Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10602 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sull’istanza di ricusazione relativa al ricorso 27814-2018 proposto

da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente a sè stesso e all’avvocato CESARE MENOTTO ZAULI;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2052/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata l’01/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con atto in data 29/10/2020, l’avv.to Z.C. ha proposto istanza di ricusazione del cons. Dott. R.M., componente il Collegio della Corte Suprema di Cassazione indicato per la decisione del ricorso proposto dall’avv.to Z. nei confronti dell’Assicurazione Generali s.p.a. (ora Generali Italia s.p.a.) avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna resa in data 1/8/2018;

a fondamento dell’istanza di ricusazione, l’avv.to Z. ha evidenziato la sussistenza di una grave inimicizia tra lo stesso e il cons. R. “palesata dagli atti e cioè da scritti, a parere dello scrivente lesivi, probanti dell’esistenza di un antagonismo personale che è sorto nell’ambito delle rispettive attività lavorative”;

con ordinanza interlocutoria n. 2645 del 4/2/2021, il Collegio della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione sull’istanza di ricusazione;

con provvedimento reso in data 18/2/2021, il Presidente della Sesta Sezione Civile ha fissato la camera di consiglio partecipata del 30/3/2021 per la decisione dell’istanza di ricusazione;

il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per iscritto, instando per il rigetto dell’istanza di ricusazione;

alla camera di consiglio del 30/3/2021, l’istanza di ricusazione è stata posta in decisione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’istanza di ricusazione è infondata;

osserva il Collegio come, a fondamento della propria istanza di ricusazione, l’avv.to Z.C. abbia indicato taluni passaggi contenuti in un’ordinanza attribuita al cons. R.M. (resa nella controversia distinta al n. di R.G. 2098 del 2019) con la quale veniva disposta la trasmissione del ricorso promosso dall’avv.to Z.C. “alla Procura generale in sede perchè si valuti la conformità al codice penale ed i doveri deontologici dell’avvocato dell’affermazione contenuta alla pag. 13 p. Il secondo cui “ormai i giudici si sentono svincolati dall’applicazione rigorosa della legge””, nonchè venivano riportate frasi ritenute canzonatorie dell’attività professionale del legale;

ciò posto, osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini della configurabilità della figura della “grave inimicizia” rilevante ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 3, è necessario che, tra il ricusante e il giudice posto a oggetto dell’istanza di ricusazione, sia dedotto e comprovato il ricorso di specifiche ragioni private di rancore o di avversione originate nell’ambito di rapporti privati e, in ogni caso, estranee ai compiti istituzionali (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 7683 del 13/04/2005, Rv. 582724 – 01 e, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 27923 del 31/10/2018, Rv. 651462 – 02);

ai sensi dell’art. 51 c.p.c., n. 3, infatti, la “grave inimicizia” del giudice nei confronti della parte non può, in linea di principio, originare dall’attività giurisdizionale del magistrato, se non in presenza di situazioni, eccezionali e patologiche, di violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativa di un esercizio della giurisdizione volto al perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità, ma si riferisce a rapporti estranei al processo, in particolare alla presenza di ragioni di rancore o di avversione pregiudicanti l’imparzialità del giudice (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001, Rv. 550811 – 01);

nel caso di specie, avendo l’avv.to Z. indicato, a fondamento dell’istanza di ricusazione presentata nei confronti del cons. R., fatti integralmente riconducibili all’esercizio, da parte di quest’ultimo, della propria funzione giurisdizionale, senza allegazione alcuna di estremi riferibili a rapporti estranei al processo, idonei a dar luogo a ragioni di rancore e di avversione tali da pregiudicare l’imparzialità del giudice, nè potendo ragionevolmente riconoscersi, nelle proposizioni contenute nel provvedimento ascritto al cons. R. (in questa sede dedotte dal ricusante), alcuna violazione grossolana e macroscopica di principi giuridici, indicativa di un esercizio della giurisdizione volto al perseguimento dello scopo di danneggiare la parte per ragioni di ostilità, l’odierna istanza deve ritenersi del tutto priva di fondamento;

sulla base delle argomentazioni che precedono, dev’essere pronunciato il rigetto dell’istanza di ricusazione;

ai sensi dell’art. 54 c.p.c., ritiene il Collegio di disporre la condanna della parte ricusante al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00 ai sensi dell’art. 54 c.p.c., tenuto conto delle ragioni della decisione.

P.Q.M.

Rigetta l’istanza di ricusazione proposta nei confronti del cons. Dott. R.M..

Condanna il ricusante avv.to Z.C. al pagamento della pena pecuniaria di Euro 250,00.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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