Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10602 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2020, (ud. 13/03/2019, dep. 04/06/2020), n.10602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2443/2015 proposto da:

P.N.A.E., domiciliato ope legis presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MARIALBA CUCCHIELLA, INNOCENZO SALVINI;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

U. TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA CORBO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 607/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/06/2014 1694/2012;

Il P.M., ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza pubblicata in data 25.6.2014, ha rigettato il gravame interposto da P.N.A.E., nei confronti della S.p.A. Trenitalia, avverso la pronunzia del Tribunale di Sulmona n. 167/2012, resa il 21.6.2012, con la quale era stato respinto il ricorso del lavoratore diretto ad ottenere l’accertamento del proprio diritto a percepire l’incentivo all’esodo e, per l’effetto, ad ottenere la condanna della società datrice al versamento della somma di Euro 70.000,00, oltre a quella di Euro 9.000,00 a titolo di bonus ai sensi della L. n. 243 del 2004;

che per la cassazione della sentenza ricorre il P. articolando tre motivi;

che Trenitalia S.p.A. resiste con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della società; che il P.G. ha chiesto il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento “all’art. 360 c.p.c., commi 1 e 5”, la violazione e falsa applicazione della L. n. 141 del 1990 e dell’art. 2113 c.c., per avere i giudici di merito ritenuto che l’art. 1 della citata legge si riferisca soltanto al trattamento di fine rapporto e non anche all’incentivo all’esodo, viste le espressioni usate nella norma, che fa riferimento anche alla pensione, alla indennità di buonuscita e liquidazione, da cui discenderebbe, a parere del ricorrente, un vero e proprio diritto del lavoratore inidoneo che acceda alla collocazione in quiescenza, nel rispetto della predetta normativa; 2) la “omessa e/o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 n. 5, c.p.c., sulla domanda subordinata di pagamento delle mensilità non percepite per i sette anni di lavoro che il ricorrente avrebbe potuto ancora svolgere. Errore di fatto”; 3) la “omessa e/o in sufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, sulla lamentata perdita del diritto spettante in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro. Errore di fatto”;

che il primo motivo non è fondato, in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 17986/2013; 14821/2007), “Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, come incentivo alle dimissioni anticipate del dipendente (c.d. incentivi all’esodo) non hanno natura liberale, nè eccezionale, ma costituiscono reddito di lavoro dipendente essendo predeterminate al fine di sollecitare e rimunerare, mediante una vera e propria controprestazione, il consenso del lavoratore alla risoluzione anticipata del rapporto. La causa di siffatte prestazioni, pertanto, presupponendo una pattuizione, esclude che dette somme possano essere esentate dall’imposta, per cui le stesse saranno assoggettate alla tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), non rientrando nella esenzione di cui del medesimo D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2”;

che la Corte distrettuale ha fatto corretta applicazione dei principi nella materia, particolarmente per quanto attiene al profilo fiscale e, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, ha ritenuto che la fonte di tale corresponsione fosse da individuare in un accordo tra le parti, non raggiunto nella fattispecie;

che, peraltro, come rettamente reputato dai giudici di merito, l’espressione richiamata della L. n. 141 del 1990, art. 1, non opera alcun riferimento all’incentivo all’esodo, facendo riferimento alla sola indennità di fine rapporto, avente natura retributiva e non previdenziale (così, testualmente, Cass. n. 14863/2004), e tale natura “trova conferma nella circostanza che, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 1, comma 43, l’indennità di buonuscita al personale ferroviario è ora erogata dal datore di lavoro S.p.A. Ferrovie dello Stato e non più dall’Opera di Previdenza e Assistenza per i Ferrovieri dello Stato; ne consegue che la competenza per territorio elle controversie aventi per oggetto l’ammontare dell’indennità di fine rapporto, comunque denominata, deve essere determinata in base ai criteri dettati dall’art. 413 c.p.c. e non in base a quello previsto dall’art. 444, comma 1” (v., tra le altre, Cass. n. 13201/2008);

che, pertanto, i giudici di merito hanno condivisibilmente ritenuto che, in assenza di un accordo tra le parti, non sorge alcun diritto all’incentivo all’esodo;

che il secondo motivo è inammissibile, innanzitutto, in quanto palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame delle risultanze processuali, non consentito in questa sede (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè “il compito di valutare l’ammissione delle prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito”; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, o per mancata ammissione delle stesse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, nella fattispecie, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un iter motivazionale del tutto condivisibile dal punto di vista logico-giuridico, anche in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei testi addotti dalle parti;

che va, inoltre, osservato, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), che, per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 25.6.2014, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare (posto che, peraltro, non si ravvisa la presunta omissione in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale: v., in particolare, al riguardo, pag. 8 della sentenza impugnata, in cui si osserva che il lavoratore si è limitato ad affermare apoditticamente l’incompatibilità delle nuove mansioni di istruttore con le patologie da cui è affetto, senza dedurre, sotto il profilo fattuale, le concrete modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, lacuna, questa, non colmabile dalle prove orali articolate); nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229/2015) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale, come innanzi osservato, con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue poste a fondamento della decisione impugnata;

che altresì inammissibile è il terzo mezzo di impugnazione, per le considerazioni svolte relativamente al secondo motivo, dovendosi anche sottolineare che il beneficio previsto dalla L. n. 243 del 2004, come sottolineato dai giudici di merito, non spetta in via automatica, ma presuppone una autorizzazione da parte dell’INPS, basata su presupposti la cui sussistenza avrebbe dovuto essere delibata dall’interessato;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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