Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10604 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10604

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22225-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE APO CAPO D’ORLANDO ASSOCIAZIONE TRA PRODUTTORI AGRICOLI,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9 presso lo studio dell’avvocato

SPALLINA BARTOLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli

avvocati AMENDOLIA GIUSEPPE, MILIO GAETANO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 72/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

MESSINA, depositata il 22/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2 011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del 1^

motivo, l’accoglimento del 2^, in subordine la remissione alle

Sezioni Unite.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate impugna con ricorso per cassazione, basato su due motivi, la sentenza della CTR della Sicilia, sez. stacc. di Messina, n. 12/2/05 del 13.4.2005, con la quale veniva rigettato l’appello della medesima contro quella della commissione tributaria provinciale, che a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivo dell’Associazione A.P.O. Capo D’Orlando – Associazione tra Produttori Ortofrutticoli, la quale aveva impugnato l’avviso di accertamento in rettifica per Iva, inerente all’anno 1995, relativo alla indetraibilità di costi per operazioni inesistenti. La contribuente deduceva la nullità della notifica dell’atto impositivo e la decadenza dell’ufficio, scaturente da tale vizio. Il giudice del gravame osservava che l’avviso non conteneva l’indicazione del legale rappresentante, ed inoltre il messo notificatore non aveva compiuto i vari adempimenti previsti per la notifica agli enti od associazioni.

La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto va rilevato che il controricorso è privo della esposizione del fatto della causa, essendosi la contribuente riportata integralmente alla decisione impugnata, sicchè difettando di un requisito necessario, manca della prescritta autosufficienza, con la conseguenza che è inammissibile. Infatti l’esposizione sommaria dei fatti, prescritta per il ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., n. 3, costituisce requisito anche del controricorso e del ricorso incidentale, atteso che l’art. 370 c.p.c. (per il controricorso) e l’art. 371 c.p.c. (per il ricorso incidentale) dispongono che a questi atti si applica l’art. 366. Pertanto, quando, come nella specie, dal contenuto del controricorso (e del ricorso incidentale) non sia comunque possibile desumere i fatti di causa, prescindendo da quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata, va dichiarata l’inammissibilità del controricorso (e del ricorso incidentale) (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4840 del 07/03/2006, n. 6225 del 2005) .

1) Ciò premesso, col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, artt. 140 e 145 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice di appello non considerava che il messo notificatore aveva esperito gli adempimenti prescritti per la notifica dell’atto impositivo, compiuta poi a mezzo del deposito nella casa comunale del domicilio fiscale della contribuente ex art. 140 c.p.c., senza dovere provvedere presso quello del legale rappresentante, che era fuori dal Comune della sede sociale, altrimenti ci sarebbe stato un aggravio di oneri.

Il motivo è infondato, e per la seconda parte inammissibile posto che l’argomento relativo alla residenza fuori del Comune del domicilio fiscale dell’associazione da parte del legale rappresentate è nuovo, non risultando addotto nei gradi di merito. Per il resto va rilevato che la notifica dell’avviso di accertamento andava effettuata presso il legale rappresentante, se egli era indicato, e ciò secondo il criterio alternativo, purchè ovviamente fosse residente o domiciliato nel Comune del domicilio fiscale, e solo in caso negativo doveva ricorrersi a quello di cui al D.Lgs. n. 600 del 1973, art. 60. Invero anche questa Corte ha avuto modo di affermare che la notificazione degli avvisi di accertamento tributario a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 secondo cui la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente dev’essere fatta nel comune dove quest’ultimo ha il domicilio fiscale. In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali (od associazioni), il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’art. 145 cod. proc. civ. comporta, pertanto, che, in caso d’impossibilità di eseguire la notificazione presso la sede sociale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta è applicabile soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale, da individuarsi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58 (Cfr. anche Sentenza n. 3618 del 20/02/2006, n. 7268 del 2002).

Sul punto perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

2) Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, e segnatamente degli artt. 156 e 160 c.p.c., giacchè la CTR non considerava che comunque ogni eventuale vizio sarebbe stato sanato dallo scopo raggiunto dalla notifica di quell’avviso.

La censura va condivisa, dal momento che la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione delle norme sulle notificazioni nel processo civile per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 comporta l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, quale logica necessità. Di conseguenza la proposizione del ricorso del contribuente, nella specie l’Apo Capo d’Orlando, produce l’effetto di sanare la (eventuale) nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per il raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 cod. proc. civ.. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento, come nella specie (V. pure Cass. Sentenze n. 590 del 13/01/2006; Sez. U, n. 19854 del 05/10/2004).

Ne discende che il ricorso va accolto limitatamente al secondo motivo, con conseguente cassazione della decisione impugnata, con rinvio alla CTR della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame, e che si uniformerà al suindicato principio di diritto.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, se ne demanda il regolamento al giudice del rinvio stesso.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese dell’intero giudizio, alla CTR della Sicilia, altra sezione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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