Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10603 del 30/04/2010

Cassazione civile sez. III, 30/04/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 30/04/2010), n.10603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TALEVI Alberto – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22425/2005 proposto da:

S.P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato

ZACCO GIANFRANCO, rappresentato e difeso dagli avvocati BASSU

Filippo, PIRA FRANCESCA, SPANU ALBERTO con studio In 08100 NUORO Via

Veneto, 14 con delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

NRG ITALIA SPA, SCM SRL, C.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 379/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI

Sezione Distaccata di SASSARI, emessa l’11/06/2004; depositata il

25/06/2004; R.G.N. 149/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

IN FATTO

Sulla premessa in fatto di aver corrisposto alla s.p.a. Nashua la somma di oltre L. 36 milioni a titolo di adempimento di un debito contratto verso tale società da C.S. e dalla s.r.l.

SCM, e di essersi reso conseguentemente cessionario di detto importo, S.P.P. chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Nuoro un’ingiunzione di pagamento della somma richiesta.

Nel proporre opposizione, gli intimati contestarono la validità della cessione, affermando l’inesistenza di ogni proprio debito nei confronti della Nashua, presunta cedente, mentre il S. chiedeva di chiamare in causa la stessa Nashua nell’eventualità dell’accoglimento dell’opposizione.

Quest’ultima, nel costituirsi, sostenne che, alla data in cui l’intimante aveva provveduto a pagare l’importo in contestazione, il C. e la SCM erano suoi debitori per il complessivo importo di circa L. 42 milioni, importo poi modificato in aumento (oltre 78 milioni) in comparsa conclusionale.

Il giudice di primo grado accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando altresì la domanda di restituzione della somma e quella,, subordinata, ex art. 2041 c.c., proposte dall’intimante nei confronti della NRG, già Nashua.

L’impugnazione proposta dal S. (che non aveva appellato la pronuncia nella parte in cui disponeva la revoca del decreto ingiuntivo) fu rigettata dalla corte di appello di Cagliari.

La sentenza è stata impugnata dall’appellante con ricorso per cassazione sorretto da 2 motivi di doglianza.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto non provata la circostanza dell’avvenuto pagamento del debito di 35-37 milioni da parte del C. alla NGR (già Nashua).

Il motivo, che lamenta un presunto malgoverno delle risultanze processuali da parte della corte territoriale in ordine alla valutazione della circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte del C., della somma in contestazione, è privo di pregio.

Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che l’unico atto processuale utile ai fini della dimostrazione del thema probandum introdotto dall’appellante fosse una missiva indirizzata dal C. alla sua creditrice, con la quale egli si impegnava ad eseguire pagamenti rateali, così correttamente escludendo che la circostanza dell’avvenuto adempimento da parte di quegli potesse ritenersi pacifica perchè oggetto di ammissione (o quantomeno di inequivoca non contestazione) da parte della Nashua.

Trattasi, all’evidenza, di valutazioni di fatto del coacervo delle prove assunte in giudizio, valutazioni che, esenti come appaiono da vizi logico-giuridici, non possono più formare oggetto di nuovo esame in sede di legittimità.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112. c.p.c. e art. 1453 c.c.; insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia nella parte in cui è stato ritenuto che la domanda di mera restituzione della somma non potesse essere accolta in assenza di contestuale domanda di risoluzione del contratto in forza del quale essa sarebbe stata pagata.

Il motivo è fondato, ma il suo accoglimento non può condurre, come auspicato dal ricorrente, all’accoglimento del ricorso.

L’affermazione (erronea in diritto) secondo la quale presupposto indefettibile della richiesta di restituzione di una somma di denaro sarebbe la proposizione espressa di una domanda di risoluzione (come opinato dalla corte cagliaritana a f. 4, in fine, della sentenza impugnata) risulta, difatti, del tutto ultronea e sovrabbondante rispetto al decisum nella specie adottato, volta che la vicenda processuale è stata correttamente ricondotta dal giudice territoriale nell’alveo della fattispecie del pagamento del debito (esistente) del terzo, onde, da un canto, la legittimità di tale adempimento, dall’altro, la impredicabilità di un qualsivoglia conseguimento di un importo non dovuto (perchè doppio rispetto a quello legittimamente esigibile) da parte della creditrice.

Così corretta in diritto la motivazione della sentenza impugnata, il ricorso deve essere rigettato.

La disciplina delle spese – che possono per motivi di equità essere in questa sede compensate – segue come da dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2010

 

 

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