL ha resistito con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. la parte ricorrente ha rilevato, preliminarmente, che l’INAIL non ha notificato, unitamente alla sentenza d’appello, il verbale d’udienza del 25.10.18 a cui era allegata la motivazione contestuale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., con conseguente inidoneità della notifica ai fini del decorso del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione; nessuna replica è stata mossa sul punto dall’INAIL, che non ha fornito prova della rituale notifica della sentenza d’appello, con la conseguenza che il ricorso in esame deve considerarsi tempestivo;

6. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 281 sexies, 429 e 437 c.p.c. per non essere stata data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione;

7. si afferma che nel verbale del 25.10.18 si dà atto, tra l’altro, della lettura della sentenza con motivazione contestuale mentre il collegio non è mai ritornato in aula per compiere tale adempimento e che pertanto si propone querela di falso del citato verbale;

8. col secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 285 c.p.c. per essere stata eseguita la notifica della sentenza di primo grado dal difensore dell’INAIL a mezzo p.e.c., quindi non in base alla copia autentica della sentenza e tramite soggetto diverso dall’ufficiale giudiziario;

9. entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili per violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che la parte ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti processuali su cui le censure si fondano, in particolare, il verbale d’udienza del 25.10.18 e la relata di notifica a mezzo p.e.c.;

10. quanto alla querela di falso, la stessa non è proponibile in questa sede;

11. questa Corte ha chiarito che “Nel giudizio di cassazione, la querela di falso è proponibile limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell’art. 372 c.p.c., mentre non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della sentenza impugnata, in quanto la loro eventuale falsità, se definitivamente accertata nella sede competente, può essere fatta valere come motivo di revocazione. Pertanto, essa può riguardare anche la nullità della sentenza impugnata, con riferimento ai soli vizi della sentenza stessa per mancanza dei suoi requisiti essenziali, di sostanza o di forma, e non anche ove essa sia originata, in via mediata e riflessa, da vizi del procedimento, ovvero dalla eventuale falsità dei documenti posti a base della decisione del giudice di merito”, (Cass. n. 2343 del 2019; n. 986 del 2009);

12. il secondo motivo di ricorso, concernente la notifica a mezzo p.e.c., è comunque infondato;

13. si è affermato, (v. Cass. n. 16421 del 2019), sia pure con riferimento al ricorso per cassazione ma in base a principi di portata generale, che “la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonchè della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili”;

14. le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

15. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

16. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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