Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10604 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 22/04/2021), n.10604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 879-2019 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

N. 9, presso lo studio dell’Avvocato MICHELE LOVAGLIO, rappresentato

e difeso dall’Avvocato CARMELA BONINA;

– ricorrente –

contro

INAIL, – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio

dell’avvocato EMILIA FAVATA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 426/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 22/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 426 pubblicata il 22.6.18 la Corte d’Appello di Messina, in accoglimento dell’appello dell’INAIL e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di F.F., volta al conseguimento dell’indennizzo per le lesioni conseguenti ad infortunio sul lavoro occorso nel gennaio 2005;

2. la Corte territoriale, disposta una nuova c.t.u. e in base all’esito della stessa, ha ritenuto non dimostrato il nesso causale tra l’attività lavorativa e la patologia diagnosticata al F., “lesione alla cuffia dei rotatori di destra”, risultando quest’ultima preesistente all’infortunio, come desumibile dal referto anamnestico relativo al ricovero del 22.5.2005 (per l’intervento chirurgico di “decompressione sottoacromiale, bursectomia e sutura della cuffia a dx) in cui il predetto aveva “lamenta(to) artralgia scapolo-omerale dx da novembre 2004, insorta senza traumi significativi”;

3. ha aggiunto che, comunque, il danno biologico era da quantificare, in base alla c.t.u., come pari al 4%, quindi inferiore alla soglia indennizzabile e che rispetto a tale valutazione l’appellato non aveva mosso contestazioni;

4. avverso tale sentenza F.F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; l’INAIL ha resistito con controricorso;

5. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. con il primo motivo di ricorso è dedotta illegittimità ed erroneità della sentenza per omessa pronuncia circa un fatto decisivo per il giudizio;

7. si sostiene che la Corte di merito non abbia pronunciato sull’eccezione, sollevata con la memoria di costituzione in appello, di nullità o improcedibilità dell’impugnazione proposta dall’INAIL per omessa notifica all’avv. Giusy Reale Ruffino, codifensore del F.;

8. il motivo è inammissibile per violazione degli oneri di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, atteso che il ricorrente ha del tutto omesso di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti processuali su cui la censura si fonda;

9. il motivo è comunque infondato;

10. questa Corte ha precisato che “in materia di impugnazione (nella specie: appello) la nomina di una pluralità di procuratori, ancorchè non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della notificazione dell’atto di impugnazione ad uno solo dei procuratori costituiti sul quale ricade l’onere di informazione del codifensore” (Cass. 20626 del 2017; v. Cass., SU., 12924 del 2014);

11. col secondo motivo è denunciata contraddittorietà e illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte d’appello abbia negato l’esistenza del nesso causale tra l’infortunio e la patologia contratta, pur affermando l’inutilizzabilità dell’esito della RMN spalla destra del 16.12.04 in quanto non prodotta in atti ed affermando inoltre che “quanto dichiarato in anamnesi dal F. e riportato nella cartella clinica del 22 maggio 2005 non può assurgere ad elemento di prova della preesistenza della patologia”;

12. il motivo è inammissibile in quanto si basa su una erronea lettura della sentenza d’appello che ha, invece, affermato: “quanto dichiarato in anamnesi dal F. e riportato nella cartella clinica del 22 maggio 2005 non può non assurgere ad elemento di prova della preesistenza della patologia”; con la conseguenza che manca qualsiasi elemento di contraddittorietà ed illogicità;

13. col terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza per erronea motivazione e violazione di legge quanto alla valutazione del danno biologico nella misura del 4%;

14. il motivo è assorbito quale conseguenza dell’inammissibilità delle precedenti censure;

15. le considerazioni svolte conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso;

16. non si fa luogo a condanna della parte soccombente alle spese ricorrendo i requisiti di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.;

17. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA