Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10604 del 30/04/2010
Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10604
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 11030/2007 proposto da:
FALL ENNE ESSE 2 DI NOSEDA EDOARDA & C SNC E DEI SOCI
ILLIMITATAMENTE
RESPONSABILI N.E., N.O.R., N.O.
A. e N.O.G. (OMISSIS) in persona del
curatore Avv. M.O., elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA APRICALE 13, presso lo studio dell’avvocato VITOLO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ORSENIGO Alessandro con delega a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
N.O.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ANAPO 29, presso lo studio dell’avvocato NINNI Guido,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FUMAGALLI
ALBERTO con delega in calce al controricorso;
LA FORESTA SLR IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS), in persona del
Liquidatore Dott. D.A., elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA C. CORVISIERI 46, presso lo studio dell’avvocato CAVALIERE
DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ADORNATO MARCELLO M. con delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
M.A., INTESA BCI GESTIONE CREO SPA, BNL SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 454/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
Quarta Sezione Civile, emessa l’8/06/2005; depositata il 23/02/2006;
R.G.N. 808/2001 + 865/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l’Avvocato MASSIMO VITOLO;
udito l’Avvocato GUIDO NINNI;
udite l’Avvocato DOMENICO CAVALIERE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
Fatto
IN FATTO
M.G. evocò in giudizio dinanzi al tribunale di Milano N.O.R. e la s.r.l. Foresta chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia, nei suoi confronti, di un contratto di alienazione di un fabbricato, stipulato dai convenuti in pregiudizio di un proprio diritto di credito vantato nei confronti dell’alienante N.O. per prestazioni professionali.
Intervenne in giudizio la Cariplo, chiedendo a sua volta la declaratoria di nullità per simulazione, ovvero di inefficacia ex art. 2901 c.c., della medesima convenzione per essere essa interveniente a sua volta creditrice del venditore in forza di fideiussione da questi rilasciata a garanzia delle obbligazioni della omonima s.r.l..
La medesima domanda venne proposta dalla Banca nazionale del lavoro, interveniente a sua volta nel processo.
Il giudizio, a seguito di interruzione dovuta al fallimento della srl Naj Oleari quale socio illimitatamente responsabile della s.n.c. NNS2 (a sua volta fallita), venne riassunto dal curatore, che reiterò le domande di revoca e simulazione.
Il giudice di primo grado respinse la domanda ex art. 2901 c.c., accogliendo quella di simulazione.
L’impugnazione proposta da N.O.R. e dalla società La Foresta fu accolta dalla corte di appello di Milano, che ritenne nuova e pertanto intempestiva la domanda di simulazione.
La sentenza è stata impugnata dal fallimento della NNS2 con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di doglianza.
Resistono con controricorso N.O.R. e la s.r.l. La Foresta.
Diritto
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Con l’unico motivo, il ricorrente fallimento denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 267, 268 e 105 c.p.c., per avere la corte territoriale illegittimamente ritenuta inammissibile, perchè tardiva, la domanda di simulazione spiegata dai soggetti intervenuti nel processo.
Il motivo è privo di pregio.
Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la tardività della (nuova) domanda di simulazione (intervenuta dopo la prima udienza) ne comportasse la inammissibilità, così conformandosi alla più recente e condivisibile giurisprudenza di questa corte di legittimità (Cass. 28-07-2005, n. 15787).
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.
PQM
La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010