Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10602 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 08/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18292-2006 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

F.LLI ALOSA DI ALOSA SALVATORE & C. SNC;

– intimato –

avverso la sentenza n. 15/2005 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 26/04/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/04/2011 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito per il ricorrente l’Avvocato BACHETTI, che ha chiesto un

termine per verificare il perfezionamento della notifica, nel merito

accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso nel

merito in subordine rinvio a nuovo ruolo per perfezionamento della

notifica.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito di verifica fiscale condotta nei confronti della F.lli Aiosa di Aiosa Salvatore & C. s.n.c., l’Ufficio Iva di Firenze rilevato che la società aveva sistematicamente versato in ritardo l’IVA mensile per gli anni 1995 e 1996, iscriveva a ruolo sanzioni pecuniarie per oltre L. 15.500.000 (pari esattamente ad Euro 5.222,41 per l’anno 1995 ed Euro 2.815.20 per l’anno 1996) notificando alla società le relative cartelle di pagamento.

I ricorsi proposti dalla società venivano accolti dalla CTP di Firenze con sentenza n. 8/7/2003 che ravvisava l’errore incolpevole del contribuente sulla interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27.

L’appello proposto dall’Ufficio Firenze (OMISSIS) della Agenzia delle Entrate era rigettato con sentenza della 32^ sez. CTR di Firenze in data 26.4.2005 n. 15 che riteneva infondate le eccezioni di inammissibilità dei ricorsi in primo grado D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 12 e 18 e nel merito confermava la sentenza di prime cure rilevando che la società non aveva evaso l’imposta e che il ritardo nei pagamenti mensili doveva imputarsi a mero fraintendimento del disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto consegnato per la notifica in data 8.6.2006. Non si è costituita la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. La sentenza della Commissione tributaria della Toscana n. 15/2005, che nella intestazione riporta come atto impugnato soltanto la “cartella di pagamento IVA 1995 sanzioni”, ma che nello svolgimento in fatto da atto che la CTP ha deciso previa riunione entrambi i ricorsi proposti dal contribuente avverso le cartelle relative agli anni 1995 e 1996, dopo aver illustrato i motivi di appello formulati dall’Ufficio finanziario (1-inammissibililà dei ricorsi del contribuente privi di sottoscrizione del difensore e privi di autentica della sottoscrizione della parte relativa ai conferimento dell’incarico di assistenza tecnica; 2-legittimità delle sanzioni irrogate ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 essendo stati accertati riardi sistematici di gg. 30 rispetto al termine previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27: 3-tardività in ogni caso dei versamenti relativi ai mesi di luglio 1995 e 1996):

– ha dichiarato infondate le eccezioni di inammissibilità affermando che l’assenza o la illeggibilità della sottoscrizione della procura al difensore non determina invalidità della procura quando dal contenuto dell’atto risulti che la sottoscrizione è stata apposta da persona munita del potere di rappresentanza della società; che la attestazione di autentica della firma apposta dalla parte in calce alla procura è valida – purchè risulti chiaramente indicato il conferente -“ancorchè risulti sottoscritta con firma illeggibile o mediante sigla”;

– ha ritenuto la buona fede, oggettivamente riscontrabile nella mancata evasione della imposta, nei comportamenti dell’amministratore della società, avendo questi dichiarato di aver effettuato i versamenti con ritardo di gg. 30 credendo di interpretare correttamente la disposizione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27 ed ha conseguentemente ritenuto inapplicabili le sanzioni pecuniarie difettando i presupposti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3.

p.2. La Agenzia delle Entrate denuncia i seguenti vizi di legittimità della sentenza impugnata:

1^) erronea applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5 e art. 18, commi 3 e 4 nonchè vizio motivazionale, avendo la CTR inesattamente interpretato il motivo di appello proposto dall’Ufficio, ed adottato soluzioni giuridiche con richiami giurisprudenziali (Cass. 3.5.2002 n. 6350) inconferenti rispetto alle eccezioni pregiudiziali formulate. I Giudici territoriali, infatti, hanno ritenuto infondate tali eccezioni sull’errato presupposto che le stesse avessero ad oggetto “la assenza od illeggibilità della sottoscrizione della procura rilasciata al difensore” dal rappresentante legale della società nonchè la certificazione di autenticità, da parte del difensore, della sottoscrizione del conferente l’incarico apposta con firma illeggibile o con sigla indecifrabile, mentre al contrario dette eccezioni di inammissibilità concernevano la omessa sottoscrizione dei ricorsi da parte del difensore e la omessa certificazione di autenticità della firma apposta in calce al conferimento dell’incarico di assistenza tecnica dal rappresentante della società tanto nell’originale che nella copia depositata in Segreteria dei ricorsi.

2^) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 avendo erroneamente fondato sulla buona fede del contribuente la esenzione da sanzione pecuniaria pur non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 (recte D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 ed D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8) stante l’assenza di incertezze interpretative del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 27 avuto riguardo altresì ai chiarimenti forniti ai contribuenti dalla circolare ministeriale n. 29 prot. 445493 in data 10.6.1991.

p.3. Il ricorso è inammissibile non avendo la Agenzia delle Entrate ricorrente depositato la cartolina AR comprovante il perfezionamento della notifica eseguita ai sensi dell’art. 149 c.p.c. alla parte resistente F.lli Aiosa di Salvatore Aiosa & C. s.n.c. e non essendosi costituita la società intimata. L’avviso di ricevimento dell’atto spedito con raccomandata n. (OMISSIS) ed indirizzato al difensore abilitato presso il domicilio eletto dalla società nel giudizio di merito, è stato depositato dalla Agenzia delle Entrate unitamente al ricorso per cassazione ma risulta privo della relata attestante le operazioni di notifica e non reca alcuna sottoscrizione (neppure quella dell’Ufficiale postale).

Osserva il Collegio che il ricorrente per cassazione, il quale abbia richiesto la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, se ha, da un lato, la possibilità, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 5 comma 3, primo periodo, di farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, l’originale dell’atto per eseguirne il deposito in giudizio, ha, dall’altro, l’onere – ove l’intimato non si sia costituito – di produrre successivamente, osservate le modalità di cui all’art. 372, c.p.c., comma 2, l’avviso di ricevimento, altrimenti, a norma del secondo periodo dello stesso comma, “la causa non potrà essere messa in decisione” (formula che sta a ribadire la regola – stabilita dall’art. 149 cod. proc. civ. e art. 4, comma 3, Legge cit.- della indispensabilità dell’avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determinare lo stallo del processo) ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per l’inesistenza della notifica. Nè detta inesistenza può essere esclusa a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 “nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data della ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario” (cfr.

Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477), incidendo la pronuncia del Giudice delle Leggi sulla sola disciplina del momento (“quando”) in cui la notifica si considera efficace, non anche su quella dei requisiti del suo perfezionamento (“an”): cfr. Corte cass. 1 sez. 10.3.20043 n. 4900; id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722, id. 1 sez. 27.3.2007 n. 7469.

Il difensore della parte ricorrente ha chiesto alla udienza di discussione rinvio a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il rinnovo della notifica del ricorso.

La istanza non può trovare accoglimento dovendo ribadirsi il principio di diritto affermato da questa Corte in ripetute pronunce secondo cui “In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contento, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie” (cfr.

Corte cass. SU 24.7.2009 n. 17352; id. 5 sez. ord. 15.1.2010 n. 586;

id. sez. av. 22.3.2010 n. 6846; id. 3 sez. 15.4.2010 n. 9046: id.

sez. lav. 13.10.2010 n. 21154).

Nella specie il difensore della parte ricorrente non ha allegato di aver avuto conoscenza solo in ritardo – per cause allo stesso non imputabili – dell’avviso di ricevimento privo della relata di notifica, nè ha dedotto la esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva conoscenza dell’esito negativo del procedimento notificatorio – attivato già alla data del 9.6.2006 dall’Ufficiale giudiziario, e dunque non ha fornito valide ragioni giustificative della omessa ripresa del procedimento notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente in un ragionevole lasso di tempo e comunque in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la pubblica udienza.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile non dovendo procedersi a liquidazione delle spese di lite in considerazione della contumacia della società intimata.

P.Q.M.

LA CORTE – dichiara inammissibile il ricorso. Nulla in ordine alle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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