Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10603 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10603 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 87711’07) proposto da:
MEOGROSSI ROCCO (C.F.: MGR RCC 50510 C492E), rappresentato e difeso, in forza di
procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Giorgio Succipane ed elettivamente
domiciliato presso l’Avv. Alessandro Lanzi dello studio Traverso e ass.ti, in Roma, v. G.
Carducci, n. 4;

– ricorrente –

contro
MEOGROSSI FRANCO (C.F.: MGR FNC 49E20 C492K);

– intimato –

Avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 884/2006, depositata il 30
novembre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 26 marzo 2013 dal

Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Rosario Giovanni Russo, che ha concluso per l’accoglimento del 1° e 4° motivo del ricorso,
con conseguente assorbimento degli altri.

• 8(4,c

I13

1

Data pubblicazione: 07/05/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 30 maggio 1995 il sig. Meogrossi Franco conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avezzano, il sig. Meogrossi Rocco, chiedendo la
reintegrazione nel possesso (o, quanto meno, la manutenzione del possesso) di una

costituzione del convenuto, all’esito dell’istruzione probatoria, il Tribunale adito, con
sentenza depositata il 19 maggio 2003, accoglieva la domanda di reintegrazione, con
l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Interposto appello da parte del Meogrossi Rocco e nella costituzione dell’appellato, la
Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 884 del 2006 (depositata il 30 novembre
2006), rigettava il gravame e condannava l’appellante anche alla rifusione delle spese del
grado. A sostegno dell’adottata decisione, la Corte territoriale, respinte preliminarmente le
doglianze di rito, ravvisava — alla luce delle complessive emergenze probatorie acquisite l’infondatezza dei motivi di merito attinenti alla dedotta insussistenza dell’elemento

soggettivo dell’animus spoliandi e del contestato possesso vantato dall’appellato.
Nei confronti della suddetta sentenza di secondo grado (notificata il 19 gennaio 2007) ha
proposto ricorso per cassazione (notificato il 15 marzo 2007) il Meogrossi Rocco, basato su
cinque motivi, in ordine al quale l’intimato non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto — ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. – il vizio di
insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio
relativo alla insussistenza della prova circa l’esercizio del possesso della strada da parte
del Meogrossi Franco. Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. risulta formulato, in esito allo
svolgimento del motivo, il seguente quesito: “dica la Corte se il giudice, nella formazione
del suo convincimento, può, senza fornire alcuna spiegazione logica: a) escludere una
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servitù di passaggio esercitata sul fondo del convenuto, sito in Cerchio (part. 53). Nella

prova testimoniale, <

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