Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10603 del 28/04/2017


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Cassazione civile, sez. II, 28/04/2017, (ud. 28/09/2016, dep.28/04/2017),  n. 10603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8294-2012 proposto da:

Z.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRIMALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO GRECO;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N (OMISSIS) AGRIGENTO, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 7 presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO IELO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLA

PERITORE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 266/2012 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 27/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato GRECO Giancarlo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato IELO Antonio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PERITORE Marcella, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Si apprende dalla sentenza impugnata che con sentenza 19 maggio 2006 il tribunale di Palermo, in accoglimento di domanda proposta dalla azienda USL (OMISSIS) Agrigento nei confronti di Z.S., ha dichiarato l’ente proprietario dell’immobile sito in (OMISSIS), rigettando la domanda di usucapione del convenuto.

La Corte di appello di Palermo, adita da Z., con sentenza 27 febbraio 2012 ha dichiarato inammissibile l’appello.

L’appellante ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 marzo 2012. L’ASP di Agrigento ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata ha ritenuto inesistente la notifica dell’atto di appello, perchè era stata indirizzata alla parte – Ausl (OMISSIS) – presso lo studio dell’avv. Camilla Bottino, nel luogo del domicilio eletto, anzichè al procuratore costituito avv,Marcella Peritore.

La Corte di appello ha ritenuto insanabile la mancanza di ogni riferimento “al detto procuratore costituito”.

Con i due motivi di ricorso parte Z. deduce che nel caso di specie non era configurabile un’ipotesi di inesistenza della notificazione, ma, tutt’al più, di nullità, alla quale doveva seguire l’ordine giudiziale di rinnovo della notificazione.

Espone che la notifica indirizzata al domiciliatario era comunque valida; che il caso regolato dal precedente invocato dalla Corte di appello era ben diverso, trattandosi di notifica destinata non al domiciliatario del procuratore costituito ma ad altro avvocato, figlio del primo; che l’interpretazione data dalla Corte di appello è contraria all’art. 156 c.p.c., art. 111 Cost.

Aggiunge che altra notifica era stata effettuata anche alla parte stessa presso la sua sede legale in Agrigento.

Il ricorso è fondato.

Con sentenza 20 luglio 2016 n. 14916 (v anche Cass. 14917) le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.”

Da questo insegnamento consegue che, così come per l’errore nel luogo della notificazione, anche l’indicazione del nome dell’avvocato destinatario della notificazione pervenuta al suo domiciliatario non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

Discende da quanto esposto l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per il conseguente svolgimento del giudizio di appello, alla luce dell’insegnamento dettato.

La Corte di Palermo liquiderà anche le spese di questo giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2017

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