Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10601 del 04/06/2020

Cassazione civile sez. lav., 04/06/2020, (ud. 13/03/2019, dep. 04/06/2020), n.10601

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2077/2015 proposto da:

F.M., B.L., P.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PIETRO GIANNONE 28, presso lo studio

dell’avvocato EMANUELE TESTAFERRATA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCO BALBI;

– ricorrenti –

contro

UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI FEDERIMPRESA, in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO FELICE 103, presso lo studio dell’avvocato NATHAN SIMONE

GELLER, rappresentata e difesa dall’avvocato ELISABETTA LEVITI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1137/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 19/08/2014 R.G.N. 89/2012.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 142/2011, accogliendo le domande subordinate di F.M., B.L. ed P.A., nei confronti dell’UPA – Unione Provinciale Artigiani, volte ad ottenere le somme pretesamente spettanti alle stesse per il lavoro svolto alle dipendenze di quest’ultima, ai sensi dell’art. 36 Cost., anzichè secondo il CCNL di categoria, ha condannato la datrice di lavoro al pagamento di quanto richiesto dalle lavoratrici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ed altresì a corrispondere alla B. la somma alla stessa dovuta, data la giusta causa del recesso, con compensazione delle spese di lite;

che la Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata in data 19.8.2014, in parziale riforma della gravata pronunzia confermata nel resto -, ha rigettato le domande subordinate delle lavoratrici;

che per la cassazione della sentenza ricorrono F.M., B.L. ed P.A., articolando quattro motivi;

che l’Unione Provinciale Artigiani Federimpresa resiste con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 36 Cost., agli artt. 1362, 1374 e 2077 c.c., nonchè all’art. 2099 c.c., per la determinazione del quantum spettante alle ricorrenti a titolo di retribuzione, ai sensi di quanto complessivamente stabilito, dal CCNL del Terziario”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed in particolare, si lamenta che la Corte territoriale avrebbe errato, in quanto non ha applicato alla fattispecie il CCNL di categoria; 2) la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 36 Cost. ed all’art. 2099 c.c., per la determinazione del quantum spettante alle ricorrenti a titolo di retribuzione di cui al c.d. minimo costituzionale”, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e si asserisce che, “in subordine, nella denegata ipotesi che alle lavoratrici non spetti l’integrale retribuzione stabilita dal CCNL del Terziario, le stesse avrebbero comunque diritto a percepire da UPA-Federimpresa una somma, ancorchè di importo minore, a titolo di differenze retributive, in applicazione del principio del minimo costituzionale”; 3) la “violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 4, con riferimento all’art. 132 c.p.c., comma 2”, per non avere i giudici di secondo grado motivato “in modo idoneo” circa il mancato accoglimento della domanda subordinata; 4) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ancora perchè la Corte di merito non avrebbe motivato il rigetto della domanda subordinata diretta ad ottenere il minimo della retribuzione, ai sensi dell’art. 36 Cost.; che il primo motivo è improcedibile, poichè non è stata depositata la copia integrale CCNL del Terziario, sul quale le censure si fondano, in violazione del disposto dell’art. 369 c.p.c.. Invero, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, nel giudizio di cassazione, “l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella formulazione di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 – può dirsi soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 c.c.; nè, a tal fine, può considerarsi sufficiente il mero richiamo, in calce al ricorso, all’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, ove manchi una puntuale indicazione dell’intero documento nell’elenco degli atti” (v., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., n. 4350/2015; v., inoltre, Cass., S.U., nn. 25038/2013; 22726/2011);

che il secondo motivo è inammissibile, poichè palesemente diretto ad ottenere un nuovo esame delle risultanze processuali, non consentito in questa sede ((cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014); inoltre, la Corte di merito ha adeguatamente sottolineato che, “in base a quanto allegato” dalle dipendenti, “non è possibile operare una valutazione di inadeguatezza e/o di insufficienza ex art. 36 della retribuzione concretamente percepita e quindi riconoscere alle stesse le differenze retributive pretese” (v., in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata); ed a fronte di quanto motivatamente osservato nella sentenza oggetto del presente giudizio, le ricorrenti non hanno dimostrato di avere allegato, a supporto delle pretese di cui si tratta, la inadeguatezza del trattamento loro riconosciuto;

che il terzo motivo – che, nella sostanza, censura “vizi logici di motivazione su un punto decisivo della controversia” – è inammissibile a causa della non conferenza del parametro normativo che si assume violato. Ed invero, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia, in concreto, il vizio motivazionale non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”, non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità con argomentazioni analitiche e del tutto condivisibili e scevre da vizi logico-giuridici;

che altresì inammissibile è il quarto mezzo di impugnazione per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 19.8.2014;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2020

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