Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10603 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALONZO Michele – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21893-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

Z.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

SASSARI, depositata il 24/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO ALESSANDRO, che ha

chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del

2^ e 3^ motivo, il rigetto del 1^ motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Sassari Z.R. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento che l’esattoria di quella città gli aveva fatto notificare per l’Iva relativa al 1999. Esponeva che l’atto esecutivo era da annullare, perchè emesso a seguito di decadenza dell’ufficio, essendo il ruolo stato reso esecutivo dopo il termine prescritto, e contestualmente all’apposizione della firma telematica.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio delle imposte eccepiva l’infondatezza del ricorso, e perciò chiedeva il rigetto dell’impugnativa. Quella commissione rigettava il ricorso introduttivo con la sentenza n. 4 del 2004.

Avverso la relativa decisione il contribuente proponeva appello principale, cui l’agenzia delle entrate resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Sardegna, la quale, in riforma di quella impugnata, accoglieva il primo gravame con sentenza n. 80 del 2005, osservando che l’amministrazione era ormai incorsa in decadenza, atteso che il ruolo era stato reso esecutivo contestualmente all’apposizione della firma telematica nel mese di (OMISSIS).

Contro questa pronuncia l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, mentre Z. non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d) con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, in quanto la commissione tributaria regionale non avrebbe esaminato la questione deferita circa l’inammissibilità del ricorso intro- duttivo, per l’errata indicazione di una cartella differente, oggetto invece di impugnazione in un altro processo.

Il motivo è inammissibile, in quanto la ricorrente non ha riportato la precisa doglianza e il punto del ricorso in appello con cui essa sarebbe stata avanzata, sicchè è generico.

2) Col terzo motivo, che viene esaminato prima del successivo perchè preliminare, la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, giacchè il giudice del gravame non considerava che il ruolo era stato firmato e reso esecutivo tempestivamente prima di essere trasmesso per via telematica al concessionario per la riscossione, nulla rilevando il divario temporale con la ricezione di esso da parte del destinatario, per il quale il ritardo semmai potrebbe ascriversi a ragioni varie, non esclusi eventuali disservizi.

La censura va condivisa, atteso che la formazione del ruolo doveva considerarsi valida ed efficace con l’apposizione della firma da parte del competente funzionario della direzione delle entrate ai fini della tempestività della successiva cartella di pagamento.

Peraltro la relativa questione oltre tutto doveva ormai ritenersi superata alla luce del successivo “jus superveniens”, secondo cui il legislatore, nell’intento di armonizzare ed unificare il sistema di riscossione per i vari tributi diretti ed indiretti con efficacia retroattiva, prevedeva un unico termine di decadenza quinquennale con la novella n. 156 del 2005. Sicchè, in tema di riscossione dell’IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, conv. dalla L. n. 425 del 1996), la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis la legittimità della pretesa erariale, alla luce del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter (introdotti dalla Legge di conversione n. 156 del 2005), è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza.

Nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di IVA liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui alla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis, lett. c), se applicato alla riscossione di IVA liquidata in base alla dichiarazione, dev’essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di IVA, lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4517 del 25/02/2009, n. 5957 del 2007). Inoltre va osservato che il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1 convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005, n. 156 – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 2005, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alle imposte liquidate del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis ha fissato, al comma 5-bis, i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relative alla pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni, ed ha stabilito all’art. 5-ter, sostituendo il comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 29 febbraio 1999, n. 46, che per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione delle dichiarazioni, la cartella di pagamento debba essere notificata, a pena di decadenza, per le dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (V. pure Cass. Sentenza n. 4745 del 03/03/2006).

Sul punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

3) Il secondo motivo, secondo cui l’ufficio non era decaduto dalla pretesa azionata, posto che comunque il termine era stato previsto unicamente per la notifica della cartella secondo l’innovazione legislativa di cui alla L. n. 156 del 2005, avente efficacia retroattiva, rimane assorbito.

Ne deriva che il ricorso va accolto, limitatamente al terzo motivo, mentre il primo va dichiarato inammissibile e il secondo rimane assorbito. Consegue la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso in opposizione del contribuente avverso la cartella di pagamento.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio, e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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